Il concetto giuridico di droga “leggera”

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1. Il concetto italiano di << droga leggera >> negli Artt. 13, 14 e 73 TU 309/1990

Nel vigente Ordinamento giuridico italiano, dopo la Sentenza n. 32/2014 della Consulta, lo spaccio, la produzione e/o la detenzione di una droga << leggera >> ricadono nel campo precettivo attenuato di cui al comma 4 Art. 73 TU 309/1990, ovverosia: << quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’ articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 17 [ comma 1 ] si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà >>. Come prevedibile e financo scontato, l’ indebolimento sanzionatorio imposto dal Precedente 32/2014 della Corte Costituzionale afferisce anzitutto e soprattutto all’ haschisch ed alla marjuana, sempre ammesso, e non concesso, che il THC sia veramente una sostanza << leggera >>. P.e., nei contesti poli-tossicomanici, il consumo contestuale di canapa e alcol reca a condotte aggressive estremamente ed inammissibilmente etero-lesive, come dimostrato anche dalla cronaca nera quotidiana.
Secondo quanto preannunziato parzialmente da Cass. SS.UU., 24 aprile 2008, il Precedente summenzionato della Consulta, sei anni dopo, asserisce la << non pericolosità >> della cannabis, in tanto in quanto << ogni tipo di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante ex Art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, anche qualora essa sia realizzata per destinazione del prodotto ad uso personale [ … ] . Ciò premesso in linea generale, compete comunque al giudice di merito l’ apprezzamento dell’ eventuale inoffensività in concreto della condotta, quando le oggettive circostanze del fatto e la modestia dell’ attività posta in essere portino ad escludere, in fatto, ogni lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice >>.

Tale Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 prosegue, in sede di Motivazioni, nell’ affermare che esistono ( rectius : esisterebbero ) sostanze d’ abuso tossicomanico << non idonee a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile >>, ma rimane sommesso parere di chi redige che, sotto il profilo medico-forense, i cannabinoderivati cagionano comportamenti schizoidi oltremodo gravi nonché socialmente pericolosi, La triste esperienza ticinese dei purtroppo celebri << sacchetti odorosi >> conferma questa tesi rigorosamente proibizionista e salutista.
Un anno prima del Precedente 32/2014 elaborato dalla Consulta, la Sentenza di Cassaz., sez. VI, 15 marzo 2013 aveva affermato, sempre per la fattispecie della canapa, che è irrilevante se le piante siano o meno già munite di foglie e di peli ghiandolari, dunque ciò che conta non è il tasso di THC estraibile e fumabile, bensì << la conformità delle piante al tipo previsto e la loro attitudine, anche per modalità e cura di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente utilizzabile per il consumo >>. A parere di chi scrive, pure Cassaz., sez. VI, 15 marzo 2013 ha provocato la sciagurata conseguenza di sottovalutare la cannabis odierna, il cui tenore psicotropo dipende dal tipo di foglie maturate. Infatti, le lampade indoor, la selezione di pregiate sementi ogm ed il dosaggio intelligente dell’ umidità in serra producono, oppure no, un’ haschisch ed una marjuana << spaccatesta >> con un grado di principio attivo psichedelico prossimo al 27 % o 28 % circa per ogni grammo in valore assoluto. Cassaz. , sez. VI, 15 marzo 2013 ha creato un fuorviante qualunquismo medico-tossicologico, in tanto in quanto il cannabinolo è più o meno <<leggero >> a seconda della singola pianta e del singolo momento di crescita. Necessita, dunque, una valutazione caso per caso, che mal si concilia con la ratio della << inoffensività in concreto >> ipotizzata da Corte Costituzionale n. 32/2014. Di nuovo, il Proibizionismo smentisce il (ri)novellato comma 4 Art. 73 TU 309/1990.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, il Precedente della Consulta qui in parola, alla luce del comma 2 Art. 77 Cost. , ha parzialmente abrogato il DL 30 dicembre 2005 n. 272, ripristinando, nel TU 309/1990, la distinzione originaria tra droghe pesanti ( Tabelle I e III ) e droghe leggere  ( Tabelle II e IV ). In buona sostanza, nella Prassi quotidiana, lo smercio di cocaina, eroina ed ecstasy reca ad una pena detentiva aggravata ( da 8 a 20 anni di reclusione ), mentre il traffico di haschisch e marjuana provoca una sanzione carceraria assai attenuata ( da 2 a 6 anni di reclusione ). Taluni hanno salutato con favore la re-introduzione giurisprudenziale della previgente dicotomia sostanze leggere / sostanze pesanti. Tale era, del resto, la ratio della primigenia stesura della c.d. Legge Jervolino Vassalli del 1990. Ciononostante, oggi, nel nome del politicamente corretto, troppi esegeti dimenticano le orribili tragedie familiari e sociali provocate dal THC. Trattasi sovente di danni al cervello non medicalmente trattabili e, nel lungo periodo, irreversibili e drammaticamente invalidanti.

