Nella Sentenza n. 268 del 6 febbraio 2019 del Tar Lombardia, la controversia riguarda i diritti delle pubbliche affissioni. In particolare, i Giudici lombardi chiariscono che non è possibile per un’Amministrazione comunale applicare de futuro tariffe maggiorate.
I Giudici osservano che l’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/199,7 testualmente prevede che, “le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
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