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FEDE E RELIGIONI | 27 novembre 2017, 09:30

PAPA: Il vescovo è padre capo e giudice dei fedeli

PAPA: Il vescovo è padre capo e giudice dei fedeli

Il vescovo è padre, capo e giudice dei fedeli: lo ha ribadito il Papa durante l’udienza — svoltasi sabato mattina, 25 novembre, nella Sala Clementina — ai partecipanti al corso di formazione per chierici e laici promosso dal tribunale apostolico della Rota romana.

L’incontro ha offerto al Pontefice l’occasione per riproporre il senso della nuova normativa matrimoniale introdotta dai motupropri Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus emanati nel 2015, ma soprattutto per «precisare definitivamente» — «in ragione dell’ufficio di vescovo di Roma e successore di Pietro» ha specificato — alcuni «aspetti fondamentali» della riforma legati appunto alla figura e al ruolo del vescovo diocesano. Il quale «in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo breviore» ha riaffermato nel primo dei nove punti che hanno scandito la sua chiarificazione.

Da ciò deriva che il vescovo «è l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo» istituito dai motupropri. E la sua «competenza esclusiva e personale» fa «diretto riferimento alla ecclesiologia del Vaticano ii». Entrando poi nello specifico della nuova normativa, Francesco ha tenuto a ricordare che «il processo breviore non è un’opzione che il vescovo diocesano può scegliere» ma «un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta». Egli è «competente esclusivo» nelle tre fasi dell’iter: istanza, istruttoria e decisione.

E perciò, osserva il Papa, «affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano» condurrebbe a «snaturare e ridurre» il suo ruolo a «mero firmatario della sentenza». Questo significa che il vescovo è tenuto ad attuare «quanto prima» nella sua diocesi il processo breviore; e nel caso in cui «non si ritenesse pronto», deve «rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine».

Il Pontefice ricorda anche che la nuova normativa conferisce al decano della Rota «una potestas decidendi nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello» contro la sentenza affermativa nel processo breviore. E ribadisce «con chiarezza», in conclusione, che tutto «ciò avviene senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra istituzione oppure alla Segnatura apostolica».

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