La bocciatura della richiesta d’asilo per i migranti da parte dei giudici non può basarsi su “generiche fonti internazionali” che attestano l’assenza di conflitti nei Paesi di provenienza di chi chiede di rimanere in Italia perché in patria la sua vita è a rischio. A stabilirlo è stata la Cassazione esortando i magistrati a evitare “formule stereotipate” e a “specificare sulla scorta di quali fonti” abbiano acquisito “informazioni aggiornate sul Paese di origine” dei richiedenti asilo. E’ stato così accolto il ricorso di un pakistano.

Sulla base di questi principi – inviati al Massimario – la Suprema Corte ha dichiarato “fondato” il reclamo di Alì S., cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale. Alì – difeso dall’avvocato Nicola Lonoce – ha fatto presente che la decisione era stata presa “in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili” e senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine.

Il reclamo ha avuto successo, e la Cassazione ha sottolineato che il giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a non specificate “fonti internazionali”. Il caso sarà riesaminato a Lecce.

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