2. Concetti preliminari in tema di  “droga leggera “

L’ enorme ed aberrante errore della Tossicologia forense contemporanea consiste nell’ asserire che le << droghe leggere >> non creano dipendenza fisica e non recano ad effetti psicotropi auto / etero lesivi. Nella maggior parte della Letteratura criminologica, sono reputate come << light >> le infiorescenze femminili della cannabis, ovverosia l’ haschisch e la marjuana. Taluni Autori hanno avuto l’ imperdonabile imprudenza di reputare non dannosi anche i funghi allucinogeni a base di psylocibina, il DMT e l’ acido lisergico. A sua volta, la canapa si distingue nelle tre varietà sativa, indica e ruderalis, ma, negli Anni Duemila, le sementi ogm, provenienti soprattutto dalla Nuova Zelanda, hanno modificato ed ulteriormente diversificato le tipologie ed il tenore psicotropo dell’ haschisch e della marjuana, il cui grado di THC è ormai prossimo al 27 % – 28 % circa per dose. In buona sostanza, le nuove tecniche agricole indoor hanno generato piante di canapa più resistenti, più robuste ed idonee per qualsiasi clima o ambiente.
Provvidenzialmente, la nozione criminologica di << droga leggera >> forma l’ oggetto di aspre critiche, a cominciare dalla Dottrina anglofona. Molti non escludono affatto che l’ haschisch e la marjuana creino un’ uncinante dipendenza psico-fisica, pur se si tratta di effetti che si manifestano nel lungo periodo, giacché il THC è liposolubile ed agisce sul cervello in maniera lenta e quasi impercettibile. Taluni Autori anti-proibizionisti, nella seconda metà del Novecento, hanno creato il mito della canapa erroneamente reputata come assolutamente innocua e, anzi, pure munita di presunte proprietà rilassanti e ricreative, ma questa opinione pseudo-progressista non tiene conto degli innumerevoli danni cerebrali causati dalla marjuana e dall’ haschisch. Il grave errore medico-forense contemporaneo deriva, assai probabilmente, dalla mancanza, seppur in buona fede, di censimenti tossicologici di lungo periodo, i quali smentiscono il celebre <<non è successo niente>> fieramente pronunciato dai giovani o giovanissimi fumatori di cannabis dopo la prima o la seconda esperienza. Ad esempio, le bevande alcoliche, pur essendo perfettamente legalizzate, pubblicizzate e liberalizzate, sono, sotto tutti i profili, delle droghe pesanti munite di costi sociali negativi enormi, come dimostrato dal dramma degli incidenti stradali giovanili nella notte tra il Sabato e la Domenica. Oppure ancora, molte volte l’ haschisch e la marjuana vengono assunte all’ interno di un pericoloso e disordinato contesto poli-tossicomanico che esalta all’ estrema potenza le caratteristiche psico-attive di base dei 64 cannabino-derivati tossicologicamente noti e censiti. Nella Criminologia anglofona ed italiofona degli Anni Duemila, comincia, fortunatamente, ad essere abbandonato il dogma pseudo-progressista della << droga leggera >>. In epoca attuale, infatti, nessuna sostanza tossicovoluttuaria è considerata come << leggera >>, bensì tutte i preparati d’ abuso sono classificati come dannosi, seppur non grandemente dannosi, limitatamente dannosi o meno dannosi. Ognimmodo, senza eccezioni, la dannosità non è più sottovalutata. Il pensiero corre alla non trattabilità farmacologica della schizofrenia ad eziologia cannabinoide, la quale resiste a quasi tutti i trattamenti tradizionali a base di neurolettico. Oppure ancora, si ponga mente alla contestuale commistione tra cannabis, allucinogeni, cocaina ed ecstasy, in tanto in quanto l’ uso di THC induce quasi sempre il giovane assuntore ultra-13enne ad esperimentare altri ulteriori principi attivi euforizzanti, che tolgono lucidità alla guida di automobili o che disinibiscono i freni emotivi, come accade nella frequente fattispecie dello stupro di gruppo preceduto dall’ assunzione di cannabinoidi.
L’ Organizzazione Mondiale della Sanità, finalmente affrancata dal mito novecentesco dell’ anarchia comportamentale naturalista e nudista, ha avuto il merito, nel corso dell’ ultimo decennio, di rivisitare scientificamente e seriamente il contenuto semantico del lemma << droga >>. Tale sostantivo non è soltanto frutto di più o meno opportune proibizioni normative, bensì è <<droga>> qualunque sostanza idonea a sedare, provocare stupor e sonnolenza. Le auto-modificazioni mentali cagionate dal THC sono un dato di fatto medico-legale, a prescindere dalle singole Normative nazionali in tema di stupefacenti. Sicché, a titolo paradigmatico, un incidente stradale provocato dalla guida sotto l’ effetto di haschisch è un dato di fatto la cui auto-/etero-lesività non dipende dalla tale o dalla tal’ altra Normazione, più o meno libertaria che essa sia. P.e., la trascorsa orribile legalizzazione della cannabis in Canton Ticino e la discreta tolleranza della BetmG svizzera attuale non hanno impedito gli enormi danni, tanto personali quanto sociali, indotti dalla canapa, la quale, anche se legalizzata, non ferma un sottobosco criminale e criminogeno in cui si mescolano violenza, disinibizioni sessuali illecite, femminicidi ed aggressività.
