legge di bilancio

Manovra, web tax del 3% sulle imprese che vendono on line

di Marco Mobili e Marco Rogari

2' di lettura

Pubblicità mirata agli utenti della rete on line; la fornitura di beni e servizi venduti su piattaforme digitali; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo sempre di un’interfaccia digitale. Sono le tre “vie” percorse dalla nuova Web Tax. Si tratta di un prelievo del 3% destinato a colpire le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni. È quanto prevede una delle correzioni ai saldi della manovra che il Governo si appresta a depositare in commissione Bilancio del Senato. Nel mirino soprattutto i big della rete, e non solo. Per la piena operatività della nuova digital tax made in italy si dovranno comunque attendere le regole attuative che Mef, Mise e le authority delle comunicazioni, quella della privacy e l’agenzia dell'Italia digitale che secondo la bozza dell’emendamento dovrebbero entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Tassato il marketplace
A differenza della web tax varata lo scorso anno, mai entrata in vigore, la nuova versione ora in arrivo delinea l’ambito oggettivo di applicazione nel quale rientrano le imprese del web che mettono a disposizione piattaforme digitali per la vendita di beni e la cessione di servizi. Si tratta ad esempio dei servizi offerti da Alibaba, Amazon o eBay per citarne alcune. Un prelievo che colpisce dunque il business to business, ma che rischia di ripercuotersi inevitabilmente sulle piccole e medie imprese italiane che vendono, anche oltre confine, prodotti made in Italy.

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Pubblicità e raccolta dati
Gli altri due settori colpiti dalla web tax sono la pubblicità realizzata su interfaccia digitali e la raccolta dati. Due settori del business on line che vedono tra i loro principali attori Google, Facebook e Amazon.

Il prelievo
L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre. E si dovrà versare entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

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