la scadenza di fine mese

Pace fiscale, ultimi controlli per chiudere le liti con le Entrate

di Marco Mobili

Pace fiscale, condoni alla carta: undici sanatorie in un anno

4' di lettura

Rush finale per tre condoni della pace fiscale voluta dal governo gialloverde. Il 31 maggio scadono i termini della prima o unica rata per chi ha deciso di rottamare definitivamente i contenziosi aperti con l’amministrazione finanziaria, dalle Commissioni tributarie fino alla Cassazione, o ancora per chi vuole cancellare con il pagamento di 200 euro le contestazioni del Fisco per errori formali e, infine, se si vogliono definire senza il pagamento di sanzioni e interessi i processi verbali di constatazione, cosiddetti “Pvc”, emessi dalla Guardia di finanza nei confronti di imprese e contribuenti in occasione di verifiche e controlli.

Chiusura delle liti pendenti
Cittadini e imprese possono chiudere una volta per tutte i contenziosi aperti con l’agenzia delle Entrate e per i quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018. Non solo. Per essere ammessi alla sanatoria deve risultare che alla data di presentazione della domanda di adesione al condono, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Come ha già chiarito la stessa agenzia delle Entrate, nel caso in cui le somme oggetto della sanatoria da chiudere siano state definite con la rottamazione-bis delle cartelle, «il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la rottamazione-bis».

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Entro venerdì 31 maggio i contribuenti in lite con il Fisco potranno dunque definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia, senza sanzioni e interessi, in caso di sconfitta del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla Commissione tributaria provinciale (Ctp), con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Ctp alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di sia sempre l’Agenzia a perdere la causa in secondo grado (Commissione tributaria regionale). Il condono, inoltre, arriva fino in Cassazione.

Le liti pendenti al “Palazzaccio” al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale collegato alla manovra di bilancio), per le quali le Entrate hanno perso in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere chiuse con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La domanda di adesione dovrà comunque riguardare una singola lite. Per essere valida ai fini dell’adesione al condono i contribuenti dovranno presentarla in via telematica entro il 31 maggio 2019. Sempre entro fine maggio va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata utilizzando il modello F24. Attenzione che per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Se non ci sono importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Possibile anche rateizzare i versamenti superiori ai mille euro per ogni controversia. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Duecento euro per dire addio all’errore formale
Per chi ha fatto errori ritenuti “formali” dal Fisco è possibile regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Questo solo se entro il 31 maggio prossimo il contribuente effettua il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Attenzione: il contribuente è libero di scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di irregolarità od omissioni, ha ricordato l’agenzia delle Entrate, riguarda la regolarizzazione degli errori e delle omissioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Si tratta, ad esempio, di errori commessi nella presentazione di dichiarazioni annuali, l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, più noto come “spesometro”, le liquidazioni periodiche Iva o ancora l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat così come la mancata restituzione dei questionari inviati dall’agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio prossimo.

Le verifiche della Gdf
Il terzo condono in scadenza riguarda i processi verbali di constatazione, più noti agli addetti ai lavori con l’acronimo “Pvc”. Il decreto fiscale di fine 2018 ha previsto tra i 10 condoni della Pace fiscale anche la possibilità di definire il contenuto integrale dei Pvc consegnati, spesso dalla Guardia di Finanza al termine delle sue verifiche sul campo, entro il 24 ottobre 2018. Per essere valida la sanatoria sempre alla stessa data il contribuente non deve aver ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.

La definizione dei Pvc è integrale e deve riguardare tutte le violazioni - in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel Pvc riferite a un singolo periodo d’imposta.

Per aderire alla definizione agevolata i contribuenti interessati dovranno presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi. Si può effettuare un solo versamento delle somme dovute o, in alternativa, rateizzare gli importi dovuti in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima del 31 maggio prossimo devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre con gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

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