Sotto il profilo storico-giuridico, la proibizione rigorosa della marjuana è iniziata con il Marijuana Tax Act, nel 1937, negli Stati Uniti d’ America. Il promotore del summenzionato Testo Normativo fu Harry Anslinger, il quale denunziò le condotte violente ed omicidarie cagionate dalla cannabis, definita << erba del Diavolo >>. Tale medesimo Anslinger si fece promotore di campagne proibizioniste su scala mondiale, tanto che l’ ONU, nel 1961, decretò, anche a livello di Diritto Internazionale Pubblico, l’ illegalità della coltivazione e dell’ esportazione dell’ haschisch e della marjuana. In particolar modo, negli USA della prima metà del Novecento, venne messo in risalto che la cannabis creava condotte illegali e criminogene presso le minoranze afro-americane, filippine ed ispaniche. In particolar modo, negli ambienti ambigui del jazz e dello swing, la marjuana disinibiva atti libidinosi disordinati ed anti-sociali, con la conseguente diffusione della sifilide. Soprattutto ed anzitutto, la tesi fondamentale dei proibizionisti nord-americani consisteva nello stabilire un pericoloso nesso eziologico tra la cannabis e l’ omicidio volontario, il che, per la verità, non è né allarmistico né oscurantistico, come dimostrato, anche in epoca contemporanea, dalla cronaca giornalistica di ogni giorno. Senza dubbio, Anslinger, ultra-conservatore e xenofobo, va condannato e rigettato a causa delle proprie teorie razziste in danno delle minoranze etniche, ma non si può certo negare che il suo impegno contro il THC aveva fondamenti criminologici tutto sommato condivisibili, specialmente a livello di nesso diretto tra marjuana, aggressività, sessualità sregolata, stupro ed impulsi omicidari. Anche Ronald Reagan, negli Anni Ottanta del Novecento, paragonò gli effetti del THC sul cervello a quelli di una bomba atomica e persino il democratico ed anticonformista Bill Clinton, nei primi Anni Novanta del XX Secolo, ammise la nocività psico-fisica acuta dei cannabinoderivati. Tuttavia, negli Anni Cinquanta del Novecento, l’ integrazione multi-razziale dei neri e degli ispanidos provocò un fraintendimento diametralmente opposto, ovverosia fumare canapa significava dimostrarsi tolleranti nei confonti delle etnie minoritarie, il tutto senza pensare, con il dovuto equilibrio, ai danni cerebrali, tangibili ed oggettivi, del THC, i cui effetti schizoidi e disinibenti non dipendono né dal razzismo né dal non-razzismo. Probabilmente, la marjuana e l’ haschisch producono danni reversibili, ma rimane egualmente e profondamente erroneo qualificare la canapa alla stregua di una presunta << droga leggera >> da non demonizzare per ossequio a mode populistiche e demagogiche. Giustamente, ai tempi della Presidenza Reagan, la Tossicologia statunitense elaborò la << teoria del passaggio >> ( Gateway drug theory ), ovverosia i cannabinoidi sono un’ esperienza deviante ed eccitante che, nel corso di alcuni mesi o di alcune settimane, avvicinano il consumatore ad ambienti nei quali sarà quasi spontaneo ed inevitabile provare eroina, cocaina ed allucinogeni. In buona sostanza, fumare cannabis costituisce, per un adolescente, un rito di iniziazione che consente la successiva esplorazione delle droghe pesanti. Lo spinello, seppur apparentemente << leggero >>, crea una climax comportamentale ascendente, che apre ed invoglia ad esperienze tossicomaniacali più estreme e più auto-lesive. Infrangere il tabù della marjuana in compagnia significa entrare, lentamente, nel mondo degli stupefacenti, gradino dopo gradino, sostanza dopo sostanza, trasgressione dopo trasgressione. La Medicina Legale e la Criminologia proibizionista di una trentina d’ anni fa ammettevano o, perlomeno, non smentivano che la marjuana recasse meno probabilità di uncinamento e di danni fisici rispetto all’ eroina o alla cocaina. Il nocciolo problematico individuato dalla Gateway drug Theory era, altresì, che la prima esperienza con il THC crea nel giovane assuntore la caduta dei freni inibitori nei confronti dell’ intero mondo delle droghe. Viceversa, l’ astinenza totale manitiene una sana auto-inibizione verso tutte le sostanze, leggere ( leggere ? ) o pesanti che siano.

