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mori mario c imagoeconomica 1Nelle parole dell'ex generale del Ros ravvisato il "mendacio" e il "tentativo di depistaggio"
di Aaron Pettinari
Tra le carte acquisite al processo trattativa Stato-mafia riguardo il passato di Mario Mori (condannato a 12 anni nel processo Trattativa che lo vedeva imputato assieme ad altri ex ufficiali dell'Arma, ex politici e boss mafiosi) all'interno dei Servizi di Sicurezza negli anni Settanta, il suo eventuale coinvolgimento nelle trame nere della Rosa dei Venti ed i collegamenti con il Gran Maestro della P2 Licio Gelli ed il giornalista Mino Pecorelli negli anni della strategia della tensione, vi sono documenti che mettono in evidenza "il mendacio ed il tentativo di depistaggio posti in essere dal detto imputato (Mori, ndr) con le sue dichiarazioni spontanee".
E' scritto anche questo nelle motivazioni della sentenza scritte dal giudice Alfredo Montalto (a latere Stefania Brembile) con un intero capitolo dedicato alla "valutazione delle risultanze sulla personalità ed il modus operandi di Mario Mori".
Dopo aver ricostruito i clamorosi episodi della "mancata perquisizione del covo di Riina", di "Terme Vigliatore" e di "Mezzojuso" (con le due mancate catture di boss latitanti, Nitto Santapaola nel ’93 e Bernardo Provenzano nel ’95) la Corte si dedica ad analizzare la testimonianza del colonnello Massimo Giraudo, pesantemente messa in discussione anche con gravissime accuse dalla difesa dello stesso Mori. Ma la Corte smonta ogni contestazione evidenziando come "tutte le dichiarazioni di Giraudo trovano fondamento inequivocabile nei documenti acquisiti nel corso delle indagini del predetto teste e riversati nel presente processo".
Materiale in cui si racchiude una parte dell’attività di indagine sulla permanenza dell’ex capo del Ros Mario Mori al Sid (Servizio Informazioni difesa, ex Sismi, attuale Aise, ndr) nei primi anni ’70.
Nel corso della requisitoria i pm avevano parlato di un "modus operandi che è stato, da sempre e per sempre, o 'Oltre' o 'Contro' le leggi e le regole” ed aveva evidenziato vari episodi che avevano visto protagonista l'ex generale del Ros come protagonista proprio negli anni in cui era inserito nei Servizi di sicurezza.

L'allontanamento dal Sid
I giudici ripercorrono gli elementi emersi sul suo allontanamento nel 1975 dal Sid, dov’era entrato nel 1972 grazie al generale Vito Miceli su sollecitazione di Federico Marzollo. A differenza da quanto da lui stesso sostenuto non era dovuto a “questioni di cortile tra Maletti e Miceli”, come Mori aveva sostenuto in aula, ma al suo possibile coinvolgimento nella "Istruttoria sulle Trame Nere", tanto che a Roma era stata aperta l’inchiesta sul golpe Borghese e vi erano confluite le indagini padovane sulla Rosa dei Venti. Nelle motivazioni della sentenza si legge che dalle carte acquisite “si ricava che Mori era ben a conoscenza delle ragioni del suo allontanamento da Roma… si evidenzia il mendacio e il tentativo di depistaggio (da lui, ndr) posti in essere”.
Infatti Mori, nelle sue dichiarazioni spontanee, "ha tenuto ad affermare di non essere stato mai a nessun titolo coinvolto in indagini relative alle trame eversive degli anni settanta" ma questo non corrisponde al vero. "A smentire Mori - scrivono i giudici - vi sono risultanze documentali inequivocabili. Quanto al primo punto, quello del coinvolgimento (certo non formale ma sicuramente fattuale) nelle indagini relative alla 'Rosa dei Venti', vi sono, innanzitutto, la nota a firma del Giudice Istruttore del Tribunale di Padova, Dott. Tamburino, con la quale, in data 3 novembre 1974, si chiede all'Amm. Casardi di "inviare foto tipo tessera del capitano Cc. Mori Mario, in servizio presso il Raggruppamento Centri di Roma".
Una richiesta precisa in quanto, come aveva spiegato il pm Tartaglia nella requisitoria "A Padova uno degli arrestati dell’operazione Rosa dei Venti, Amos Piazzi, aveva iniziato a rendere dichiarazioni e Tamburino gli stava mostrando delle fotografie. Amos Piazzi ha detto che dal Sid gli era arrivato un comando di attivazione perché stava per iniziare il colpo di Stato”. “Quella foto di Mori non sarà mai mostrata ad Amos Piazzi - aggiunse poi il magistrato - Abbiamo mandato Giraudo a cercare negli archivi dei tribunali di Roma, l’ha trovata chiusa e sigillata. Tamburino chiede la foto, la Procura generale della Cassazione gli toglie l’indagine per competenza e la sposta a Roma. Tamburino manda gli atti a Roma e da quel momento l’indagine sulla Rosa dei Venti viene riunita con quella sul Golpe Borghese e a Roma nessuno mostra la foto di Mori ad Amos Piazzi. E questi sono i dati di fatto.

