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Rifugiati e immigrati protetti: lavoro ad hoc anche agli stranieri

Udine, la giunta regionale recepisce la norma europea sulla parità di trattamento per affidare compiti diretti. Niente compensi ai professionisti in pensione. Prestazioni prorogabili solamente in via eccezionale

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UDINE. Incarichi e consulenze, si cambia. La giunta ha modificato il regolamento per affidare incarichi e consulenze in via diretta, cioè con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. E lo fa per recepire le norme europee sulla parità di trattamento tra i cittadini di altri Paesi.

E dunque, approvate le nuove regole una settimana fa, agli impieghi temporanei potranno accedere anche gli stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato o quello di protezione internazionale, perché non possono correre il rischio d’essere rimpatriati.

Non solo. Agli incarichi affidati direttamente dalla Regione, o dal Consiglio regionale, potranno avere accesso tutti i cittadini degli stati membri dell’Unione europea o i loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato Ue che però siano titolari del diritto di soggiorno o di quello di soggiorno permanente.

Ma compiti specifici, ad hoc e di durata limitata, potranno essere affidati anche a tutti i cittadini di Paesi terzi che abbiano il permesso di soggiorno di lungo periodo. L’unico vincolo, per tutti, è che l’incarico da svolgere non riguardi l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o la tutela dell’interesse nazionale.

Si tratta nei casi più banali di impieghi di mediazione linguistica e culturale, ma anche di altri impegni professionali che i rifugiati o chi ha la protezione internazionale – senza condanne penali e con riconosciute conoscenze – potrà dunque svolgere.

Non solo. Nel nuovo regolamento – che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, vengono anche specificati i limiti delle proroghe agli incarichi e l’affidamento ai professionisti in pensione.

Il rinnovo di una consulenza non è mai ammesso, tranne nel caso in cui si debba completare il progetto e che i ritardi non siano imputabili al collaboratore. Si tratta, insomma, di casi eccezionali, e che come tali vanno dimostrati, e sui quali non è possibile modificare la spesa così come pattuita all’inizio dell’incarico.

I professionisti in pensione, invece, possono accedere alle consulenze solo dopo cinque anni dalla fine del rapporto di lavoro con l’amministrazione regionale e senza percepire alcun compenso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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