� 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilit� professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonch� altre conoscenze e abilit� maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
� 3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilit� professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonch� le altre conoscenze e abilit� maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili � fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non pu� comunque essere superiore a 60.
� 4. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilit� professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonch� le altre conoscenze e abilit� maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili � fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non pu� comunque essere superiore a 40. Le attività gi� riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell�ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell�ambito di corsi di laurea magistrale.