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Cos’è la trasformazione di una società

3 Ottobre 2017 | Autore:
Cos’è la trasformazione di una società

Trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea: in cosa consistono e quali le regole da rispettare

Tutte le società si possono “trasformare”. La trasformazione, infatti, è un istituto applicabile a tutti i tipi di società. Essa consiste nel mutamento del tipo e, dunque, della forma giuridica della società. Con la trasformazione nulla si crea e nulla si distrugge: essa, infatti, non comporta l’estinzione di una società e la nascita di un’altra, ma la continuazione della stessa società con un’altra veste giuridica. Conseguenza della trasformazione è che tutto il patrimonio della società trasformata sarà trasferito automaticamente alla nuova società [1]. Ciò premesso in linea generale, vediamo in cosa consiste in concreto la trasformazione di una società, perché essa avviene e che tipi di trasformazioni societarie sono contemplate dalla legge.

Trasformazione di società: perché avviene?

Prima di analizzare in cosa consiste in concreto la trasformazione di una società, è bene precisare che si tratta generalmente di un’operazione facoltativa, decisa dagli amministratori della società per motivi di carattere gestionale o per esigenze particolari, quali quelle di diminuire la responsabilità dei soci, di allargare le fonti di finanziamento da terzi, di gestire meglio perdite e guadagni, ecc.

È da dire, però, che in alcuni casi la trasformazione della società può rappresentare anche l’unica valida alternativa ad eventi “più spiacevoli” o complessi, quali la liquidazione o lo scioglimento della società. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, complici le parecchie perdite, si riduca il capitale sociale al di sotto del limite legale o si verifichi la perdita integrale dello stesso. Ebbene, come alternativa alla sua ricostituzione, l’assemblea di una società di capitali può deliberare la trasformazione di una Spa in una Srl o in una società di persone. Attenzione, però: la trasformazione di una società è vietata quando è in corso una procedura concorsuale (ad esempio, il fallimento), a meno che essa non sia richiesta espressamente per necessarie finalità della procedura [2].

La trasformazione, inoltre, può essere dettata anche da ragioni di opportunità fiscale. Ed infatti, atteso che sono diverse le regole di determinazione del reddito per le società di capitali e di persone, potrebbe verificarsi che per l’esercizio di una determinata attività sia più conveniente una forma societaria rispetto ad un’altra.

Trasformazione di società: cos’è?

La trasformazione di una società, come anticipato, consiste nel mutamento della sua forma giuridica e, quindi, del tipo di società. Questo mutamento, tecnicamente,  si ottiene attraverso la modificazione dell’atto costitutivo della società, attuata tramite delibera dell’assemblea dei soci, secondo le modalità e con le maggioranze richieste dalla legge per il tipo di società che intende trasformarsi.

Trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea

Il Codice Civile regolamenta due tipi di trasformazione: la trasformazione omogenea e la trasformazione eterogenea. Si ha trasformazione omogenea quando una società si trasforma in un altra società, ma di tipo diverso.

Con la trasformazione eterogenea, invece, si attua una trasformazione in enti di tipo diverso rispetto a quello originario.  In proposito è necessario distinguere:

  • la trasformazione di una società di capitali: che si ha quando una società di capitali si trasforma in enti di tipo diverso (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni);
  • la trasformazione in società di capitali:  che, a contrario, si verifica quando consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si trasformano in società di capitali.

Trasformazione omogenea

Come detto si ha trasformazione omogenea quando una società si trasforma sempre in un’altra società, ma di diverso tipo. Consideriamo, dunque, il caso in cui una società (qualsiasi, sia di persone che di capitali) voglia trasformarsi in una Spa (Società per Azioni), in una Srl (Società a responsabilità limitata) o in una Saa (Società in accomandita per azioni). Ebbene, chi vuole eseguire queste operazioni dovrà seguire le seguenti regole [3]:

  • la trasformazione deve avvenire con atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato (e cioè del tipo societario nel quale la società si trasforma);
  • la disciplina è quella prevista per il tipo adottato e ciò anche con riferimento alle forme di pubblicità. Tuttavia, l’atto di trasformazione è soggetto alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione;
  • quanto all’efficacia, la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per ogni singola ipotesi di trasformazione.

Trasformazione eterogenenea

Come anticipato, il Codice Civile [4] si occupa anche della trasformazione eterogenea  (come sopra meglio descritta). Ebbene, per quanto concerne la trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si applicano le medesime regole sopra descritte in relazione alla trasformazione omogenea. Se, invece, si realizza l’operazione inversa, è prevista una disciplina differenziata a seconda del tipo di ente che si deve trasformare.

La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti. Nello stesso termine possono fare opposizione i creditori.  Nella trasformazione omogenea, invece, per garantire esigenze di certezza dei terzi, una volta  eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione [5]  .

note

[1] Art. 2498 Cod. Civ.

[2] Art. 2499 Cod. Civ.

[3] Art. 2500 Cod. Civ.

[3] Artt. 2500 septies, octies, novies Cod. Civ.

[5] Art. 2500 bis Cod. Civ.

Autore immagine: Pixabay.com

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