CASSAZIONE

Niente più assegno di mantenimento se la Chiesa annulla il matrimonio

Cassazione: con nozze nulle per Chiesa niente mantenimento

2' di lettura

La dichiarazione di nullità del matrimonio stabilita dal Tribunale ecclesiastico
scioglie ogni vincolo tra due ex coniugi: anche l'assegno di mantenimento, già stabilito da un giudice. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con ordinanza 11553, ha accolto il ricorso dell’ormai ex marito che aveva chiesto la revoca dell’assegno di 250 euro mensili non appena la Corte di appello aveva reso efficace la sentenza ecclesiastica.

La Suprema corte arriva al punto dopo una complessa argomentazione che fissa una sostanziale differenza tra assegno di mantenimento, che presume la vigenza del matrimonio, e assegno di divorzio, basato invece su di un dovere di solidarietà tra ex coniugi ormai «persone singole». Per la Cassazione, dunque, stanti gli effetti sostanziali del giudicato, va ribadita l’intangibilità dell’assegno di divorzio (n. 4292/2001). A questo principio, prosegue la decisione, si è attenuta la Corte di appello di Napoli secondo cui «l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo coniugale, intervenuta dopo la pronuncia di separazione, non incide sulle statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione sulle quali si sia già formato il giudicato».

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«Tale affermazione – argomenta la Cassazione - non merita, però, condivisione, atteso che l'equiparazione, così realizzata, non tiene conto della sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall'assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti». La separazione personale dei coniugi, infatti, non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza. Al contrario, col divorzio «il rapporto patrimoniale si estingue» e l'assegno, condizionato al riconoscimento della mancanza di mezzi adeguati da parte del coniuge, trova il suo fondamento in un dovere di «solidarietà economica» richiesto a entrambi gli ex coniugi «quali persone singole», e a tutela del più debole (da qui sia la natura assistenziale che la doverosità della prestazione).

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

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