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Bollette: conguagli con prescrizione a 2 anni

6 Dicembre 2017 | Autore:
Bollette: conguagli con prescrizione a 2 anni

Approvata all’unanimità la proposta di legge che ritiene illegittime le bollette per conguagli emesse oltre 2 anni dopo dal periodo di riferimento.

Sarà ben più che dimezzato il termine di prescrizione dei conguagli delle bollette: proprio ieri la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge che porta la prescrizione dei conguagli dagli attuali 5 anni a 2 anni. Una boccata di ossigeno per le famiglie che, spesso, si trovano a dover far fronte, dopo molto tempo, a una richiesta di integrazione del pagamento mensile dovuto alla mancata lettura dei contatori. Eppure la legge è chiara: la società che emette le bollette mensili sulla base dei consumi stimati deve provvedere almeno una volta all’anno a fare la lettura del contatore. Tant’è che molti giudici hanno dichiarato nulle le maxi bollette per conguagli conteggiate entro termini superiori. Di tanto avevamo parlato nell’articolo Bollette gas, acqua, luce stimate e salate. Come difendersi

La proposta di legge che introduce «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» non ha visto voti contrari. Ora pertanto la votazione passa al senato e poi la riforma diventerà legge. Cosa cambia?

Conguagli più veloci: cosa cambia?

La prescrizione delle bollette seguirà due diversi canali:

  • le bollette mensili, bimestrali o trimestrali cadranno in prescrizione dopo 5 anni come è sempre stato;
  • le bollette emesse invece per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo solo 2 anni. Un termine ridotto a meno della metà. Questo significa che se la società della luce, dell’acqua e del gas emetterà il conguaglio dopo 24 mesi dall’anno cui esso si riferisce, il pagamento non è dovuto.

A beneficiare di questa nuova disposizione non saranno solo le famiglie ma anche le imprese e i professionisti.

In verità, a leggere bene la norma ci si accorge che il testo non parla di modifica dei termini di prescrizione. La nuova legge dice solo che l’emissione di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principio di buona fede, correttezza e lealtà. La conseguenza è sempre la stessa: la bolletta non va pagata. Ma se la prescrizione ha un effetto immediato e automatico, in questo caso sarà necessario ricorrere al giudice.

Varie le motivazioni che portano a ridurre i termini di emissione dei conguagli. Innanzitutto l’effetto a sorpresa che l’emissione di tali fatture ha sempre sulle famiglie, essendo una semplice eventualità che irrompe quasi sempre a ciel sereno sul bilancio familiare. Ci sono poi gli importi, tutt’altro che irrisori. Infine la difficoltà di un controllo sui criteri di calcolo. Proprio per prevenire abusi, una interessantissima sentenza del Giudice di Pace di Torino, da noi commentata ieri, ha dichiarato nulla la bolletta per conguagli se viene emessa solo per adeguare i prezzi ad un aumento tariffario. Leggi Conguagli: quando la bolletta è nulla.

Ecco il testo della proposta di legge


Proposta di legge AC 3792

ART. 1.

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l’e- missione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall’arti- colo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, l’inserimento dell’intima- zione di pagamento immediato, con minac- cia del distacco dell’utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi mag- giori di due anni costituisce pratica com- merciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legi- slativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accerta- mento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l’utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verifi- cata la legittimità del condotta dell’opera- tore.

4. Qualora le autorità competenti accer- tino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conse- guentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.

5. Nei contratti di cui al comma 1, l’utente può consentire, con clausola spe- cificamente approvata per iscritto, la fat- turazione a conguaglio per periodi mag- giori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l’applicazione di interessi.

6. È in ogni caso diritto dell’utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all’esito della verifica di cui al comma 3, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effet- tuati a titolo di conguaglio non espressa- mente consentito dall’utente ai sensi del comma 5.

7. L’utente può sempre chiedere di pro- cedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 5.

8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria delibe- razione, definisce misure a tutela dei con- sumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accer- tamento e l’acquisizione dei dati dei con- sumi effettivi.

ART. 2.

1. Le disposizioni dell’articolo 1 si ap- plicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento adottato con de- creto del Ministro dello sviluppo econo- mico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la so- spensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’articolo 1, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gen- naio 2016.


