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Vanno dichiarati i redditi da attività illecite?

14 Dicembre 2017 | Autore:
Vanno dichiarati i redditi da attività illecite?

Anche i soldi percepiti da attività illecite come lo spaccio di uno spinello o la vendita di materiale contraffatto o da pirateria deve rientrare nella dichiarazione dei redditi.

Hai venduto sottobanco ad alcune persone fidate una serie di orologi contraffatti e di magliette che riproducono, in tutto e per tutto, il marchio di una ditta famosa. Ti sei fatto pagare la masterizzazione di una serie di dvd originali contenenti software per computer e giochi per playstation. Hai ottenuto un bonifico per un intervento su una pay-tv necessario a sbloccare le protezioni e guardare le trasmissioni anche senza la scheda originale. Tutte queste attività – non c’è bisogno che te lo diciamo noi – sono illecite, come lo è anche, ad esempio, l’attività dello spacciatore che vende uno spinello. Si differenziano per la gravità e le sanzioni applicate al colpevole, ma oltre all’illecito penale una cosa le accomuna: l’evasione fiscale. Anche se può sembrarti inverosimile, i soldi da attività illecite vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate come quelli provenienti dal normale lavoro. Quindi, se il fisco vede sul tuo conto corrente un bonifico può chiederti chiarimenti e, se non sarai in grado di fornire valide giustificazioni documentali in merito alla provenienza e all’attività lavorativa da cui questa disponibilità economica proviene, eviterai forse il procedimento penale ma non certo la sanzione tributaria. Anche i redditi illeciti vanno dichiarati e, se non sai in che modo, te lo spiegheremo in questo breve articolo.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha, di recente, diffuso un Manuale operativo contro l’evasione e le frodi fiscali. All’interno del vademecum viene ricordato che i proventi da fatti, atti o attività illecite civili, penali o amministrative vanno sempre tassati in quanto classificabili tra i redditi “legali” indicati dal testo unico delle imposte sui redditi [1]. Ma non sono tanto le fiamme gialle a dirlo quanto la stessa legge e, in particolare, una disposizione del 2006 [2] a norma della quale i proventi illeciti non classificabili nelle categorie di reddito indicate dal Tuir devono, comunque, essere considerati «redditi diversi» e sono soggetti a tassazione. L’unica eccezione scatta quando il contribuente ha perso il possesso del patrimonio a seguito di un sequestro o di una confisca e sempreché l’esecuzione di tale misura  sia intervenuta nello stesso periodo d’imposta in cui le somme sono state “guadagnate”: se infatti il provvedimento dovesse arrivare negli anni successivi, il contribuente – incapace, per ovvie ragioni, di prevederlo in anticipo – non sfuggirebbe alla sanzione per non aver dichiarato, nel relativo periodo di imposta, i soldi guadagnati in modo illecito.

Insomma, una cosa è l’illecito in sé, una cosa la percezione dei soldi che comunque va sempre dichiarata al fisco e su cui bisogna pagare le tasse. Ma allora bisogna emettere fattura o rilasciare lo scontrino? Proprio così (tutto dipende dal regime fiscale del contribuente). E, se questo non ti basta, sappi che dovrai anche applicare l’Iva. Infatti, come già chiarito in passato dalla Cassazione [3],  «per il principio di neutralità fiscale dell’Iva se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente e illecitamente, non vi è distinzione tra operazioni lecite e illecite, potendosi al più escludere il tributo per le operazioni vietate in assoluto».

Se vanno tassate le attività del pusher, non stanno meglio le prostitute. Anche per queste scatta l’obbligo della dichiarazione dei redditi. Le escort devono pagare le tasse ha detto l’anno scorso la Suprema Corte in una sentenza che ha fatto discutere [4] perché ha messo fine a una leggenda metropolitana che voleva le candide lucciole ben disposte a dichiarare i soldi all’erario ma incapaci di farlo perché non sarebbe stato istituito il “codice attività” relativo ai propri servizi. Ebbene, secondo la Corte suprema, i proventi dell’esercizio dell’attività di prostituzione non vanno qualificati come «redditi di impresa» ma quali «redditi diversi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare» [5].

E per chi si fa scoprire dalla polizia a consumare un rapporto in auto? Niente paura: gli atti osceni in luogo pubblico sono stati ormai depenalizzati. Ma occhio, perché ora scatta una multa assai più pesante: da 5.000 a 50.000 euro.

note

[1] Art. 6 Tuir.

[2] Dl n. 248/2006.

[3] Cass. sent. n. 3550/2002 e n. 24471/2006.

[4] Cass. sent. n. 22413 del 4.11.2016.

[5] Ai sensi degli artt.6 e 67 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602.

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1 Commento

  1. Difatti, la prostituzione in Italia è già tassata; questo ai sensi dell’articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con le Sentenze n. 10578/2011, 18030/2013, 7206/2016, 15596/2016 e 22413/2016. Il Codice relativo è 96.09.09 “Altre attività di servizio per la persona non classificabili altrove”.
    Cosa aspettano i sex workers ad aprire la partita IVA e pagare le tasse in merito?

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