9 maggio 2019 - 12:21

Pedofilia, il Motu proprio di Papa Francesco: obbligo di segnalare abusi

Nel documento del Pontefice una svolta importante: nuove norme e procedure vincolanti per tutta la Chiesa nei casi di violenze, in particolare quelle sui minori. Ogni diocesi dovrà aprire uno sportello

di Gian Guido Vecchi

Pedofilia, il Motu proprio di Papa Francesco: obbligo di segnalare abusi
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Nuove norme e procedure vincolanti per tutta la Chiesa: tra l’altro, c’è l’obbligo di aprire sportelli pubblici per raccogliere le denunce di abusi sessuali in ogni diocesi del mondo, entro giugno 2020, e l’obbligo per preti, religiosi e religiose di «segnalare tempestivamente» ogni crimine alle autorità ecclesiastiche. Ma non si tratta solo di questo. Segna una svolta importante, il Motu proprio Vos estis lux mundi, «Voi siete la luce del mondo», firmato da Papa Francesco contro i crimini pedofili e gli abusi sessuali - compresi quelli contro le donne, a cominciare dalle religiose - commessi dai preti e contro i relativi insabbiamenti, azioni ed omissioni dei vescovi e dei superiori religiosi «dirette a interferire o eludere» le indagini: «Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro».

Protezione dei minori

Il testo è la conseguenza dell’incontro planetario sulla protezione dei minori che si è riunito in Vaticano nel febbraio 2019. E la prima conseguenza è che vescovi e superiori religiosi debbano rendere conto conto del loro operato più di quanto non sia accaduto finora: e senza farsi scudo, com’è accaduto spesso, del Vaticano. Questo era un problema che padre Hans Zollner, gesuita tedesco, presidente del Centro di protezione dei minori dell’Università Gregoriana e membro del comitato organizzatore, aveva spiegato con chiarezza alla vigilia dell’incontro: «Oggi un vescovo rende conto direttamente al Papa e soltanto al Papa. Questo significa che il Papa dovrebbe supervisionare e controllare 5.100 vescovi, il che di fatto non è possibile».

Il metropolita

Una delle novità più importanti del testo è il ruolo rafforzato dell’arcivescovo metropolita, ovvero l’arcivescovo che presiede una provincia ecclesiastica che comprende più diocesi e vescovi, insomma le grandi arcidiocesi come Milano: sarà il metropolita a ricevere dalla Santa Sede il mandato per investigare nel caso la denuncia riguardi un vescovo. In generale, scrive Francesco, la responsabilità di affrontare gli abusi «ricade, anzitutto, sui successori degli apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro». Il tono del pontefice è solenne: «I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa».

Sportello per le denunce

Tutte le diocesi del mondo, «entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme» hanno l’obbligo di dotarsi «di uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico». Il senso degli sportelli è che le vittime di abusi possano rivolgersi alla chiesa locale con la garanzia pubblica che le loro segnalazioni saranno controllate senza insabbiamenti o ritorsioni di sorta. Esperienze simili esistono già. Da anni, in Italia, uno sportello per le denunce è aperto ad esempio nella diocesi di Bolzano.

Obbligo di segnalazione

È un obbligo giuridico, non più riferito alla coscienza individuale delle persone: tutti i preti, i religiosi e le religiose dovranno «segnalare tempestivamente» ogni notizia di abusi della quale siano venuti a conoscenza ed eventuali omissioni o coperture: «La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti».

Non solo abusi pedofili

Il testo non riguarda solo gli abusi su minori o «persone vulnerabili» ma anche le violenze sessuali e le molestie che derivano dall’abuso di autorità: i casi di violenza di preti e vescovi sulle suore, ad esempio, oppure le molestie ai seminaristi, anche se maggiorenni.

Insabbiamenti

Il testo definisce le coperture come categoria specifica di crimine sul quale si applicano le norme: «Azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti». Riguarda coloro che hanno autorità, come i vescovi o i superiori, e proteggono il presunto colpevole anziché tutelare le vittime.

Persone vulnerabili

La categoria di «persona vulnerabile» viene ampliata: oltre a chi non ha «l’uso abituale» della ragione, comprende i casi occasionali e transitori di incapacità di intendere e di volere, ad esempio l’effetto degli alcolici, e le disabilità fisiche.

Rispetto delle leggi degli Stati

L’obbligo di segnalazione dei crimini alle autorità ecclesiastiche si aggiunge e non cambia gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato: nei paesi dove c’è l’obbligo di denuncia alle autorità civili, non cambia nulla. Resta, peraltro, il problema dei Paesi come l’Italia dove un tale obbligo non esiste: la Cei ne discuterà nella prossima assemblea generale.

Tutela di chi denuncia e delle vittime

Chi denuncia non può essere sottoposto a «pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni». Né si può, com’è accaduto in passato, imporre il silenzio alle vittime: le norme universali prevedono che «non può essere» loro «imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto». Resta, com’è ovvio, il segreto confessionale. Le vittime devono essere trattate con «dignità e rispetto» e hanno diritto ad «accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi».

Ruolo dei laici

Il Motu proprio prevede che il metropolita, durante le indagini, possa avvalersi dell’aiuto di «persone qualificate», secondo «la necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici».

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