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Divieto pubblicità dei giochi: più incoerenze e pericoli che dignità

24 settembre 2018 - 08:41

Il legale Valerie Peano spiega a GiocoNews.it le ripercussioni critiche del divieto di pubblicità imposto dal decreto Dignità per gli operatori del gioco e la sicurezza.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Divieto pubblicità dei giochi: più incoerenze e pericoli che dignità

 

Altro che Dignità. Per il comparto del gioco pubblico le misure previste dal decreto voluto dal vice premier Luigi Di Maio contengono molteplici fattori critici dal punto di vista della coerenza normativa ma anche, e soprattutto,  in termini di libertà di impresa e di sicurezza generale. Come spiega a GiocoNews.it il legale esperto di gaming, Valerie Peano di Egla, intervenuta nei giorni scorsi sulla materia in occasione dell'Iagr di Copenaghen.


Quali sono i maggiori punti critici delle norme di divieto di pubblicità per i giochi del Dl dignità?
“Le disposizioni del decreto Dignità che introducono il divieto di pubblicità e sponsorizzazione da parte degli operatori di gioco presentano numerose criticità circa la loro compatibilità con le norme nazionali ed europee che potrebbero pregiudicarne l’applicazione. Motivato dall’urgenza di garantire un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, il divieto non appare sostenuto da alcuna ricerca scientifica tale da validamente sostenere la necessità di un provvedimento urgente.

Peraltro, lo stesso decreto prevede una deroga attuativa di un anno per i contratti pubblicitari in corso di esecuzione. Il divieto di pubblicità e sponsorizzazione prevede tempistiche di introduzione incomprensibilmente disallineate tra loro e senza alcun coordinamento con la normativa preesistente di disciplina delle comunicazioni commerciali, anche con riguardo all’ente che dovrà comminare le sanzioni e al loro eventuale cumulo. L’applicazione del divieto incide in particolare sugli operatori nuovi entranti sul mercato italiano che hanno deciso di partecipare alla nuova procedura di aggiudicazione di concessioni per il gioco a distanza ai sensi della legge di bilancio del 2015, tuttora in corso, privandoli della possibilità di farsi conoscere dal pubblico. Il divieto si applica indistintamente sia agli operatori di gioco legali che illegali, anche in questo caso senza alcun coordinamento con quanto già statuito dall’art. 4 legge n. 401/1989 e dalla legge finanziaria per il 2007 in merito al contrasto agli operatori illegali, si scontra poi con la difficoltà pratica di attuazione ed efficace contrasto della pubblicità di questi ultimi. Si pensi oggi al numero dei siti di offerta di gioco illegale inseriti nella black-list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: sono oltre 7000. A quanto ammontano i siti con contenuti pubblicitari di questi operatori? Saranno questi effettivamente oggetto di sanzioni? Il rischio concreto invece è che queste comunicazioni commerciali rimangano ben presenti, a discapito di quelle degli operatori concessionari di gioco in Italia  o partecipanti al bando, soggetti operanti nella legalità e perciò più facilmente aggredibili. Di fatto, il divieto crea un vantaggio competitivo per quegli operatori illegali che in questo ultimo decennio il legislatore italiano aveva cercato di contrastare con la progressiva legalizzazione e regolazione delle offerte di gioco, canalizzando la domanda di gioco verso i circuiti di offerta legale.  Senza contare come il divieto di pubblicità e sponsorizzazione porta inevitabilmente la perdita di ingenti investimenti in Italia che magari si sarebbero potuti semplicemente strutturare meglio attraverso una appropriata regolamentazione. Infine, è discutibile il collegamento tra l’introduzione di tale divieto di pubblicità e sponsorizzazioni e l’aumento “in compensazione” del preu applicato alle slot e vlt, quasi a voler rivelare il vero obiettivo della norma ovvero ancora una volta la necessità di 'far cassa attraverso il gioco. La violazione di norme nazionali e principi di derivazione europea faranno, presumibilmente, nascere nuovi contenziosi a livello nazionale ed europeo”.
 
Cosa possono fare le società che si erano appena aggiudicate una concessione? L’iter di assegnazione della concessione può essere interrotto? A che prezzo?
“Il processo di aggiudicazione è ancora in corso. Certo è che l’introduzione di questo divieto in corso d’opera non consentirà agli aggiudicatari intenti ad entrare sul mercato italiano del gioco online per la prima volta di far conoscere i loro servizi di gioco e questo motivo potrebbe portarli a rinunciare all’iter di partecipazione, ad un prezzo ancora contenuto se non hanno già iniziato le attività tecniche ed amministrative propedeutiche al lancio dell’offerta.
 
Ci sarà futuro per le attività di affiliazione? Si possono considerare attività commerciali oppure rientrano nella promozione del gioco vietata dalla legge?
“Il divieto tracciato dal decreto Dignità è molto ampio ed in mancanza di chiarimenti interpretativi da parte dell’autorità deputata a comminare le sanzioni, l’attività di affiliazione potrebbe intendersi già vietata, qualora non ricollegabile ad un contratto di pubblicità già in corso di esecuzione all’entrata in vigore del decreto”.
 

Quali saranno i prossimi passi (e quali le speranze per gli addetti ai lavori)? Si dovrà attendere un contenzioso da cui scaturirà una giurisprudenza? Oppure si attendono pareri di autorità competenti (AdM, Agcom)?
“I chiarimenti interpretativi da parte dell’Agcom sono certamente utili ed attesi proprio per consentire una omogeneità di attuazione della norma da parte del comparto di gioco. Ritengo comunque che una revisione del divieto generale con una diversa chiave di lettura da parte del Governo (sollecitata o meno da contenziosi nazionali ed europei) debba essere ancora possibile, anche alla luce delle problematiche attuative citate”.

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