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domenica, Aprile 28, 2024

La legge di Nunzia! L’asilo va in Consiglio di Stato

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Gaetano Di Meglio | La storia dell’asilo della Sentinella si avvia nella più triste delle vicende giudiziarie italiane. Prima di leggere gli atti è necessario illustrare la vicenda con parole semplici.
La Diocesi chiede al comune di Casamicciola di effettuare lavori all’Asilo della Sentinella per usufruire dei fondi CEI e realizzare un centro ragazzi autistici.
Il comune rigetta la SCIA adducendo motivazioni varie.
Il comune requisisce l’immobile e, con soldi pubblici, investe 40mila euro per lavori che, invece, avrebbe potuto fare la Diocesi con i fondi dedicati della CEI.
La diocesi fa ricorso al TAR. Il TAR emette una sentenza a favore della Diocesi ma il comune non la esegue e si “tiene” l’asilo.
Contro la strafottenza del comune, la diocesi chiede la nomina del commissario prefettizio per l’esecuzione della sentenza. Il TAR fissa il merito per questa mattina.
Ieri pomeriggio il Comune ha notificato il ricorso di appello al Consiglio di Stato sperando che il TAR non si pronunci sulla nomina del commissario e rinvii la decisione a dopo la pronuncia del consiglio di stato.
Questa è la vicenda condensata in 6 punti. Una vicenda che ha una regia netta: Nunzia Piro. Il consigliere comunale delegato alla scuola che ha l’ultima parola su tutta la vicenda.
Ma questa vicenda ha un background diverso: il comune dice no ad un’opera destinata ad assicurare benefici a ragazzi autistici. Un’opera realizzata in un comune terremotato con fondi specifici e che, soprattutto, non sarebbe mai stata sottratta alla fruizione pubblica.
Una decisione contro il bene comune firmata dal sindaco Giovan Battista Castagna. Una battaglia legale persa già in primo grado e che, alla luce delle motivazioni della sentenza, vede l’ente come spacciato. Oltre che insensibile. Ogni altro commento è superfluo, soprattutto perché ci troviamo a commentare uno stratagemma giudiziario che ha un solo obiettivo: allungare i tempi. E tenere tutto fermo.

L’ATTO DI APPELLO avverso e per l’annullamento dell’ordinanza n. 308/2018 pubblicata in data 28.02.2017, con la quale la Quinata Sezione del Tar Campania di Napoli ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 188/2017 emessa dal Comune di Casamicciola Terme, per la requisizione, per ventiquattro mesi, dell’immobile sito in località Sentinella, alla via Castanito e identificato al catasto al fol. 1, part. 318.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La vicenda all’esame dell’Ecc.mo Consiglio trae origine dall’evento sismico che, come a tutti noto, ha colpito il Comune di Casamicciola in Ischia il 21.08.2017, a cui è seguito un rilevante e lungo sciame sismico che ha determinato ulteriori e consistenti danni agli immobili.
Il sisma del 21.08.2017 e le scosse successive hanno provocato l’inagibilità della quasi totalità degli edifici scolastici del Comune di Casamicciola, imponendo l’adozione di provvedimenti d’urgenza per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
In particolare, per quanto concerne la vicenda per cui è causa, nell’ambito delle attività poste in essere dalle varie istituzioni per reperire locali per accogliere la popolazione scolastica, la dirigente dell’istituto comprensivo IBSEN comunicava in data 27.10.2017 di aver ottenuto la disponibilità di n. 2 aule presso la Chiesa di S.Ciro sita nel vicino Comune di Ischia, per ospitare la scuola dell’infanzia dell’istituito da lei diretto. All’esito delle verifiche espletate dall’UTC comunale, in data 27.11.2017, è stata acclarata la inidoneità di tali locali ad ospitare la scolaresca e il Sindaco si è immediatamente attivato per reperire altra struttura idonea.
Con relazione prot. int. n. 372 del 27/11/17 l’UTC ha evidenziato che “unica possibilità per fronteggiare l’emergenza e garantire agli alunni il regolare svolgimento dell’attività scolastica è quella di sistemare la scolaresca nell’immobile di via Castanito, in località Sentinella, distinto al NCEU al foglio 1 particella n. 318, nella disponibilità dell’Ente Diocesi di Ischia, già destinato ad uso scolastico”.
Pertanto, il Sindaco con i poteri di ufficiale di governo ha adottato l’ordinanza di requisizione n. 188/2017 avverso cui sono insorte la Diocesi di Ischia e la Parrocchia S. Maria Maddalena di Casamicciola Terme.
Con ordinanza n. 308/2018 del 28.02.2018 la V sezione del TAR Campania ha accolto l’istanza cautelare sospendendo il provvedimento impugnato.
Segnatamente il primo Giudice ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere le considerazioni svolte dal Comune resistente, in quanto, “elementi non posti alla base del gravato provvedimento, non suscettibile pertanto di essere integrato ex post con una mera memoria difensiva”.
Il Collegio della Quinta Sezione del Tar Campania ha, inoltre, ritenuto la sussistenza di periculum in mora e fumus boni iuris “sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio di incompetenza” in quanto difetterebbero i requisiti per l’esercizio dei poteri ex art 54 T.U.E.L. e art. 7 della l. 2248/1865 all. E., in quanto, “l’atto è stato adottato ad oltre tre mesi dal sisma e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole”.