La relazione alla riforma

Da diverso tempo si è purtroppo diffuso il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli: si tratta dei ben noti bollettini relativi alle utenze dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, in ragione delle quali i cittadini si vedono costretti a corrispondere sostan- ziosi conguagli. In molti casi, come ripor- tato anche da alcuni organi di informa- zione, i conguagli ricevuti dagli utenti non sono altro che il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi. Ciò accade con particolare frequenza perché le aziende erogatrici di tali servizi non tengono conto delle periodiche letture dei contatori, op- pure in seguito a errori di valutazione o,

comunque, a causa di fatturazioni incon- grue, certamente non imputabili agli utenti. Molti consumatori, non avendo gli stru- menti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non dover entrare nel complesso e oneroso meccanismo per l’accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, ri- schiano di trovarsi di fatto costretti a pa- gare somme ingenti, anche di alcune mi- gliaia di euro, per evitare il distacco del- l’utenza domestica. La crisi economica ha già colpito molto duramente tante famiglie italiane e il fenomeno delle maxi-bollette di conguaglio non fa altro che minare ulteriormente il contesto economico.

A fronte delle numerose segnalazioni e dei reclami ricevuti, anche da parte di diverse associazioni dei consumatori, l’Au- torità garante della concorrenza e del mer- cato (AGCM) in data 13 luglio 2015 ha dato notizia di avere avviato procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni ENI, ACEA energia, Edison energia, ENEL energia e ENEL servizio elettrico. Tali indagini sono volte ad accertare even- tuali violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato « codice del consumo », in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su con- sumi presunti; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a congua- glio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata regi- strazione dei pagamenti effettuati, con con- seguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rim- borso dei crediti maturati dai consumatori.

Sul fronte del servizio idrico, di recente l’AGCM si è già pronunciata su alcune pratiche scorrette messe in atto nella for- nitura di acqua: lo scorso mese di gennaio l’Autorità ha infatti stabilito una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro nei confronti di ACEA Ato 2, GORI (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi. Le imprese dovranno inoltre comunicare all’AGCM le modifiche appor- tate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.

È stato infatti riconosciuto che non ve- nivano eseguite le letture periodiche dei contatori, non veniva rispettata la periodi- cità della fatturazione, era minacciato il distacco immediato dell’utenza, e inoltre si rilevavano gravi carenze nella gestione dei reclami. In sintesi un vero e proprio abuso in danno dei diritti dei consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interes- sate, con la collaborazione del Nucleo spe- ciale antitrust del Corpo della guardia di finanza. In ogni istruttoria, ha spiegato l’AGCM, sono emerse condotte contrarie al codice del consumo. Pratiche particolar- mente pesanti nei confronti dei consuma- tori sono state rilevate specialmente nel- l’accertamento e nella fatturazione dei consumi: « mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisi- zione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata ef- fettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fat- ture di questo genere – prosegue l’AGCM – alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il di- stacco dell’utenza ». Sono pratiche che hanno carattere aggressivo, prosegue l’Au- torità, perché finiscono per condizionare il consumatore e spingono per ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi oppure dovuti, ma con tempi e modi diversi. Tutto questo da parte di im- prese che hanno « un’importante leva com- merciale come la minaccia di interrompere il servizio ».

Tali sanzioni però, oltre a non salva- guardare pienamente gli utenti dal rischio della possibile traslazione dell’onere de- rivante dalle sanzioni stesse sul costo dei servizi erogati, non comportano alcuna sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse in conseguenza di pratiche giudicate scorrette dalla stessa Autorità, né tanto meno danno diritto a rimborsi automatici di quanto indebita- mente corrisposto.

Il 6 ottobre 2015 sono state approvate diverse mozioni sul tema delle maxi-bol- lette: alla mozione capostipite, a firma del proponente della presente proposta di legge e sottoscritta anche da rappresentanti dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Lega nord, Area popolare, Fratelli d’Italia, Scelta civica e Democrazia solidale-Centro democratico, sono stati abbinati ulteriori testi depositati sul medesimo argomento dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, Lega nord, Scelta civica e Partito democratico. A seguito della discussione, il Governo ha assunto una serie di impegni precisi. L’Esecutivo si è impegnato, per quanto di competenza, a intervenire per assicurare, da parte degli operatori del settore, una moratoria sulle maxi-bollette derivanti da conguagli supe- riori a due anni, finché le autorità non abbiano completato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice del con- sumo. Il Governo ha assunto inoltre l’im- pegno, anche attraverso un intervento le- gislativo, di stabilire che, in caso di con- dotta illegittima da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli con- siderati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati con l’autolettura o questi siano stati letti a distanza, e che gli stessi ricevano tempestivamente il rim- borso delle somme eventualmente già ver- sate, ma non dovute.