Il collegamento con Licio Gelli
Altro punto critico riguarda le relazioni tra Mori e il Venerabile Licio Gelli. In questo caso non esistono documenti che provano la sua affiliazione alla P2, tuttavia i giudici ritengono veritiere le dichiarazioni del colonnello Mauro Venturi. Quest'ultimo disse che Mori "da lui conosciuto nel 1972 al Sid, ebbe a dirgli che ‘molti colleghi avevano aderito alla P2’, chiedendogli ‘una sorta di consulto e di iscrizione condivisa’’’. E poi aggiunse che Gianfranco Ghiron, vicinissimo a Mori, e fratello di Giorgio (anni dopo sarà l’avvocato e il fiduciario di Vito Ciancimino), “era ben introdotto negli ambienti dell’intelligence statunitense” ed “era proprio di destra, ma della destra più nera, per questo si trovava bene con Mori, che era nero quanto lui, anche se cercava di non darlo a vedere”. La Corte osserva che “non vi sono ragioni per disattendere le dichiarazioni del Venturi”, e che se non c’è alcun riscontro dell’iscrizione di Mori alla P2, “non è tanto perché il suo nome non compare nelle liste di Castiglion Fibocchi (dal momento che è stata acclarata l’incompletezza delle liste), quanto perché a ben leggere le dichiarazioni di Venturi, non emerge che Mori si iscrisse effettivamente alla P2”.

L'amicizia con Pecorelli
Altro argomento affrontato nel corso dell'dibattimento e qui ricordato dai giudici riguarda l'amicizia con il giornalista Mino Pecorelli, ucciso a Roma nel ’79, che il generale ha negato di conoscere. I giudici parlano di “smentita” alla sua autodifesa, sostenendo che il timbro sulla richiesta di passaporto del giornalista venne apposto dal “capitano Mori dei carabinieri in servizio al Rud”. Dietro quella sigla, aveva spiegato il colonnello Giraudo, “non c’è dubbio che sia lui (Mori, ndr) perché… il Rud era il nome con cui… si poteva ufficialmente spendere l’appartenenza al Servizio”. Inoltre va tenuto conto che "la richiesta di rilascio del passaporto in favore di Pecorelli, come precisato da Giraudo, risale al 1973 e, dunque, proprio nel periodo in cui Mori ancora prestava servizio presso il Raggruppamento Centri e, come riconosciuto dallo stesso imputato, aveva, dunque, competenza, in assenza del titolare dell'Ufficio, il Magg. Venturi, a richiedere alla Questura di Roma il rilascio di passaporti con la procedura agevolata prevista per i Servizi".
Ma nel documento si ricorda come l'agenzia di stampa di Pecorelli (O.P), alimentata anche da fonti dei Servizi, spesso venne utilizzata strumentalmente per il raggiungimento di scopi diversi da quelli dell'informazione. Un modus operandi analogo a quel che venne effettuato da Mori con il giornalista Nicola Rao "per far trapelare sulle agenzie di stampa una notizia che serviva in quel momento a confermare l'individuazione di una possibile interlocuzione dello Stato soltanto con Provenzano ed a delimitare l'oggetto del potenziale dialogo". L'agenzia, nello specifico, è quella del 10 dicembre 1993. Nei dispacci veniva evidenziato che “il gruppo Riina, guidato da Provenzano, Brusca e Bagarella ha ideato e realizzato gli attentati dell’estate del 1993” e che “il tentativo di Cosa Nostra sarebbe stato quello di intimidire lo Stato con una serie di azioni eclatanti, sperando che il 41 bis non fosse ripristinato''.