L’ordinanza del TAR è erronea
La difesa spiegata con memoria del 23.02.2018 non è integrativa della motivazione del provvedimento impugnato come erroneamente ritenuto dal T.A.R.

LE RAGIONI DEL COMUNE
Si è infatti dimostrato che in ragione dell’impossibilità giuridica, di conseguire il risultato utile consistente nella realizzazione del centro sociale per effetto della indiscussa esistenza di un vincolo di destinazione scolastica esistente ope legis sull’immobile come più avanti precisato.
L’eccezione risulta vieppiù rilevante nella prospettiva dell’inesistenza in capo alle ricorrenti della proprietà del bene, svilendo persino la legittimazione dei ricorrenti alla proposizione dell’impugnativa.
L’omissione dell’esame della censura, nella sua reale consistenza, determina altresì la illegittimità dell’ordinanza del TAR per violazione degli art. 99 e 112 del c.p.c. in termini di rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che come ritenuto da costante giurisprudenza, essendo principi generali dell’ordinamento devono intendersi compresi nella clausola di rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.
La prova del rilievo è rafforzata dalla nota dell’Agenzia del Demanio n. 2018/4792 del 21.03.2018 che ha messo in discussione la proprietà dell’edificio scolastico in capo alle istituzioni religiose individuando, invece, nello Stato e, successivamente, per effetto della legge 23/1996, nel Comune il legittimo utilizzatore dell’edificio scolastico.
In tale ottica il TAR doveva dichiarare la inammissibilità della domanda cautelare e del ricorso con conseguente reiezione dello stesso. Le ragioni alla base dell’ordinanza sindacale, anche indicative dei presupposti per l’esercizio dei poteri ex art. 7 della legge 2248/1865 all. E, emergono in maniera inequivoca dal contenuto del provvedimento n. 188/2017 e trovano conferma nella relazione di UTC del 27.11.2017 in esso richiamata ed allegata agli atti di causa (Cfr. all. nn. 3 e 6 a memoria del 23.02.2018).
E’, quindi, evidente che il richiamo alle disposizioni dell’art. 54 del Testo Unico E.L. è del tutto fuorviante.
Come esposto nella premessa del presente giudizio, i locali precedentemente individuati per ospitare la scolaresca dell’Istituto comprensivo IBSEN erano stati dichiarati inidonei in data 27/11/2017 e in pari data l’UTC ha relazionato circa l’unica strada al momento percorribile per consentire in tempi stretti la ricollocazione degli alunni, individuando l’immobile di via Castanito, già destinato ad uso scolastico, quale unica possibilità per fronteggiare l’emergenza.
Tale circostanza fattuale, puntualmente documentata in primo grado, è stata del tutto pretermessa dal TAR che ha collegato l’adozione del provvedimento di requisizione alla sola circostanza temporale del verificarsi del primo evento sismico (“a più di tre mesi dal sisma”) e non invece al momento in cui si è effettivamente materializzata l’urgenza di provvedere, recte 27.11.2017.
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, sussisteva la competenza del Sindaco ad adottare il provvedimento di requisizione, peraltro, trasmesso immediatamente al Prefetto. Con l’ulteriore rilievo che l’immobile da molti anni non è utilizzato dalla Parrocchia e men che meno dalla Diocesi, e comunque gli effetti del provvedimento sindacale contestato sono limitati alla durata di 24 mesi, ben conciliabile con le esigenze indicate dalle ricorrenti a sostegno della domanda cautelare.
I ricorrenti in primo grado deducono lesione immediata ed irreversibile della loro posizione, ipotizzando la perdita di finanziamento per la realizzazione di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso del bene. Noterà il Collegio al riguardo che a fronte della urgenza sostenuta dai ricorrenti il ricorso è stato notificato ben allo scadere del termine per cui l’udienza è intervenuta dopo circa 90 gg. dall’immissione in possesso e dopo la realizzazione delle opere necessarie da parte del Comune per far funzionare la scuola.
In effetti il Comune, con provvedimento del 03.11.2017, rimasto inoppugnato, aveva già sospeso gli effetti della SCIA presentata dalla Parrocchia, proprio evidenziando l’inesistenza dei presupposti per ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’edificio.
Di qui l’irrilevanza della ipotizzata perdita del finanziamento riferito ad intervento in ogni caso non realizzabile e comunque non collegabile al provvedimento di requisizione. La circostanza, inoltre, atterrebbe ad eventuale danno economico ristorabile e sempre recessivo rispetto all’interesse pubblico sotteso alla adozione del provvedimento sindacale contestato.
È opportuno rammentare che l’ordinanza di requisizione dell’immobile, per la durata di 24 mesi, è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività della scuola dell’infanzia, di primario rilievo per le famiglie della comunità già duramente colpite dal sisma. In tale ottica è evidente che risulta recessivo e non meritevole di tutela, vieppiù cautelare, l’interesse della Diocesi e della Parrocchia ad ottenere l’immediata disponibilità del fabbricato.
A ciò aggiungasi che l’immobile era in disuso da molti anni e l’intervento che intendono realizzare le ricorrenti contrasta con il vincolo di destinazione, impresso all’edificio dalla legislazione in materia di edilizia scolastica.

