ROSSO PICENO (D.M. 17/5/11, 31/5/11, 4/2/14) (vino51)
Soggetti interessati:
Chiunque produce Rosso Piceno nelle
tipologie superiore, novello e Sangiovese
Iter procedurale:
M.I.P.A.A.F. approvato con D.M. 17/5/11 disciplinare di
produzione di DOC “Rosso Piceno” o “Piceno”, anche nelle tipologie “Superiore”,
“Sangiovese” e “Novello”, contenente:
-
zona produzione
comprendente territorio riportato su G.U. 268/11 (Esclusi al suo interno tutti
i territori appartenenti a zone di produzione del vino DOC “Rosso Conero”)
-
vino ottenuto dalle
seguenti varietà: Montepulciano da 35-85%, Sangiovese 15-50% e fino ad un
massimo del 15% altri vitigni non aromatici a bacca rossa idonei alla
coltivazione nella Regione Marche
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vigneti dotati di
esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi (Esclusi
fondovalle), con sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura
tradizionali (Almeno 2.200 ceppi/ha. ed esclusione
allevamento a tendone), atti a non modificare caratteristiche peculiari di uva
e vino, vietando ogni forma di forzatura, ma consentendo irrigazione di
soccorso non oltre 2 volte all'anno "prima della invaiatura"
-
produzione massima di
uva inferiore a 13 t./ha. (12 t./ha. per “Rosso Piceno” superiore). Nelle
annate favorevoli ammesso incremento di produzione del 20%, fermo restando che
DOC concessa solo a quantitativi di cui sopra. Se
produzioni superiori, intera produzione esclusa da DOC
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uve debbono avere
almeno 11% vol. (11,5% vol. per “Rosso Piceno” superiore)
-
operazioni di
vinificazione attuate nel territorio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Ancona, utilizzando tecniche enologiche tradizionali, in grado di
conferire al vino caratteristiche peculiari, con rese di uva in vino non superiore
a 70%. Se rese inferiori a 75% parte eccedente non può
fregiarsi denominazione DOC, mentre per rese superiori a 75% tutta la
produzione esclusa da DOC. Ammessa dolcificazione
secondo norme CE o nazionali
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vino “Rosso Piceno”
deve presentare al momento della sua immissione in commercio: colore rosso
rubino, più o meno intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armonico,
gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% vol.;
acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 18 g/l
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vino “Rosso Piceno” e
“Rosso Piceno” Sangiovese deve presentare al momento della sua immissione in
commercio: colore rosso rubino più o meno intenso; odore caratteristico,
delicato; sapore armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 11,5%vol.; acidità totale
minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 18 g/l
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vino “Rosso Piceno”
novello deve presentare al momento della sua immissione in commercio: colore
rosso rubino; odore fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, armonico,
vellutato; titolo alcolometrico volumico
totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di
4,5 g/l; estratto non riduttore minimo di 16 g/l
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vino “Rosso Piceno”
superiore deve presentare al momento della sua immissione in commercio non prima di 1 Novembre anno successivo
a vendemmia uve: colore rosso rubino, talvolta tendente al granato con
invecchiamento; odore gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore sapido,
armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 12% vol.; acidità
totale minima di 4,5 g/l; estratto secco netto minimo di 21 g/l;
MI.P.A.A.F. può con decreto modificare limiti minimi
indicati sopra per acidità totale ed estratto non riduttore
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divieto di inserire in
etichetta aggettivi, quali: extra, fine, scelto, selezionato. Ammesso uso di:
marchi privati, o nomi, o ragione sociale "purché non abbiano significato
laudativo”, o nomi riferiti a Comuni, frazioni, area, località compresa in zona
produzione, purché uve provengono interamente da tale zona
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per “Rosso Piceno” e
“Rosso Piceno” Sangiovese ammesso uso di contenitori alternativi al vetro,
costituiti da “otre in materiale plastico pluristrato
di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone od altro
materiale rigido in volume da 2 a 5 litri”. Ammessi tutti i sistemi di chiusura
consentiti da normativa CE e nazionale
Chiunque intende avvalersi della DOC
“Rosso Piceno” o “Piceno” deve iscrivere vitigni, aventi base ampelografica rispondente a disciplinare, a schedario
viticolo istituito per DOC in questione gestito da Regione Marche
Piano di controllo vino DOC “Rosso
Piceno” affidato a “ValorItalia società per
certificazione della qualità e produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” attraverso verifica dei
processi produttivi al relativo disciplinare di produzione. ValorItalia
non può modificare:
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denominazione sociale,
statuto, organi di rappresentanza, documentazione di sistema di controllo
depositata senza preventivo assenso di MI.P.A.A.F.
-
piano di controllo e
prospetto tariffario approvato senza preventivo assenso di Gruppo tecnico di
valutazione
-
personale ispettivo,
composizione del Comitato di certificazione o di origine decidente ricorsi
senza preventiva comunicazione a Gruppo tecnico di valutazione
MI.P.A.A.F. può sospendere o revocare autorizzazione a ValorItalia se vengono meno requisiti o in caso di mancato
adempimento a disposizioni impartite in materia di controlli
MI.P.A.A..F. con D.M. 4/2/2014
ha incaricato fino a 24/2/2017 Consorzio Tutela Vini Piceni
a svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore in merito a DOC Rosso Piceno, impegnandosi a non modificare proprio
statuto e regolamento interno che attualmente consente di svolgere tale attività,
senza preventivo consenso di MI.P.A.A.F. Incarico
sospeso o revocato dal Ministero se Consorzio in caso di perdita dei requisiti
del Consorzio stesso o di cancellazione da parte di Commissione della DOC Rosso
Piceno