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Reddito di inclusione alle famiglie povere: la guida

27 Novembre 2017 | Autore:
Reddito di inclusione alle famiglie povere: la guida

Come funziona il reddito di inclusione, chi può riceverlo e come.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova misura di contrasto alla povertà, il cosiddetto reddito di inclusione, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative. Vediamo come funzionano il beneficio economico e il progetto personalizzato.

Reddito di inclusione: cos’è

Il reddito di inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà consistente in un sostegno economico fino a un massimo di circa 485 euro mensili, oltre a servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa.

Più precisamente il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

  1. un beneficio economico;
  2. una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione.

Il ReI è erogato dall’Inps mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione Dsu dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.

Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione di sanzioni.

Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo della stessa.

Reddito di inclusione: destinatari e requisiti

Il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Requisiti di residenza

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella Dsu, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

  • un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • un valore dell’Isre ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  • un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’Isee e all’Isre riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (Isr) ovvero della situazione lavorativa.

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione Isee in corso di validità.

Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Reddito di inclusione: durata

Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA.

Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Reddito di inclusione: beneficio economico

Il beneficio economico del Rei è pari, su base annua, al valore di 3mila euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale.

Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Reddito di inclusione: come presentare domanda

La domanda di ReI deve essere presentata presso i comuni o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto dall’Inps, disponibile sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Reddito di inclusione: come viene erogato

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.

La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.

Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

La suddetta carta viene emessa da Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.

Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.

Poste Italiane è il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.

L’utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro 1.

Reddito di inclusione: valutazione multidimensionale del bisogno

Ai servizi alla persona previsti del ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.

L’analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:

  • le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
  • la situazione economica;
  • la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
  • l’educazione, istruzione e formazione;
  • la condizione abitativa;
  • le reti familiari, di prossimità e sociali.

A tale fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della domanda di ReI.

Tale analisi preliminare ha l’obiettivo di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte successive che porteranno alla definizione del progetto personalizzato ed è effettuata da operatori sociali appositamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come connessa in via esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, o dal programma di ricerca intensiva di occupazione.

In tali casi, il Comune contatta tempestivamente il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per le successive comunicazioni all’Inps ai fini della erogazione del beneficio economico del ReI.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, sempre afferenti alla rete dei servizi territoriali, a loro volta identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

Reddito di inclusione: progetto personalizzato

A seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’Inps ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI.

Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare, come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale, alcuni elementi:

  • gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
  • gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

La definizione del progetto, anche nella sua durata, avviene secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate in sede di valutazione multidimensionale, nel rispetto delle risorse disponibili. La durata del progetto può anche eccedere la durata del beneficio economico.

Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.

Il progetto prevede l’individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.

Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di eventuale revisione, tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze espresse dai componenti il nucleo familiare.

Nell’ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui all’articolo 6 del decreto.

Reddito di inclusione compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, il valore dell’Isee e dell’Isre, è aggiornato dall’Inps, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’Isee in via ordinaria.

Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’Isee.

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