Cronaca

‘Ndrangheta, chiesti quattro anni e sei mesi per l’armiere dei clan vibonesi

armi-briatico-604x270.jpg

Felice Loiacono era stato arrestato dai carabinieri un anno fa per detenzione illegale e ricettazione di armi. Avrebbe agevolato la cosca Accorinti e Pantaleone Mancuso

di PAOLO DEL GIUDICE

Conoscerà il 20 dicembre prossimo la propria sorte processuale Felice Loiacono, 34 anni di Briatico, tratto in arresto dai carabinieri un anno fa per detenzione illegale e ricettazione di armi da fuoco con matricola abrasa e munizioni, tutte abilmente nascoste all’interno di un’intercapedine ricavata nel sottotetto, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso. 
Il pubblico ministero ha richiesto al gup distrettuale una condanna a 4 anni e 6 mesi per il 34enne, difeso dagli avvocati Paola e Francesco Stilo, ritenendo comprovata la sussistenza della fattispecie aggravante costituita dalla condotta agevolativa in favore della cosca Accorinti ed in favore di Pantaleone “Scarpuni” Mancuso, nonché rammentando il coinvolgimento dell’imputato Loiacono anche nel procedimento “Costa Pulita” dove viene giudicato per estorsione aggravata.

Le tesi della difesa. L’avvocato Francesco Stilo, difensore di Loiacono unitamente all’avvocato Paola Stilo, ha preliminarmente eccepito l’inutilizzabilità degli atti provenienti dal procedimento “Costa Pulita”, atteso che sono state riportate “intercettazioni senza alcuna allegazione autorizzata” e senza produzione delle bobine contenenti le intercettazioni medesime; nel merito, l’avvocato Stilo ha invocato invece per il proprio assistito l’assoluzione perché il fatto non sussiste, ritenendo non provata l’esistenza dell’associazione mafiosa sulla base della nota sentenza “Black Money”, nonché per la detenzione delle armi, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “i delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7, non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina, ex L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 1, 3 e 4″.
Prossima udienza. Il gup ha rinviato il procedimento all’udienza del 20 dicembre prossimo, quando toccherà al pm replicare; quindi, camera di consiglio e sentenza.

Più informazioni