L'episodio dell'arresto del terrorista Lounici
Infine la Corte evidenzia come "rilevante ai fini del modus operandi di Mori", la vicenda dell'arresto di un latitante internazionale, il terrorista algerino Djamel Lounici. Un episodio che è stato riferito in aula da Giraudo per conoscenza diretta e che nella sostanza è stato sostanzialmente confermato anche da Mori in sede di dichiarazioni spontanee.
Giraudo in particolare, ha raccontato che, a seguito del mandato di arresto internazionale veicolato dall'Interpol, egli aveva disposto alcune attività di pedinamento attraverso la competente Sezione Anticrimine di Milano, la quale, ad un certo momento, aveva così individuato il latitante. E Giraudo avvisò il suo superiore, per l'appunto Mori, il quale, "in un primo tempo, nulla aveva detto, ma poco dopo lo aveva raggiunto ordinandogli di non procedere all'arresto di Lounici senza dargli alcuna spiegazione". Mori, nella sua difesa, "pur asserendo di non essersi, nei fatti, opposto all'arresto del Lounici (cosa che, d'altra parte, in concreto non gli fu possibile per la prontezza con la quale Giraudo gli rispose che ormai il dispositivo per l'arresto era stato attivato, pur se ciò non rispondeva al vero) ha dovuto ammettere di avere manifestato 'disappunto' per il detto arresto di Lounici".
"Qui - scrive la Corte - non rileva il merito della vicenda, ma il fatto che anche in quel caso Mori aveva ritenuto di potersi sottrarre all'obbligo, che gli derivava dalla funzione svolta, di arrestare il latitante nel momento in cui era stato individuato (obbligo, peraltro, riconosciuto come sussistente dallo stesso Mori che ha definito l'arresto 'giuridicamente obbligato') sulla scorta di valutazioni che non gli competevano e, soprattutto, senza informare la competente Autorità Giudiziaria".
Un operato secondo la Corte "analogo" a quello posto in essere sia precedentemente all'episodio in questione a proposito dell'iniziativa intrapresa con Vito Ciancimino ed alla mancata perquisizione dell'abitazione di Riina, sia successivamente a proposito della mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso.
In conclusione la Corte, tenuto conto anche di questi elementi, dipinge l'immagine di un soggetto "insofferente alle regole, soprattutto ai doveri che connotano l’attività della polizia giudiziaria rispetto all’autorità giudiziaria che ne è referente”. Un’insofferenza, proseguono i giudici, elevata a modus operandi durante la fase della trattativa “che ha portato Mori a trattare con i mafiosi nello stesso interesse superiore dello Stato (da lui, in quel caso, identificato con alcuni soggetti ricoprenti cariche pubbliche che temevano di essere vittime della vendetta mafiosa) senza informare alcuna autorità giudiziaria, senza incanalare dunque quella iniziativa nel rispetto delle regole dello Stato di diritto, e in definitiva senza valutarne le conseguenze che infatti si sono rivelate devastanti, allorché i mafiosi, percependo il segnale di cedimento dello Stato, hanno incrementato il programma stragista”.

Foto © Imagoeconomica

Dossier Processo trattativa Stato-Mafia

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