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3. Storia del trattamento normativo delle ” droghe leggere” in Italia ( TU 309/1990 )

Nell’ Ordinamento giuridico italiano, la cannabis è una sostanza illegale. L’ art. 75 TU 309/1990 stabilisce che l’ uso personale di haschisch e marjuana, da parte di un soggetto maggiorenne, non reca a sanzioni di matrice penale, bensì amministrativa, come la sospensione o la revoca della patente di guida, la revoca del porto d’ armi, la sospensione del passaporto e la sospensione, per gli assuntori extra-comunitari, del permesso di soggiorno turistico in territorio italiano ( lett. a, b, c, d comma 1 Art. 75 TU 309/1990 )
Qualora le infiorescenze di canapa contengano un tenore di THC pari o non superiore allo 0,6 %, in tal caso è lecito coltivare o vendere semi, piante, foglie e peli ghiandolari per uso medico, per uso tessile, per uso alimentare e per uso blandamente sedativo, pur se le sigarette e le tisane alla canapa << light >> costituiscono una zona grigia criminogena ed assai ambigua. L’ uso terapeutico del THC ( comma 2 Art. 72 TU 309/1990 ) è vincolato al rilascio di una regolare ricetta medica e, ad onor del vero, trattasi di un placebo completamente inutile a livello di terapia del dolore, in tanto in quanto i cannabinoidi producono un modesto effetto analgesico soltanto nel lungo periodo e, comunque, vengono scarsamente utilizzati in Oncologia.
A prescindere da dettagli chimici ed eccezioni tossicologico-forensi, nel TU 309/1990, la distinzione tra droghe pesanti e droghe << leggere >>, ammesso che queste ultime esistano, si tocca con mano nella Tabella I e nella Tabella II. La Tabella I cataloga, in maniera tradizionalista e senz’ altro incontestabile, le sostanze << dure >>, ovverosia l’ eroina, gli altri oppiacei estraibili dal papavero sonnifero, le foglie di coca, l’ ecstasy, l’ acido lisergico e gli allucinogeni. Altrettanto pesanti vengono qualificati pure, nella Sezione A della Tabella II, i barbiturici, gli ipnotici, le benzodiazepine, i farmaci di tipo oppiaceo e, più latamente, tutti << i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica >>. Finalmente, nella Sezione B della Tabella II, sono contemplate le cc.dd. droghe << leggere >> ( leggere ? ), tra cui anzitutto e soprattutto << la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti [ haschisch e marjuana ] , i tetra-idro-cannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico … [ e ] ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali >>. A parere di chi redige, i lodevoli e veritieri lemmi << gravi distorsioni sensoriali >>, pur essendo inseriti nel novellato TU 309/1990, introducono una sottile eppur preziosa ratio proibizionistica anche nei confronti dell’ oggi tantro sottovalutata e persino mitizzata cannabis. Infine, le Sezioni C, D, E della Tabella II legalizzano, se sussiste regolare ricetta medica, i farmaci psicoattivi, << che, per la loro composizione qualitativa o quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo d’ abuso o generare farmacodipendenza >>. Ognimmodo, l’ attuale dibattito criminologico e medico-legale si concentra oggi, in prevalenza, sulla canapa << light >> di cui alla Sezione B della Tabella II del TU 309/1990.
Nella Storia giuridica italiana in tema di droghe << leggere >>, le prime Normazioni sono la L. 396/1923, la L. 1145/1934 e, nel Dopoguerra, la L. 1041/1954 e la L. 685/1975. Si tratta di Atti legislativi ormai insignificanti e completamente avulsi dal contemporaneo fenomeno nazional-popolare delle tossicodipendenze giovanili. L’ autentica svolta è giunta con al L. 49/2006 ( Legge Fini-Giovanardi ), la quale ha aumentato le sanzioni, anche nel caso della detenzione per uso personale, abrogando la dicotomia tra droghe leggere e droghe pesanti, compresa l’ MDMA. Ma, in data 12/02/2014, la Sentenza n. 32/2014 ha, a sua volta, abrogato la Fini-Giovanardi, con il conseguente ritorno precettivo alla stesura originaria della Legge Jervolino-Vassalli del 1990. In buona sostanza, il citato Precedente n. 32/2014 della Consulta re-introduceva la nozione di <<droga leggera >> e diminuiva i limiti edittali delle pene nella fattispecie della detenzione e del commercio di haschisch e di marjuana. Inoltre, dopo la novellazione del 2014, l’ Art. 75 TU 309/1990 ha degradato l’ uso personale e/o la detenzione di una modesta provvista personale di <<soft-drugs >> ad un mero illecito amministrativo sanzionabile con la sospensione della patente di guida e/o del passaporto e/o del porto d’ armi per un periodo che oscilla dai 30 giorni ai 12 mesi. Prima della Riforma giurisprudenziale del 2014, la Legge Fini-Giovanardi applicava un discreto temperamento sanzionatorio a fronte del possesso, per uso esclusivamente personale, di non più di 500 mg di canapa, pari a 5 gr di erba lorda con un tenore di THC non superiore al 10 %. In secondo luogo, l’ uso personale di haschisch e marjuana rimane o non rimane tale << per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’ azione >> ( lett. a comma 1 bis Art. 73 TU 309/1990, in vigore dal 2006 ). Si consideri specialmente, sempre con afferenza alla cannabis, che << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’ azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall’ [ Art. 73 ] sono di lieve entità, si applicano le pene [ ridotte ] della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >> ( comma 5 Art. 73 TU 309/1990 ). Dopo l’ abrogazione della Legge Fini-Giovanardi, la << lieve entità >> non coincide più con il limite dei 500 mg di canapa, ma l’ uso personale di haschisch e di marjuana è giudicabile come tale, secondo Cass. Pen, sez. VI, 19 aprile 2000, n. 6282, << a seconda della quantità, della qualità della composizione della sostanza [ e ] in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché … a seconda della disponibilità di attrezzature per la pesatura o per il confezionamento della sostanza, oltre che sulla base delle concrete circostanze del caso >>.