IL TAR TRAVISA, L’ACCUSA DI CASTAGNA
Il TAR, disattendendo ogni valutazione delle motivazioni espressamente esplicitate nel provvedimento impugnato, ha anche travisato la portata delle difese della Amministrazione resistente tese a dimostrare l’inesistenza del periculum in mora.
Del pari, sono state evidentemente travisate dal Collegio di primo grado le deduzioni della difesa della Amministrazione circa la c.d. “questione dominicale”.
La difesa del Comune, infatti, sempre per resistere alla richiesta cautelare invocata da controparte, ha significato al Collegio l’esistenza di circostanze che fanno ritenere la titolarità in capo allo Stato, e per esso del Comune, dell’edificio realizzato sul finire degli anni 60’: – La scuola materna è stata costruita con contributo della Cassa del Mezzogiorno ai sensi della legge n. 1073/1962; – Ai sensi dell’art. 15 della legge. 1073 del 24.7.1962 “Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso”; – Il beneficiario del contributo – Parrocchia di SS. Maria Maddalena in Casamicciola Terme – non ha mai riscattato la proprietà del fabbricato; – La successiva legislazione in materia di edilizia scolastica (l. 23/1996), con riferimento agli edifici costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno e destinati ad uso scolastico, ferma la permanenza del vincolo di destinazione d’uso scolastico, ha disposto, in presenza dei requisiti, il trasferimento della titolarità all’Ente territoriale competente. – Con nota prot. n. 2018/4792 del 21.03.2018 l’Agenzia del Demanio ha comunicato che “sono in corso accertamenti volti a stabilire la condizione giuridica del bene immobile sito in Casamicciola Terme censito catastalmente con foglio 1 p.lla 318 denominato asilo infantile Maria SS. Immacolata.” (Cfr. all. 4).

LA PRESUNTA CARENZA DI TITOLARITA’
Premesso che nell’ipotesi in cui tali accertamenti confermassero la carenza di titolarità in capo alle ricorrenti della proprietà del fabbricato per cui è causa, risulterebbe confermata la carenza di interesse alla definizione del giudizio, nonché il difetto di legittimazione attiva di Curia e Parrocchia, è evidente l’erroneità dei presupposti su cui fonda l’accoglimento della domanda di sospensione.
Le ricorrenti in primo grado collegano la richiesta di tutela cautelare alla esigenza di mantenere un finanziamento per la realizzazione di un centro sociale diurno per la famiglia e la disabilità che addirittura affermano essere esistente ed unico sull’isola di Ischia.
È certamente irrilevante, ai fini del periculum in mora sotteso alla tutela cautelare, il pregiudizio economico che si presume derivare dall’ipotizzata perdita di finanziamento comunque non ascrivibile al provvedimento di requisizione.
Al riguardo si osserva che non è certamente il provvedimento in questa sede impugnato che potrebbe in qualche maniera determinare la perdita del finanziamento; tale risultato potrebbe al più conseguire al diniego del Comune riferito al titolo abilitativo edilizio per la ristrutturazione dell’immobile e cambio di destinazione d’uso. Al riguardo il comune si è anche già espresso con provvedimento non impugnato o altrimenti contestato.

