La Procura di Roma ha depositato l’atto di appello alla sentenza del processo di «Mafia Capitale». Alla base dell’atto l’idea che la costruzione accusatoria mantiene la sua validità. Oggetto dell’impugnazione è infatti l’esistenza di una sola associazione invece che due, l’esclusione del metodo mafioso e la riproposizione del 416 bis.

Lo scorso 21 luglio il Tribunale di Roma aveva condannato Salvatore Buzzi a 19 anni di reclusione al termine del processo «Mafia Capitale», 20 anni per Massimo Carminati, 11 per Luca Gramazio,ex capogruppo del Pdl in Comune.

Era caduta l’accusa di associazione mafiosa per 19 imputati del processo, tra cui i presunti capi Carminati e Buzzi. Rispetto alle richieste del procuratore Capo, Giuseppe Pignatone; degli aggiunti Paolo Ielo, Michele Prestipino e Giuseppe Cascini e del pm Luca Tescatoli, che avevano proposto per tutti gli imputati 5 secoli di carcere, i giudici della X Corte presieduta da Rosanna Ianniello a luglio avevano inflitto oltre 250 anni di carcere, dimezzando di fatto le pene richieste.

Già la Cassazione aveva riconosciuto nella primavera del 2015 l’impianto accusatorio della procura di Roma: l’allora ipotizzato clan di Massimo Carminati era una mafia secondo i parametri sanciti dall’articolo 416 bis del codice penale. Secondo i giudici della sesta sezione penale «la forza intimidatrice» di un’associazione di tipo mafioso non deve essere esclusivamente fondata sulla «violenza» ma anche sulla «contiguità politica ed elettorale» che trova nel «metodo corruttivo» la sua peculiarità.

Gli ermellini dunque diedero una visione più ampia della forza intimidatrice dalla quale derivano «l’assoggettamento e l’omertà» che può trovare conferma in una «sistematica attività corruttiva» che «esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende pubbliche».

Un’analisi che collide con la decisione presa dal giudice Ianniello a luglio scorso, che escludendo l’esistenza dell’articolo 416 bis ha smontato parte di quel procedimento.

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