Il Precedente della Corte Costituzionale n. 32 del 12/02/2014 ha recato, di fatto, al ripristino precettivo della pregressa Legge Jervolino-Vassalli, parzialmente novellata, a sua volta, nel 1993. Dunque, dal 2014, l’ uso personale di una modesta quantità di cannabis è stato depenalizzato, fatte salve le tre sanzioni giustiziali della sospensione del passaporto e/o della patente di guida e/o del porto d’ armi. Era il trionfo di un antiproibizionismo moderato assai simile a certune Normazioni europee dell’ area scandinava in tema di droghe leggere. Più dettagliatamente, la summenzionata declaratoria di incostituzionalità colpiva gli Artt. 13, 14 e 73 TU 309/1990. Inoltre, si consideri che la depenalizzazione delle << soft-drugs >> attineva anche al perenne problema della detenzione di una sufficiente provvista di haschisch e marjuana destinata ad un uso esclusivamente individuale. Il ripristino della Jervolino-Vassalli, come normale, aveva aperto un notevole dibattito giuridico circa la retroattività del favor rei nei confronti dei soggetti già condannati ai sensi della pregressa Legge Fini-Giovanardi e, in effetti, la Sentenza della Cassazione n. 46653/2015 ha consentito di applicare, dopo la formazione del giudicato, i benefici attenuativi re-introdotti dal comma 1 Art. 75 TU 309/1990. In particolar modo, l’ intervento abrogativo della Consulta, nel 2014, ha reso possibile la distinzione tra droghe pesanti e non, l’ abbassamento delle pene per lo spaccio bagatellare o la cessione di dosi di << lieve entità >> e la natura facoltativa dell’ arresto in flagranza. Viceversa, nessun temperamento sanzionatorio è stato (re)introdotto per la fattispecie ben più grave e complessa del grande narcotrafficante internazionale inserito in contesti di criminalità organizzata e di riciclaggio macro-economico. Soltanto il piccolo spacciatore di quartiere, dopo il 2014, può beneficiare degli Istituti alternativi della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità.
Nonostante la novella provocata dalla Consulta e nonostante il Decreto Legge semi-abolizionista ed iper-garantista dello 02/04/2014, rimane insoluto, a livello interpretativo, il caso della coltivazione di canapa per uso strettamente personale. Dal punto di vista strettamente legislativo, è e rimane reato coltivare piante di marjuana per il consumo individuale, ma, nella Giurisprudenza di Legittimità, sono presenti notevoli aperture legalizzatrici, soprattutto se le piante di cannabis vengono coltivate ed usate per fini di auto-medicazione in casi come la SLA, la depressione o le patologie tumorali. Il tutto fermo restando che, per la Medicina ufficiale, il THC può svolgere uno scarso effetto placebo non autenticamente terapeutico e non scientificamente provato. Tuttavia, ciò non deve impedire il diritto soggettivo all’ auto-medicazione senza finalità di spaccio e di lucro illecito rivolto a terzi soggetti estranei non in cura. Negli Anni Duemila, la Regione Veneto e, successivamente, la Toscana, la Liguria, la Puglia ed il Piemonte hanno cercato, pur senza troppi risultati concreti, di legalizzare l’ haschisch e la marjuana nell’ ambito della terapia del dolore. Siffatte aperture de jure condendo sulla coltivazione personale con finalità analgesiche sono state accolte con favore da Cassazione 17 febbraio 2011, n. 25674, secondo cui << la modesta attività posta in essere [ ovvero la coltivazione domestica di una piantina di canapa in un piccolo vaso sul terrazzo di casa e contenente un principio attivo di 16 mg ] è del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dall’ art. 73 comma 1 TU 309/1990 . La dimensione modesta della coltivazione non è tale da porre in pericolo la salute pubblica e la sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del