Operazione Tiberio Bis, Fratelli d’Italia Fondi: “Dubbi e anomalie, l’amministrazione chiarisca”

“Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato il Comune di Sperlonga, relativi alla “Operazione Tiberio 2”, e che hanno visto il coinvolgimento della “Soc. DR Costruzioni Srl” di Formia, il locale Circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha esaminato gli Atti dei “Lavori di Riqualificazione di Corso A. Claudio“ nel Comune di Fondi, affidati alla indicata impresa di costruzioni con procedura negoziata di “Cottimo fiduciario” come da Determinazione Dirigenziale Segreteria Generale n. 1344/2012 e Contratto d’Appalto Rep. n. 1239/2013.” E’ quanto si legge in una nota stampa di Fratelli d’Italia Fondi.

“Dallo studio degli indicati Atti e delle varie Determinazioni Dirigenziali ( triennio 2013/16), seri dubbi emergono circa la leicità degli stessi, per divergenze e vizi di legittimità dovuti alla violazione del Dlgs 163/06 – norma in vigore all’epoca e nello specifico : artt. 125 co. 5- “Lavori , servizi e forniture in economia” per aver superato la soglia massima di € 200.000,00 Iva esclusa poiché l’importo dei lavori è stato contrattualizzato per € 203.876,59 oltre Iva; art. 113 co. 1- Cauzione definitiva e/o garanzia fideiussoria prevista dal disposto art. 113 del 10% e quindi per un importo di € 20.387,66 la stessa è stata stipulata per un premio di € 7.810,00 e quindi inferiore ( 3.83%) riflettendosi negativamente sulle garanzie richieste per la corretta esecuzione dell’Appalto; 132 co 1 – Variante suppletiva in corso d’opera e senza aumento di spesa – prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 859/2013 per presunte “criticità dovute al posizionamento dei servizi esistenti ed al rinvenimento di strutture archeologiche” ed erronei riferimenti contabili delle Determinazioni Dirigenziali successive alla predetta che evidenziano grave vizio di legittimità nonché giudizio negativo dell’attività tecnico amministrativa della Stazione Appaltante e/o per essa dei soggetti preposti alla conduzione dell’Appalto con conseguenti responsabilità, tali da richiedere una presa d’atto delle Autorità giudiziarie al fine di fare chiarezza.”


“Le anomalie riscontrate dall’esame della documentazione partono dalla cd Variante in quanto la stessa è riconducibile all’ambito applicativo del co.2 dell’art. 132 Varianti in corso d’opera – errori e/o omissioni dell’incarico di progettazione e non per quanto disposto dal co 1, lett. c), per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.  Infatti è notorio, da bibliografia consolidata e campagne di scavo – che il calpestio attuale dell’area di Cantiere – coincidente con il 4° Decumano Maximo – precisamente del detto Corso Appio Claudio ha quota superiore e variabile all’originario di impianto di circa + cm 90÷180 dal predetto per lavori da annalium memoria del basolato del 1872, dell’acquedotto del 1935 , e di tutta la rete sottoservizi telefonici e gas, quest’ultima, di epoca recente e precisamente – primo quadriennio degli anni 80”.

“Inoltre si è rilevato anche quanto segue: a) Vizi di legittimità contabili nelle Determinazioni Dirigenziali per Oneri della Sicurezza in continua variazione in aumento senza giustificazione (da € 7.431,95 ad € 9.697,75 con soglia massima di € 20.397,66); b) opere in “Variante senza aumento di spesa” liquidate invece all’impresa per un importo di € 22.765,97 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA (detta variazione ha comportato un aumento dell’ 11.59 % circa dell’Appalto di cui all’art. 1 del Contratto e che per i disposti dell’art. 132 co 3 (oggi art 237 Dlgs 50/2016) le predette non possono essere assoggettate ad opere in Variante senza aumento di spesa in quanto i predetti lavori non sono contenuti nell’alea del 10% e quindi ricondotti a semplici interventi di dettaglio disposti dal DD.LL.- e ne nell’alea del 5%( non aumento di spesa) del lavoro appaltato e contrattualizzato e che devono trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto ribassi d’asta conseguiti. Inoltre, per i disposti del co 6 del predetto articolo, si considerano errore e/o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto…”

E’ comunque prassi consolidata delle Stazioni Appaltanti, come tra l’altro evidenziato anche dall’ANAC che il ricorso generalizzato all’Istituto di Variante non è mai fondato sui presupposti di fatto e di diritto dell’art. 132 co 1 del Dlgs 132/06. Invitiamo, dunque, l’amministrazione comunale a motivare le anomalie riscontrate.