Abusi, vademecum del Papa: denunce, stop coperture, no silenzio

Dopo il vertice di febbraio nuovo "motu proprio" di Francesco

MAG 9, 2019 -

Città del Vaticano, 9 mag. (askanews) – Obbligo per preti e religiosi di denunciare gli abusi al loro vescovo. Ruolo centrale dell’arcivescovo metropolita nella indagini. Divieto di imporre il vincolo del silenzio. Ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni. Con un nuovo motu propio, “Vos estis lux mundi”, Voi siete la luce del mondo, mette in ordine le indicazioni canoniche e stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, con un particolare accento sulla responsabilità di cardinali, vescovi, superiori e nunzi apostolici.

Dopo il vertice con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sugli abusi, a febbraio, il Papa ha già pubblicato, nelle scorse settimane, un primo motu proprio che introduceva stringenti standard normativi per il contrasto della pedofilia nello Stato della città del vaticano. Già a febbraio, il moderatore dell’incontro, il gesuita Federico Lombardi, aveva preannunciato che sarebbe stato pubblicato nel giro di qualche mese anche un secondo documento, una sorta di vademecum “che aiuterà i vescovi del mondo a comprendere chiaramente i loro doveri e i loro compiti”, disse nell’occasione Lombardi, “molto utile perché, come diceva il Papa, bisogna catechizzare, far sì che ognuno torni a casa con idee molte chiare”.

Il Papa ricorda che i “crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli”, e menziona la particolare responsabilità che hanno i successori degli apostoli nel prevenire questi reati. Il documento, spiega in una nota il direttore editoriale vaticano Andrea Tornielli, “rappresenta un ulteriore frutto dell’incontro sulla protezione dei minori tenutosi in Vaticano nel febbraio 2019. Stabilisce nuove norme procedurali per combattere gli abusi sessuali e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. E’ una normativa universale, che si applica all’intera Chiesa cattolica”.

Tra gli elementi di maggiore rilievo c’è l’individuazione, come categoria specifica, della cosiddetta condotta di copertura, consistente in “in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti” di abuso sessuale. Si tratta di coloro che, investiti di posizioni di particolare responsabilità nella Chiesa, invece di perseguire gli abusi commessi da altri, li hanno nascosti, proteggendo il presunto reo invece di tutelare le vittime.

Una novità del documento riguarda l’obbligo per tutti i chierici, i religiosi e le religiose di “segnalare tempestivamente” all’autorità ecclesiastica tutte le notizie di abusi di cui vengano a conoscenza come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi di abusi. Se fino ad oggi quest’obbligo riguardava, in un certo senso, soltanto la coscienza individuale, d’ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente. L’obbligo in quanto tale viene sancito soltanto per i chierici e i religiosi, ma anche tutti i laici possono, e sono incoraggiati a utilizzare il sistema per segnalare abusi e molestie alla competente autorità ecclesiastica. L’obbligo di segnalazione all’ordinario del luogo o al superiore religioso, non interferisce né modifica qualsiasi altro obbligo di denuncia eventualmente esistente nelle leggi dei rispettivi Paesi: le norme infatti “si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti”.

Tra le altre novità c’è l’obbligo, per tutte le diocesi del mondo di dotarsi entro giugno 2020 di “uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni” riguardanti gli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi, l’uso di materiale pedopornografico e la copertura degli stessi abusi. La normativa non specifica in che cosa consistano questi “sistemi”, per lasciare alle diocesi la scelta operativa, che potrà essere diversa a seconda delle diverse culture e condizioni locali. Ciò che si vuole è che le persone che hanno sofferto abusi possano ricorrere alla Chiesa locale sicure di essere ben accolte, certe che saranno protette da ritorsioni e che le loro segnalazioni saranno trattate con la massima serietà.

Significativa la novità riguardante il coinvolgimento nell’investigazione previa dell’arcivescovo metropolita, che – era stata la proposta dell’arcivescovo di Chicago, cardinale Blaise Cupich, riceve dalla Santa Sede il mandato per investigare nel caso che la persona denunciata sia un vescovo. Il suo ruolo, tradizionale nella Chiesa, ne esce rafforzato e attesta la volontà di valorizzare le risorse locali anche per le questioni riguardanti le indagini sui vescovi. Colui che è incaricato di investigare dopo trenta giorni trasmette alla Santa Sede “un’informativa sullo stato delle indagini”, che “devono essere concluse entro il termine di novanta giorni” (sono possibili proroghe per «giusti motivi»). Ciò stabilisce tempi certi e per la prima volta viene richiesto che i Dicasteri interessati agiscano con tempestività. Coinvolgimento dei laici Citando l’articolo del Codice canonico che sottolinea il prezioso contributo dei laici, le norme del Motu proprio prevedono che il metropolita, nel condurre le indagini, possa avvalersi dell’aiuto di “persone qualificate”, secondo “la necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici”. Il Papa ha affermato più volte che le specializzazioni e le capacità professionali dei laici rappresentano una risorsa importante per la Chiesa. Le norme prevedono ora che le conferenze episcopali e le diocesi possano preparare liste di persone qualificate disponibili a collaborare, ma la responsabilità ultima sulle indagini rimane affidata al metropolita.