ROSSO PICENO (D.M. 17/5/11, 31/5/11, 4/2/14)   (vino51)

Soggetti interessati:

Chiunque produce Rosso Piceno nelle tipologie superiore, novello e Sangiovese

Iter procedurale:

M.I.P.A.A.F. approvato con D.M. 17/5/11 disciplinare di produzione di DOC “Rosso Piceno” o “Piceno”, anche nelle tipologie “Superiore”, “Sangiovese” e “Novello”, contenente:

-          zona produzione comprendente territorio riportato su G.U. 268/11 (Esclusi al suo interno tutti i territori appartenenti a zone di produzione del vino DOC “Rosso Conero”)

-          vino ottenuto dalle seguenti varietà: Montepulciano da 35-85%, Sangiovese 15-50% e fino ad un massimo del 15% altri vitigni non aromatici a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Marche

-          vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi (Esclusi fondovalle), con sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura tradizionali (Almeno 2.200 ceppi/ha. ed esclusione allevamento a tendone), atti a non modificare caratteristiche peculiari di uva e vino, vietando ogni forma di forzatura, ma consentendo irrigazione di soccorso non oltre 2 volte all'anno "prima della invaiatura"

-          produzione massima di uva inferiore a 13 t./ha. (12 t./ha. per “Rosso Piceno” superiore). Nelle annate favorevoli ammesso incremento di produzione del 20%, fermo restando che DOC concessa solo a quantitativi di cui sopra. Se produzioni superiori, intera produzione esclusa da DOC

-          uve debbono avere almeno 11% vol. (11,5% vol. per “Rosso Piceno” superiore)

-          operazioni di vinificazione attuate nel territorio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, utilizzando tecniche enologiche tradizionali, in grado di conferire al vino caratteristiche peculiari, con rese di uva in vino non superiore a 70%. Se rese inferiori a 75% parte eccedente non può fregiarsi denominazione DOC, mentre per rese superiori a 75% tutta la produzione esclusa da DOC. Ammessa dolcificazione secondo norme CE o nazionali

-          vino “Rosso Piceno” deve presentare al momento della sua immissione in commercio: colore rosso rubino, più o meno intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 18 g/l

-          vino “Rosso Piceno” e “Rosso Piceno” Sangiovese deve presentare al momento della sua immissione in commercio: colore rosso rubino più o meno intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 18 g/l

-          vino “Rosso Piceno” novello deve presentare al momento della sua immissione in commercio: colore rosso rubino; odore fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 16 g/l

-          vino “Rosso Piceno” superiore deve presentare al momento della sua immissione in commercio non prima di 1 Novembre anno successivo a vendemmia uve: colore rosso rubino, talvolta tendente al granato con invecchiamento; odore gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%  vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto secco netto minimo di 21 g/l;   

MI.P.A.A.F. può con decreto modificare limiti minimi indicati sopra per acidità totale ed estratto non riduttore

-          divieto di inserire in etichetta aggettivi, quali: extra, fine, scelto, selezionato. Ammesso uso di: marchi privati, o nomi, o ragione sociale "purché non abbiano significato laudativo”, o nomi riferiti a Comuni, frazioni, area, località compresa in zona produzione, purché uve provengono interamente da tale zona

-          per “Rosso Piceno” e “Rosso Piceno” Sangiovese ammesso uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da “otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone od altro materiale rigido in volume da 2 a 5 litri”. Ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti da normativa CE e nazionale

Chiunque intende avvalersi della DOC “Rosso Piceno” o “Piceno” deve iscrivere vitigni, aventi base ampelografica rispondente a disciplinare, a schedario viticolo istituito per DOC in questione gestito da Regione Marche

Piano di controllo vino DOC “Rosso Piceno” affidato a “ValorItalia società per certificazione della qualità e produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” attraverso verifica dei processi produttivi al relativo disciplinare di produzione. ValorItalia non può modificare:

-          denominazione sociale, statuto, organi di rappresentanza, documentazione di sistema di controllo depositata senza preventivo assenso di MI.P.A.A.F.

-          piano di controllo e prospetto tariffario approvato senza preventivo assenso di Gruppo tecnico di valutazione

-          personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione o di origine decidente ricorsi senza preventiva comunicazione a Gruppo tecnico di valutazione

MI.P.A.A.F. può sospendere o revocare autorizzazione a ValorItalia se vengono meno requisiti o in caso di mancato adempimento a disposizioni impartite in materia di controlli   

MI.P.A.A..F. con D.M. 4/2/2014 ha incaricato fino a 24/2/2017 Consorzio Tutela Vini Piceni a svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore in merito a DOC Rosso Piceno, impegnandosi a non modificare proprio statuto e regolamento interno che attualmente consente di svolgere tale attività, senza preventivo consenso di MI.P.A.A.F. Incarico sospeso o revocato dal Ministero se Consorzio in caso di perdita dei requisiti del Consorzio stesso o di cancellazione da parte di Commissione della DOC Rosso Piceno