Gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi.
Lo ha confermato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, con la quale ha chiarito gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell'imposta in questione sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dal 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui all'art. 23, comma 7, del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Secondo il Ministero dell'Economia, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva al 26 giugno 2012 non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal D.L. n. 83/2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Analoghe considerazioni valgono anche in caso di proroga tacita delle tariffe.
Per scaricare il testo della Risoluzione n. 2/DF/2018 clicca qui.
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