Fisco

Niente tassa per la reclame sui carrelli della spesa

di Massimo Romeo

(Olycom)

2' di lettura

I carrelli della spesa allestiti con piccoli cartelli che pubblicizzano prodotti in vendita nei supermercati sono esenti dall’imposta sulla pubblicità. Il parcheggio del supermercato, benché fuori dall’area destinata alla vendita, è infatti da considerarsi area pertinenziale e rientrante nel perimetro della struttura commerciale, pertanto scatta l’esenzione prevista per l’utilizzo dei cartelli all’interno dell’esercizio commerciale.

Questo il principio che emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 485/2017 del 2 novembre scorso (presidente e relatore Leotta).

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La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società per azioni , titolare di alcuni supermercati, di un avviso di accertamento notificatole dal concessionario a titolo di imposta comunale sulla pubblicità in relazione ai cartelli apposti sui carrelli dei punti vendita.

I motivi del ricorso della società si sostanziavano sull’asserita carenza del presupposto impositivo poiché i cartelli erano utilizzati solo all’interno dei supermercati e nelle aree di parcheggio poste a servizio dei punti vendita.

Il concessionario al contrario replicava che i carrelli in questione, muniti di cartelli pubblicitari, si trovavano nel parcheggio e quindi al di fuori degli spazi destinati alla vendita.

Il Collegio lombardo decide di risolvere la controversia in punto di diritto interpretando la fattispecie in esame rientrante nella norma di esenzione prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 507/1993.

La Commissione tributaria provinciale di Varese, avendo accertato dalla documentazione fotografica riversata in atti che i carrelli in questione si trovavano nei parcheggi a servizio dei supermercati ed evidenziato il fatto notorio in base al quale gli stessi vengono utilizzati per trasportare gli articoli acquistati all’interno dei locali di vendita nel relativo parcheggio posto a servizio, ne fanno discendere il regime di esenzione che la norma evocata prevede per «la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata».

I giudici decidono quindi per l’accoglimento del ricorso in quanto sussistenti entrambi i presupposti per l’esenzione dall’imposta, in base alla norma richiamata, in quanto la pubblicità afferisce prodotti in vendita già indicati nei supermercati e i carrelli vengono eventualmente utilizzati nel parcheggio riservato ai clienti posto al servizio di ciascuno dei punti vendita quindi in area pertinenziale e come tale rientrante nel perimetro della struttura.

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