reato contestato >>. La piantina in esame in Cassazione 25674/2011 è stata poi utilizzata per scopi anti-dolorifici. Altrettanto interessante, sempre nel solco dell’ uso terapeutico, è stata pure la Sentenza contenuta in Cassazione, n. 47604/2012, secondo la quale << l’ offerta in vendita di semi di piante in grado di produrre sostanze stupefacenti non è connessa al reato citato dall’ articolo 82 TU 309/1990 , a patto che non vi sia l’ istigazione alla coltivazione ed al consumo delle dette sostanze. Per tale ragione, sarà il Magistrato, valutando caso per caso, a stabilire un’ eventuale connessione tra l’ attività di coltivazione e l’ incentivazione al consumo ed alla distribuzione di marjuana [ per fini medici ]. Ad ogni modo, la semplice vendita di semi non può essere intesa come penalmente rilevante, poiché va a configurarsi come mero atto preparatorio, non punibile dalla legge in quanto non è possibile dedurre con chiarezza la reale destinazione e l’ utilizzo dei semi in questione >>. In Puglia, il comma 4 Art. 82 TU 309/1990 è stato tradotto nella delibera della Giunta Regionale n. 308 dello 09/02/2010, la quale consente << l’ uso terapeutico dei derivati della cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, in neurologia, oncologia, terapia del dolore cronico o acuto, per malattie neurologiche, per nausea, vomito, durante la chemioterapia, la radioterapia e per il dolore cronico neuropatico non rispondente ai farmaci disponibili >>. Nel 2012, l’ uso terapeutico semi-depenalizzato della marjuana ex comma 4 Art. 82 TU 309/1990 è stato approvato anche dai Consigli Regionali della Toscana e della Liguria, ma i portatori di patologie preferiscono rivolgersi, in concreto, al mercato nero delle tossicodipendenze, a causa dei costi elevati del Sistema Sanitario Nazionale italiano. Probabilmente, necessita una revisione della Tabella II allegata al TU 309/1990, unitamente alla statuizione della piena mutuabilità del THC per uso analgesico. L’ auto-determinazione terapeutica, dopotutto, non è condannabile se è totalmente estranea a finalità inutilmente tossicovoluttuarie o ludico-ricreative. Rimane il dubbio circa l’ effettivo potere terapeutico della marjuana. Il pericolo è quello di abusi ambigui e semi-illegali, come accaduto in Canton Ticino nei primi Anni Duemila con l’ esperienza dei famigerati << sacchetti odorosi >>.

4. I risvolti criminologici delle “droghe leggere “

La cannabis è la sostanza tossico-voluttuaria preferita dai / dalle adolescenti occidentali dai 13 ai 18 anni d’ età. Almeno il 56,8 % degli ultra-13enni ha provato a fumare canapa e/o ne è accanito consumatore abituale. Tali preoccupanti rilevazioni statistiche valgono, almeno tendenzialmente, tanto per gli studenti maschi quanto per le studentesse, mentre, nel Novecento, la popolazione femminile era meno colpita dalla piaga dell’ haschisch e della marjuana ( CAZALE, 2014 ). Giustamente e con un positivo intento salutista e proibizionista, TRAORE ( 2014 ) fa notare che un fumatore / una fumatrice di cannabis diventa tale nella misura in cui ha dimistichezza con le ordinarie sigarette a base di tabacco, giacché il tabagismo insegna la tecnica di aspirare. Senz’ altro (LAPRISE & GAGNON & LECLERC & CAZALE, 2012 ), non tutti i ragazzi in età scolare manifestano le medesime problematiche, ovverosia l’ 89,8 % ( 89,0 % dei maschi e 90,7 % delle donne ) non è gravemente uncinato, il 5,1 % ( 5,5 % dei maschi e 4,6 % delle donne ) è a rischio di sviluppare una o più poli-tossicodipendenza e, infine, sempre il 5,1 % ( 5,5 % dei maschi e 4,8 % delle donne ) soffre di tossicomanie acute, nelle quali l’ alcol e la canapa sono sovente mescolati con sostanze << dure >> coma la cocaina, gli oppiacei e l’ ecstasy.
