Il disegno di legge Anticorruzione del ministro Alfonso Bonafede – che non è certamente in cima all’attenzione mediatica, ben più concentrata sui duelli a colpi di tweet tra rappresentanti delle seconde e terze file di maggioranza e “opposizioni” – prevede in particolare due cose molto, molto chiare e dirompenti, che in un Paese mediamente avveduto e desideroso di voltar pagina dopo Tangentopoli sarebbero in vigore dal 1993.

La prima, detta in modo estremamente sommario e semplificato, è la non punibilità per chi denuncia entro 6 mesi, restituisce il maltolto e “vuota il sacco” facendo arrestare i colpevoli. In termini leggermente più tecnici si tratta di una speciale “causa di non punibilità” riservata al corrotto in considerazione della sua “spontanea, tempestiva e fattiva collaborazione” al duplice e fondamentale scopo di minare da subito il fronte dell’omertà e della connivenza che favorisce corruzione, concussione, traffico di influenze e di dissuadere, in un futuro molto ravvicinato, a pratiche illecite stante il rischio concreto di essere scoperti “grazie” alla denuncia di un insider del giro corruttivo.

La non punibilità per il corrotto a precise e stringenti condizioni illustrata dal ministro Bonafede, alla presenza del presidente del Consiglio e del vicepremier Luigi Di Maio non è un’assoluta novità, anzi era stata concepita all’indomani di Mani Pulite.

All’annuale raduno di Confindustria a Cernobbio, già nel ’92, avevano proposto ed illustrato qualcosa di molto analogo Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo al fine di porre le condizioni per “un’uscita onorevole da Tangentopoli” e cioè senza il colpo di spugna che la politica della partitocrazia tangentizia prima, e dell’impunità berlusconiana trasversale e bipartisan poi, ha tentato di perseguire accanitamente per decenni.

Le reazioni politico-mediatiche oscillarono dallo sdegno all’indignazione per la temerarietà dei magistrati inquirenti che osavano proporre soluzioni giuridiche degne e ragionevoli per scongiurare l’amnistia su Tangentopoli e per scoraggiare e rendere meno appetibile la pratica della tangente, talmente diffusa e codificata da essere definita “dazione ambientale”. E da allora, con la rovente accusa di “essere usciti dal recinto” e di aver invaso il campo della politica, iniziò l’assalto al pool di Mani Pulite. E fu un crescendo che toccò uno dei suoi apici con attacchi politici ed istituzionali furiosi contro Gherardo Colombo quando osò ricordare nel ’98, mentre procedeva a grandi passi la Bicamerale di D’Alema e Berlusconi, che in Italia era ancora molto florida “una società del ricatto frutto degli opachi compromessi degli ultimi venti anni della Repubblica”.

L’altro elemento rilevante e qualificante di questo disegno di legge è l’introduzione di quello che Tv e giornali si ostinano impropriamente ed incomprensibilmente a definire “agente provocatore”.

Forse perché suona ben più minaccioso di agente infiltrato o sotto copertura e dunque più consono ad evocare i guasti dei “barbari di oggi” secondo le dottorali definizioni dei tanti politologi allarmati e allarmanti tra cui spiccano Giovanni Orsina ed Angelo Panebianco che pure, come ha opportunamente ricordato anche Paolo Mieli, “erano usi in passato a dominare parole e metafore” (in particolare quando c’erano loro: Silvio & Matteo).

L’agente sotto copertura, come ha spiegato diffusamente al Fatto Quotidiano l’ex procuratore antimafia Franco Roberti, “si infiltra all’interno di una trama corruttiva per scoprirla e bloccarla… e lo fa con l’autorizzazione ed il controllo costante del pm che è e resta colui che dirige le indagini”. Ma come si poteva agevolmente intuire l’ostacolo ad introdurlo, come previsto da tempo dalla Convenzione di Merida (Onu) verso cui l’Italia è inadempiente,  non è stato certo il rischio di presunti deficit di garanzie anche perché è una figura già in vigore in Italia, senza che mai si sia levato alcun gemito garantista, per un sfilza di reati: dal traffico di armi al riciclaggio, dalla pedopornografia al traffico di droga e di rifiuti.

L’allergia alla sua introduzione, da parte di un composito fronte politico, deve probabilmente derivare dalla circostanza non rassicurante per molti, confermata costantentemente anche da quel pericoloso giustizialista di Piercamillo Davigo, che si tratta di uno strumento investigativo molto efficace ed insostituibile nel contrasto alla corruzione.

Dunque se il ddl del ministro Bonafede vedesse la luce senza i possibili stravolgimenti in agguato, auspicati da Salvini, non sarebbe esagerato sostenere che da Mani Pulite ad oggi per la prima volta si realizzerebbe quel disegno organico e complessivo di prevenzione del fenomeno oltre che di repressione già delineato da chi se ne è occupato con competenza, determinazione e rispetto delle regole in una situazione “estrema”.  

E si avrebbe la materializzazione di un passaggio cruciale della “rivoluzione” del cambiamento annunciato dal M5S: in primo luogo con la netta cesura rispetto ad un recente passato dove “riforma della giustizia” evocava immancabilmente “le tossine di ricatti possibili” e dunque l’inaccettabile opacità dei compromessi “contaminati”, evocati a suo tempo da Gherardo Colombo, che hanno prodotto i noti capolavori giuridici della Seconda repubblica.

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