30 Aprile 2024 - 21:25

Da oggi in vigore il Decreto Dignità: confermata stretta sulle pubblicità dell’azzardo e aumenti del Preu per gli apparecchi

Oggi, 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità, primo atto normativo di peso del governo Lega-M5s pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno precedente. Dopo le ultime correzioni

14 Luglio 2018

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Oggi, 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità, primo atto normativo di peso del governo Lega-M5s pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno precedente. Dopo le ultime correzioni e i “puntini sulle i” fatti mettere dalla Ragioneria dello Stato, che ha svelato per altro un effetto di crescita delle persone che rischiano di restare a casa con la stretta sui contratti a termine, le modifiche di fatto al Jobs act targato Renzi-Poletti entrano in vigore, in attesa delle possibili modifiche durante l’iter parlamentare di conversione in legge.

 

Ma soprattutto: Stop alla pubblicità e alla sponsorizzazioni per il gioco d’azzardo. Per come è confezionato oggi il decreto, non vedremo più gli spot sul lotto, sulle scommesse sportive, i gratta e vince, le slot o i giochi e casinò online e via dicendo: un modo per far sì che si diffondano il meno possibile le ludopatie, a detta del M5S.

Per le casse dello Stato si stima un ammanco totale che va dai 147 milioni del 2019 ai 198 degli anni successivi.

Per coprire (in abbondanza) queste necessità, si prevede un aumento del prelievo erariale sulle slot: lo 0,25% dal prossimo settembre, uno 0,25% aggiuntivo dal prossimo maggio. Alla fine, il Prew sarà al 19,5% per le Awp (le new slot) e al 6,5% per le videolotteries.

 

Pesanti le critiche dell’opposizione. Da Forza Italia, Silvio Berlusconi che ha dichiarato: “Ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori”. “Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato. Quindi di tutto l’Italia avrebbe bisogno meno che di politiche veterocomuniste, pauperiste, giustizialiste, illiberali, che già stanno dando effetti preoccupanti”.

Al Pd, Paolo Gentiloni ha definito il decreto fatto di tanta propaganda e poca dignità affermando “Migliaia di lavoratori a termine passeranno da precari a disoccupati. E la chiamano dignità”. Stesso punto di vista del segretario del PD Maurizio Martina: “80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo”.

Anche Lorenzo Cesa dell’Udc è intervenuto nel dibattito affermando: “Siamo al Paradosso. La stessa relazione tecnica del decreto dignità ad ammettere che 80mila contratti rischiano di diventare fumo”.

 

Ecco il testo dell’art. 9 recante Misure per il contrasto della ludopatia:

Art. 9

              Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’  efficace  contrasto  alla  ludopatia,  fermo  restando   quantoprevisto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della  legge  28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il  divieto  di cui al presente comma  si  applica  anche  alle  sponsorizzazioni  di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui  pubblicita’,  ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto  di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,  e  i  loghi sul gioco sicuro e  responsabile  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli.
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall’articolo  7,  comma  6,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l’inosservanzadelle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di  destinazione e  dell’organizzatore  della  manifestazione,  evento  o attivita’,  ai  sensi  della  legge  24   novembre   1981,   n.   689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  commisurata nella misura  del  5%  del  valore  della  sponsorizzazione  o  della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  1. L’Autorita’ competente  alla  contestazione  e  all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo  e’  l’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le  violazioni  di cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24  novembre  1981,  n. 689, sono versati ad  apposito  capitolo  dell’entrata  del  bilancio statale e riassegnati  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi  di  cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e’  fissata, ispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre  2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere  dal  1°  maggio 2019.
  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere  dall’anno  2020,  si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al  comma 6.

 

 

 

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