Quanto al tema non semplice della distinzione maschio / femmina, JOHNSTON & O’MALLEY & BACHMAN & SCHULENBERG ( 2010 ) reputano che << i ragazzi maschi che consumano cannabis manifestano precocemente dei problemi di consumo emergenziali. Molti hanno osservato che i ragazzi sono più a rischio delle ragazze nel mescolare frequentemente l’ alcol con altre droghe illecite. Svariati Autori hanno dimostrato che i fattori di rischio o di protezione legati al consumo sarebbero diversi per i ragazzi e, dall’ altro lato, per le ragazze. Inoltre, è stato dimostrato che il fatto di mangiare in famiglia quotidianamente costituirebbe un fattore di protezione negli adolescenti. Inoltre, un’ autostima elevata dal punto di vista della socializzazione sarebbe un’ auto-protezione per le ragazze, mentre, per i ragazzi, un’ auto-stima elevata nella pratica di uno sport sarebbe importante >>. Probabilmente, JOHNSTON & O’MALLEY & BACHMAN & SCHULENBERG ( ibidem ) si riferiscono alla civiltà nord-americana, ma, a parere di chi scrive, nel contesto italiano, la protezione dall’ haschisch e dalla marjuana dipende da circostanze personali o ambientali o abitative non matematicamente riconducibili al prendere i pasti in casa o al praticare discipline sportive.
Con grande franchezza ed onestà culturale, BROCHU ( 2006 ) afferma che << esiste un legame tra il consumo di droghe leggere e la delinquenza adolescenziale. Frequentemente, si può constatare che più il consumo è problematico, più il coinvolgimento in reati è elevato. Tale prevalenza di problemi di consumo è più elevata nell’ età centrale della gioventù. In effetti, quasi la metà di coloro che si trovano nel pieno dell’ adolescenze mostrano anche un consumo problematico di droghe leggere >>. Finalmente, BROCHU ( ibidem ) sfata, con notevole coraggio ed anti-conformismo, il mito politicamente corretto di una cannabis ininfluente sulle condotte criminali giovanili. Fumare marjuana non costituisce la normalità e, anzi, introduce spesso il ragazzo entro una zona comportamentale ambigua in cui delinquere in gruppo è la normalità. Basti pensare che il 78,0 % degli infrattori ultra-13enni consuma o ha consumato THC e, nell’ 88,0 % delle fattispecie, la canapa è pericolosamente miscelata con le bevande alcoliche, il che potenzia l’ aggressività e la disinibizione tossicologicamente provocata dai cannabinoderivati. A titolo paradigmatico, in Québec, << una quota pari al 29 % dei giovani in corso di disintossicazione è stata riconosciuta colpevole di almeno un reato in passato e l’ 89,0 % di loro aveva già commesso un delitto prima di cominciare il percorso di recupero ed il 43,0 % di loro era già stato arrestato almeno una volta >> ( BRUNELLE & BERTRAND & BEAUDOIN & LEDOUX & GENDRON & ARSENEAULT, 2013 ). Tali rilevazioni statistiche inducono a diffidare dalla leggera allegria anti-proibizionistica di chi sottovaluta l’ uso dell’ haschisch e propone, anche nell’ Italia contemporanea, la legalizzazione della cannabis, in tanto in quanto gli effetti psicotropi di questa sostanza sono, da tutti i punti di vista, pericolosi e crimonogeni. Non esiste un valore ludico-ricreativo o rilassante dei cannabinoidi, soprattutto quando essi vengono asssunti unitamente a birre, liquori o vini.
Nel Canada farncofono, che è abbastanza simile alle società dell’ Europa occidentale, compresa quella italiana, il 90,5 % degli adolescenti incensurati è composto da consumatori di cannabis saltuari e non problematici, ma esiste un 6,1 % di consumatori a rischio ed un 3,5 % di consumatori problematici compulsivamente uncinati dalla marjuana. Provvidenzialmente, le ultra-13enni femmine sembrano meno coinvolte rispetto ai loro coetanei maschi. L’ abuso poli-tossicomanico di bevande alcoliche e canapa costituisce un problema per l’ 87,1 % degli adolescenti minorenni. Esso è seguito da un consumo oceanico di cannabis, seguita da droghe dure come la cocaina, le colle, i solventi, gli allucinogeni, l’ eroina e le amfetamine. Di nuovo, in Québec e non solo, la popolazione minorile di sesso femminile risulta meno colpita, anche se esistono Ordinamenti sociali, come nei Paesi scandinavi, nei quali l’ infrattrice donna non è per nulla meno uncinata da bevande alcoliche miscelate con il THC.
