Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: Legge Merlin incostituzionale?

Alesso Ileana 15/05/18
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Stasera non escort: se prostituirsi è un diritto inviolabile, i reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione sono incostituzionali perché costituiscono solo un aiuto materiale a chi ha fatto una libera, consapevole e professionale scelta di vita. 
Corte d’Appello di Bari, Penale, Sez. III, ordinanza 6 febbraio 2018.

Il fatto

Tra il 2008 e il 2009 alcuni soggetti hanno organizzato incontri tra alcune escort e l’allora capo del governo italiano Silvio Berlusconi e per questo sono stati dichiarati colpevoli dei reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. Nel corso del processo di primo grado gli avvocati di alcuni sollevano questione di legittimità costituzionale della legge Merlin, che prevede i reati di favoreggiamento e di reclutamento della prostituzione, sostenendo la violazione della Costituzione in particolare dell’art. 2, che tutela il diritto assoluto alla libertà personale, e  dell’art. 41, che tutela la libera iniziativa economica, visto che, in pratica, consistono in un aiuto materiale alle donne che hanno volontariamente e professionalmente scelto di prostituirsi.
Il Tribunale di Bari respinge la questione di costituzionalità e condanna gli imputati, ma la questione viene poi riproposta in secondo grado, alla Corte d’appello di Bari, che invece la ritiene fondata per diversi motivi.

Questione di costituzionalità rimessa alla Consulta

La Corte, infatti, partendo dal presupposto che l’escort è la persona pagata per accompagnare qualcuno, che è disponibile anche a prestazioni sessuali, senza essere costretta da nessuno a farlo e senza avere necessariamente una condizione di bisogno alle spalle, sospetta che considerare reato l’aiuto organizzativo prestato alle escort violi alcuni diritti costituzionali.
La Corte spiega la decisione di rinviare la questione alla Corte Costituzionale osservando che:
– la cd. legge Merlin, che nel 1958 fece chiudere le case di tolleranza ed introdusse i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, mirava a tutelare le donne e le persone costrette a vendere il proprio corpo, anche per ragioni di bisogno,
– con il tempo, anche grazie alle sentenze della Corte costituzionale, si è chiarito che la sessualità è uno dei modi fondamentali attraverso cui si esprime la personalità umana e che il diritto di disporne liberamente è un diritto assoluto ed inviolabile ai sensi dell’art. 2 della Costituzione;
– alla luce di questo principio il reclutamento, cioè la segnalazione dell’escort (inteso come intermediazione tra la prostituta ed il cliente facendo incontrare la domanda e l’offerta sul mercato del sesso) ed il favoreggiamento, (inteso come agevolazione materiale), non solo non ledono il diritto di prostituirsi, ma anzi lo facilitano;
– quindi se prostituirsi liberamente è un diritto, chi compie attività che non influiscono sulla decisione di prostituirsi, ma agevolano solo la concreta attuazione di quella decisione non può essere punito per aver commesso un reato perché così facendo si limita la piena espressione del diritto assoluto di disporre del proprio corpo e anche di prostituirsi;
– inoltre punire il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione sembra violare oltre l’art. 2, anche l’art. 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica: infatti riconoscere il diritto alla prostituzione significa accettare che una persona usi la propria sessualità per trarne un guadagno in denaro o di altro tipo;
– infine bisogna considerare che la previsione di un reato, nel nostro ordinamento deve essere caratterizzata dai principi sia di offensività, secondo cui non può esserci un reato se non c’è l’offesa di un bene giuridico tutelato, sia di determinatezza per cui le ipotesi di reato devono essere scritte in modo chiaro e preciso in modo da lasciare meno spazio possibile all’interpretazione;
– tuttavia i reati di reclutamento e favoreggiamento previsti dalla legge Merlin, da un lato non sembrano ledere alcun diritto e men che meno quello di prostituirsi; dall’altro, sotto il profilo della determinatezza, il favoreggiamento è descritto in maniera così ampia e generica da non rendere facile capire cosa sia reato e cosa no.
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