IL “CENTRO” NON ESISTE
È dato oggettivo ed inequivoco che il Centro Sociale, contrariamente a quanto affermato da controparte, non è allo stato esistente e in ogni caso la sua realizzazione non è conforme al vincolo di destinazione d’uso gravante il fabbricato. Sul punto lo stesso TAR, pur ritenendo il dato irrilevante ai fini del decidere, ha effettivamente riconosciuto, con assunto non contestato dai ricorrenti, la sussistenza del vincolo di destinazione funzionale gravante ex lege sul fabbricato.
OMISSIS
Il Giudice travisando i rilievi dell’Avvocatura dello Stato, formulati a sostegno della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Amministrazione statale, ha ritenuto difettare i presupposti per la Qualificazione del provvedimento in termini di ordinanza contingibile ed urgente.
Il TAR riconosce l’atto impugnato come ascrivibile alla categoria ricollegabile all’esercizio del potere di cui all’art. 7 della legge 2248/1865 all. E, ma ritiene non ravvisabili gli eccezionali motivi di assoluta necessità ed urgenza, tali da non consentire l’intervento del Prefetto, in quanto, l’atto è stato adottato ad oltre tre mesi dal sisma e ad oltre due mesi dall’inizio della scuola.
(omissis)
Il TAR omessa ogni considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla ricollocazione degli alunni, completamente travisando il dato temporale circa il momento di insorgenza della emergenza e omettendo l’esame della documentazione esibita, che prova che il provvedimento è stato adottato nella immediatezza della necessità verificatasi per l’impossibilità di usare le aule allocate nella parrocchia di San Ciro, riconnette l’incompetenza a provvedere del Sindaco alla sola circostanza del verificarsi del sisma nella sua massima manifestazione nel mese di agosto, omettendo di considerare che l’emergenza circa l’individuazione delle aule per la scuola materna dell’Istituto IBSEN, si è effettivamente evidenziata solo in seguito alla accertata inidoneità dei locali precedentemente all’uopo individuati.
Il Sindaco ha agito per fronteggiare una situazione di urgente e grave necessità pubblica, in una situazione particolare che non ha consentito il tempestivo intervento dell’autorità prefettizia che, pure è stata contestualmente notiziata dell’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 2248/65 all. E, ma è rimasta silente con ciò in tutto confermando e ratificando l’operato del Sindaco.

ASPETTIAMO IL 6 DICEMBRE
Del resto, le stesse argomentazioni poste dalle ricorrenti a sostegno della richiesta cautelare potranno eventualmente essere valutate in sede di definizione del merito del giudizio già fissato per il 06.12.2018.
Occorre ribadire al riguardo che, le ricorrenti lamentano danno grave ed irreparabile in relazione alla approvazione di un finanziamento per la ristrutturazione dell’immobile e di ulteriore cospicuo finanziamento in corso di approvazione.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti il danno risiederebbe nella circostanza che la Diocesi di Ischia, nelle more della definizione del giudizio, sarebbe tenuta a restituire il finanziamento già ricevuto e non potrebbe incamerare l’ulteriore finanziamento in corso di approvazione.
A fronte di tale situazione l’interesse del Comune, qualificato dal ricorrente in primo grado “improbabile”, sarebbe recessivo rispetto a quello attoreo in quanto priverebbe l’intera comunità isolana “dell’unica struttura esistente e destinata a centro sociale diurno per la famiglia e la disabilità”.
Tralasciando ogni osservazione, circa l’indiscussa prevalenza dell’interesse del Comune di risolvere l’emergenza di cui si è detto, anche al fine di dimostrare l’inesistenza di danno, e men che meno la sua eventuale irreparabilità, si precisa che:- la struttura destinata a centro sociale non è esistente e in nessun caso può essere ubicata nell’immobile, realizzato interamente con fondi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno e allo stato, non risulta riscattato dalla Parrocchia o dalla Curia, su cui grava comunque ex lege vincolo di destinazione funzionale (scolastica); – non vi è prova della revoca del finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana né della possibilità di non ottenere quello in corso di approvazione; – per la struttura, fino ad oggi del tutto inutilizzata, il Comune sarà tenuto a versare l’indennità per tutto il periodo di occupazione.

DELLA SERIE: “SOFFRITE 24 MESI”
È evidente, sul piano della comparazione degli interessi in gioco di cui si discute, la prevalenza dell’interesse pubblico, che con il provvedimento di requisizione ha messo in campo una soluzione, sebbene temporanea (24 mesi) per garantire l’espletamento di un servizio pubblico di primario interesse, quale quello della scolarizzazione dei bambini casamicciolesi, rispetto all’interesse del privato che a fronte di un sacrificio di soli 24 mesi otterrà: la gratitudine, e non è poco per un istituto religioso, dei cittadini casamicciolesi per aver consentito ai propri figli di poter espletare l’attività scolastica nell’ambito del proprio comune; la possibilità di istituire successivamente una nuova scuola completamente ristrutturata (a spese dell’Amministrazione Comunale) in coerenza con un vincolo di destinazione imposto per legge, utilizzando così quel finanziamento che la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) le ha concesso.

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