30 Aprile 2024 - 07:57

Nicita (Agcom): “Informazioni brand e quote scommesse: linee guida chiariscono il divieto di pubblicità all’azzardo. Verrano valutati casi concreti”

“Agcom ha fatto solo linee guida su alcuni punti (ad esempio insegne) in relazione a quanto previsto da altra normativa. Ma ovviamente l’impianto è quello della norma peraltro molto netto

10 Maggio 2019

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“Agcom ha fatto solo linee guida su alcuni punti (ad esempio insegne) in relazione a quanto previsto da altra normativa. Ma ovviamente l’impianto è quello della norma peraltro molto netto e assoluto nel presidio sanzionatorio. Naturalmente sarà sulla parte di enforcement concreto da parte di agcom che si mostrerà la coerenza con il dettato normativo”.

 

Lo ha dichiarato il commissario Agcom, Antonio Nicita nel rispondere a Vita.it che denunciava come le linee guida sull’attuazione del gioco d’azzardo salvano le informazioni commerciali sul brand e le quote scommesse nei programmi sportivi.

“Se vuole risposta secca – ha proseguito Nicita – è che “si salvano” (non userei il termine ‘salvare’ in ogni caso perché siamo in un campo di linee guida in cui va verificato il caso specifico rispetto ad ampia varietà) ma solo ed esclusivamente, come scritto, nella forma di informazioni utili e necessarie al consumatore che abbia già deciso di giocare, a tutela informativa dello stesso, e non come pubblicità vs pubblico indistinto. Capisco bene che questo tipo di informazioni, come anche un certo utilizzo di insegne, possono trovare tentativi di elusione del divieto, come anche in altri aspetti che lei non cita. Ma proprio per questo si sono ribaditi i principi generali e gli ambiti assai ristretti e da verificare delle possibili e rare eccezioni. Ripeto la circostanza che siano linee guida e non regolamento sta proprio in questo è cioè nella verifica fattuale. Le informazioni necessarie al contratto non possono e non devono avere effetto (o scopo) pubblicitario o di induzione al gioco. Ne approfitto per dire che una mia personale perplessità che dovrà essere risolta in sede di applicazione (cioè nel trattare i casi concreti che saranno segnalati) riguarda invece le televendite ovvero i casi di esecuzione del contratto in quella forma. Personalmente li metterei nel novero pubblicità anche se gli uffici hanno chiarito che la normativa applicabile (e quindi i precedenti Agcom) lo esclude. Ma anche qui saranno i casi concreti a definire. Le linee guida non intervengono né potrebbero sulla portata della norma, puntano solo a chiarire come opererà nel concreto Agcom nel senso delle circostanze di fatto e di diritto che saranno soggette a verifica».

PressGiochi