Gazzetta di Reggio

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Espulsioni, il regolamento M5s: «La metà dello stipendio a un ente di beneficenza»

Espulsioni, il regolamento M5s: «La metà dello stipendio a un ente di beneficenza»

REGGIO EMILIA. «L’espulsione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di portavoce eletti all’esito di una competizione elettorale nella quale quest’ultimo si sia presentato sotto il simbolo del...

22 febbraio 2018
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REGGIO EMILIA. «L’espulsione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di portavoce eletti all’esito di una competizione elettorale nella quale quest’ultimo si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, determina l’obbligo del portavoce stesso di corrispondere, entro 10 giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari al 50% degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica ricoperta a seguito dell’elezione». È quanto si legge nel regolamento del M5s, che, insieme al Codice Etico, tutti gli eletti sono obbligati a firmare.

Si tratta dei due documenti fondamentali per il M5s, nei quali viene dato ampio spazio alle procedure e alle motivazioni collegate alle espulsioni: una normativa interna alla quale potrebbe essere chiamato a rispondere anche il consigliere regionale reggiano, Gianluca Sassi, espulso sabato scorso per il caso rimborsi e, secondo fonti interne al M5s, a un passo dalle dimissioni. Nel codice etico, si legge che ogni eletto è chiamato «in caso di espulsione del MoVimento 5 Stelle, a dimettersi dalla carica», aggiungendo che chiunque ricopra il ruolo di capogruppo, «in caso di sospensione o espulsione di un portavoce», deve provvedere «ad allontanare dal gruppo il portavoce raggiunto dalla sanzione disciplinare». Un concetto che viene specificato in maniera ancor più stringente nel regolamento, a tal punto che «il mancato allontanamento costituisce comportamento passibile di essere sanzionato con l’espulsione del capogruppo stesso». È l’articolo 11 quello in cui viene illustrato in maniera diffusa il “procedimento per l’irrogazione di sanzioni disciplinari”. Ed è qui che si legge che «il Collegio dei Probiviri, a fronte della denuncia da parte del Garante, del Comitato di Garanzia, del Capo Politico e/o di qualunque iscritto può decidere se avviare un procedimento disciplinare». Una volta avviato il procedimento, «il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di far pervenire memorie scritte ed eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di invio della delibera di avvio del procedimento disciplinare».

Il procedimento, tuttavia, non termina qui. «Entro il termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della predetta memoria il Collegio dei Probiviri può quindi procedere con la richiesta di ulteriori chiarimenti». Per gli espulsi, c’è la possibilità di presentare ricorso: «Il provvedimento assunto dai Probiviri deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni all’iscritto mediante comunicazione e-mail agli indirizzi risultanti dall’anagrafica dell’associazione. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma che precede, l’iscritto può proporre reclamo al Comitato di Garanzia il quale si deve esprimere, con provvedimento non impugnabile, entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo». E infine: «Il provvedimento assunto in appello dal Comitato di Garanzia deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni all’iscritto mediante comunicazione e-mail agli indirizzi risultanti dall’anagrafica dell’associazione, nonché trasmesso per informazione al Garante».

L’ultima parola spetterebbe ad una consultazione online, che tuttavia è a discrezione del Garante. (e.spa.)