La presente proposta di legge consegue a quanto già stabilito dalla stessa AGCM e a quanto definito a livello europeo in tema di pratiche scorrette messe in atto nella fornitura di servizi. La proposta di legge, composta da un unico articolo, al comma 1 definisce come pratica commerciale con- traria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, l’e- missione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nell’ambito dei con- tratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.

Il codice del consumo riconosce espres- samente come fondamentale il diritto al- l’esercizio delle pratiche commerciali se- condo princìpi di buona fede, correttezza e lealtà. Con il recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, sulle prati- che commerciali sleali, si è infatti provve- duto a introdurre nel nostro ordinamento una nuova disciplina di applicazione inter- settoriale volta a coprire, con un decalogo di divieti specifici, una serie di condotte commerciali degli operatori, tanto diffuse quanto – alla luce della nuova normativa –

scorrette. La collocazione sistematica delle norme di recepimento – articoli da 18 a 27 del codice del consumo – denota chiara- mente l’intenzione del legislatore, ossia l’introduzione di una serie di indicazioni di carattere generale che possano trovare ap- plicazione con riferimento all’intero atto di consumo nel suo aspetto dinamico: a) nella fase del primo contatto commerciale; b) nella fase della comunicazione commer- ciale; c) nella fase propriamente negoziale (che coinvolge anche la fase della trattativa precontrattuale); d) nella fase dell’esecu- zione del contratto.

È evidente dunque come l’emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a pe- riodi maggiori di due anni costituisca, nei fatti, una pratica commerciale contraria ai princìpi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presup- pone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di cor- rettezza facendo ricadere sull’utente la gra- vosità di un onere derivante da un proprio errore. L’obbligo di correttezza e di buona fede si concretizza infatti nell’obbligo per ciascun operatore di proteggere i consuma- tori da comportamenti scorretti, non sol- tanto sleali, ma anche negligenti.

Al comma 2 si stabilisce che l’inseri- mento nella fattura dell’intimazione di pa- gamento immediato della somma a congua- glio costituisce pratica commerciale aggres- siva, in quanto la minaccia di distacco può esercitare un indebito condizionamento sulla volontà dell’utente, alterandone la li- bera capacità di valutazione.

Il comma 3 prevede che, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, i consumatori hanno diritto alla sospensione del pagamento, in pendenza di accertamenti da parte della competente autorità di regolazione, fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice del consumo.

Il comma 4 dispone che, qualora le autorità competenti accertino comporta- menti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, gli utenti lesi da tali comportamenti non siano obbligati al pagamento delle fat- ture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al paga- mento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente co- municato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano ope- ranti sistemi di telelettura. Il comma 5 consente di derogare alla durata biennale massima dei periodi di conguaglio con clausola specificamente approvata per iscritto dall’utente. In tali casi non è co- munque ammessa l’applicazione di inte- ressi. Il comma 6 reca disposizioni concer- nenti i rimborsi di pagamenti non dovuti. Il comma 7 consente il pagamento rateale del conguaglio. Il comma 8 attribuisce all’Au- torità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di definire misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori ga- rantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

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3 Commenti

  1. come ci si deve comportare quindi se arriva richiesta di pagamento ACEA con conguaglio di 5 anni di 11.000 euro?
    Ho scritto e non mi ha risposto nessuno, lunedi scade bolletta chiedo rateizzazione (ma sul totale) o faccio pagamento in acconto (ma la cifra chi me la dice?)

  2. Ho ricevuto oggi 28 settembre 2019 una bolletta Edison gas di un Rivarolo aprile 2016 a agosto2017 di 233 euro .e un altra di 500 euro relativa al ricarcolo settembre 2017 a giugno 2019…devo pagarle cosa devo fare a chi rivolgermi??

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