In Québec, secondo recenti ed affidabili Statistiche degli Anni Duemila, il 15,3 % degli adolescenti fruitori di soft-drugs ha commesso un furto, uno scasso o una rapina. Tale percentuale scende al 12,4 % nel caso delle giovani studentesse infra-18enni. Come prevedibile, il 52 % dei fumatori di THC si applica anche in attività di spaccio micro-criminale, giacché, a prescindere dallo specifico caso del Canada francofono, l’ uso personale di haschisch e marjuana si coniuga spesso al commercio di stupefacenti e, nel caso delle assuntrici donne, non manca quasi mai la prostituzione al fine di assicurarsi la dose quotidiana di stupefacente. Inoltre, il grado di uncinamento incide molto sulla quantità e sulla qualità dei reati, che sono più numerosi e più violenti a seconda che il consumo di droghe leggere sia non problematico, a richio o conclamatamente problematico. Tali asserti statistici paiono confermare appieno la Gateway Drug Theory ipotizzata dalla Criminologia anglofona, poiché la marjuana, sebbene non costituisca una sostanza dura, ciononostante, nella forma mentale del ragazzo, costituisce una sorta di rito iniziatico che introduce nel mondo sotterraneo e sinistro della devianza anti-giuridica. Un’ altra variante da non sottovalutare è pure la connessione tra la qualità della sostanza consumata e l’ incidenza dei reati contro il patrimonio ( furto, rapina propria e rapina impropria ). In effetti, la cannabis sta alla base del 31,8 % del totale dei delitti, mentre tale percentuale si innalza al 50,5 % nel caso, ancor più sciagurato, della cocaina, dell’ eroina, dell’ LSD, dei funghi allucinogeni e dell’ MDMA. Anche l’ alcol incide nel 16 % circa dei casi. Ognimmodo, tali percentuali criminologiche non recano una valenza assolutamente certa ed incontestabile, in tanto in quanto la poli-tossicomania genera mescolanze qualitative imprevedibili, nelle quali l’ aggressività e la violenza vengono spinte ben oltre qualsivoglia limite ragionevole ed ordinario.

Molto interessante è pure BRUNELLE & TREMBLAY & BLANCHETTE-MARTIN & GENDRON & TESSIER ( 2014 ), a parere dei quali, in tema di THC, << i giovani che hanno un consumo problematico sono proporzionalmente più numerosi nell’ aver commesso delitti contro il patrimonio, rispetto, invece, ai consumatori non problematici o a rischio. Quelli che hanno un consumo non problematico o semplicemente a rischio delinquono di meno, mentre i consumatori pienamente dipendenti commettono più reati lucrativi >>. Viceversa, secondo GOLDSTEIN ( 1987) ” i consumatori adulti di sostanze che non hanno problemi di dipendenza commettono reati contro il patrimonio soltanto per pagarsi il consumo personale, ma si tratta di una situazione diversa rispetto a quella degli adolescenti “.

Per l’ adolescente, il reato congiunto alla marjuana non è quasi mai dettato da bisogni finanziari. Esso è, altresì, una prova di forza ed un’ auto-affermazione di orgoglio innanzi al gruppo dei coetanei. P.e., si pensi al vandalismo ed alla profanazione di luoghi di culto, in cui non ha senso parlare di “delitto lucrativo “. A tal proposito, JOHNSTON & O’MALLEY & BACHMAN & SCHULENBERG ( ibidem ) parlano di ” rituale di passaggio all’ età adulta “, pur se il passo dalle droghe leggere a quelle pesanti è corto e reca spesso ad una carriera criminale sempre più grave nella qualità e nella quantità. BROCHU ( ibidem ) afferma che: ” un giovane fumatore di canapa può rubare con la finalità di apparire grande agli occhi dei propri coetanei anche’ essi devianti “.

B I B L I O G R A F I A

BROCHU, Drogue et criminalité. Une relation complexe, Les Presses de l’ Université de Montréal,
Montréal, 2006;
BRUNELLE & BERTRAND & BEAUDOIN & LEDOUX & GENDRON & ARSENEAULT, Drug trajectories among youth undergoing treatment. The influence of psychological problems and delinquency, Journal of adolescence, 3(4),
2013;
BRUNELLE & TREMBLAY & BLANCHETTE-MARTIN & GENDRON & TESSIER, Relationships Between drugs and Delinquency in Adolescence. Influence of Gender and Victimization Experiences, Adolescence: Influence of Gender and Victimization Experiences, Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 23(1), 2014;
CAZALE, Consommation d’ alcool, dans TRAORE & PICA & CAMIRAND & CAZALE & BERTHELOT & PLANTE, Enquete québecoise sur le tabac, l’ alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, Institut de Statistique du Québec, Montréal, 2014;
GOLDSTEIN, Impact of Drug-Related Violence, Public Health Report, 1987;
JOHNSTON & O’MALLEY & BACHMAN & SCHULENBERG, Monitoring the Future. National Survey Results on Drug Use, 1975-2009, Volume I, Secondary School Students, National Institute on Drug Abuse ( NIDA ), Bethesda, MD, 2010;
LAPRISE & GAGNON & LECLERC & CAZALE, Consommation d’ alcool et de drogues, dans PICA & TRAORE & BERNECHE & LAPRISE & CAZALE & CAMIRAND & PLANTE, L’ enquete québecoise sur la santé des jeunes du
secondaire 2010-2011. Le visage des jeunes d’ aujourd’ hui: leur santé physique et leurs habitudes de vie ( Tome I ), Institut de la Statistique du Québec, Montréal, 2012;
TRAORE, Usage du tabac, dans TRAORE & PICA & CAMIRAND & CAZALE & BERTHELOT & PLANTE. Enquete québécoise sur le tabac, l’ alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, Institut de la Statistique du Québec, Montréal, 2014.

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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