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Sito escort: in che limiti può essere aperto in Italia?

20 Gennaio 2018 | Autore:
Sito escort: in che limiti può essere aperto in Italia?

Vorrei mettere online un sito escort con la mia società italiana. È possibile, oppure devo aprire una società all’estero?

Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, un sito che raccolga le inserzioni pubblicitarie delle escort non è illegale. Tuttavia, l’attività del lettore dovrà limitarsi semplicemente a mettere a disposizione dell’utenza uno spazio pubblicitario; nulla più. Deve comportarsi come un giornale che pubblica annunci e inserzioni. Se, infatti, dovesse intromettersi con l’attività dei clienti, favorendo la diffusione degli annunci, la visibilità, oppure curandone il contenuto, incorrerà nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Lo stesso accadrà, ovviamente, qualora dovesse fungere da intermediario tra escort e clienti.

In conclusione, dovrà offrire un servizio asettico e neutrale.

A tal proposito, si riportano alcune sentenze della Corte di Cassazione, tutte inerenti alla pubblicizzazione delle prestazioni di chi esercita la prostituzione e quasi tutte richiamate dalla fondamentale sentenza 19 novembre 2015, n. 45898.

– Il limite tra l’attività lecita e l’attività illecita deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimento di una qualche attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scopo sia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o comunque causale – l’appetibilità dei servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da parte di chi eserciti la prostituzione (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45898/15, depositata il 19 novembre);

– “rientra nella attività di favoreggiamento della prostituzione, penalmente sanzionata, non ogni comportamento che sia idoneo a rendere un servizio in favore di chi eserciti la prostituzione, ma solamente quella attività che oggettivamente comporti un aiuto all’esercizio stesso dei meretricio”(Cassazione, Sez. III penale, 21 settembre 2012, n. 36595);

– “non integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione a mezzo stampa di cui all’art. 3 della, legge n. 75 del 1958, la condotta di chi si limiti alla raccolta ed alla successiva pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su un giornale ovvero su di un sito web, di persone che si offrono per incontri sessuali a pagamento, trattandosi di attività del tutto svincolata dal meretricio da tali persone esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione di un servizio e non anche l’intermediazione tra chi si prostituisce e il cliente” (Cassazione, Sez. III penale, 25 novembre 2014, n. 4898);

– “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito internet, pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi” (Cassazione, Sez. III penale, 2 febbraio 2012, n. 4443);

– “Appare pertanto chiaro quale sia, in tema di pubblicizzazione delle prestazione di chi eserciti la prostituzione, il limite fra l’attività, lecita, di mera informazione resa al pubblico attraverso mezzi di comunicazione sociale della esistenza di determinati soggetti disposti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, e l’attività, illecita, di favoreggiamento della prostituzione; siffatto limite è ravvisabile nella realizzazione di un quid pluris rispetto al mero trasferimento della informazione, consistente, a titolo esemplificativo, nella ideazione e redazione del contenuto della inserzione e non nella semplice ricezione di un contenuto già da altri confezionato e trasmissione di esso per la pubblicazione; nella realizzazione delle immagini destinate a corredare l’inserzione pubblicitaria o nella scelta di quelle ritenute più idonee allo specifico fine; il predetto limite deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimento, in altre parole, di una qualche attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scopo sia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o, comunque, causale – la appetibilità del servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da chi eserciti la prostituzione. Infatti, nel momento in cui l’attività cessa di essere meramente informativa ma viene consapevolmente indirizzata all’incremento dei potenziale mercimonio delle prestazioni sessuali, cessa di essere un servizio reso alla singola persona che esercita la detta attività ma decampa verso quella di favoreggiamento del mercato dei sesso.” (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 7 aprile – 19 novembre 2015, n. 45898).

Con sentenza n. 20384 del 13.05.2013 la Corte di Cassazione si è ancora pronunciata per l’esclusione di responsabilità penale in capo a chi si occupi di gestire la mera pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in favore di soggetti dediti abitualmente alla prostituzione, e ciò qualora il servizio offerto non ecceda le normali tariffe previste per tale tipologia di attività pubblicitaria. “muovendo dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro … la Corte ha ritenuto di individuare il discrimen fra lecito e illecito nel passaggio da una prestazione di servizi cd. ordinari a quella che potremmo definire come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato“. Se il servizio dovesse essere offerto a prezzi molto alti, si tratterebbe di un vero e proprio sfruttamento della prostituzione.

Per quanto riguarda le note legali da indicare sul portale, è bene specificare che:

– il sito fornisce esclusivamente degli spazi per annunci pubblicitari e non ha nessun ulteriore rapporto con gli inserzionisti e le attività che essi compiono;

– il sito non svolge alcuna attività di intermediazione tra gli inserzionisti (le escort) e i soggetti terzi (i clienti) che dovessero venire in contatto tramite gli annunci presenti sul portale;

– il sito non è un’agenzia, né è in alcun modo coinvolto nelle attività esercitate dalle accompagnatrici, escort, trans, gigolò e qualunque altro inserzionista che abbia acquistato uno spazio pubblicitario sul sito.

È inoltre necessario predisporre un regolamento che gli inserzionisti devono rispettare nella pubblicazione degli annunci, nel quale indicare i contenuti vietati (ad esempio quelli pedopornografici, quelli violenti o a sfondo razziale), e che gli utenti devono poter visionare; proprio per questo, è bene specificare che il sito non garantisce sulla veridicità del contenuto degli annunci, che non ha alcuna responsabilità sul buon esito delle trattative tra inserzionisti e soggetti terzi, così come è altrettanto esente da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da finalità illecite delle pubblicazioni, nonché da usi illegittimi e/o impropri delle pubblicazioni da chiunque effettuati.

Detto ciò, va anche detto che diversi siti che si sono occupati di questo tipo di annunci sono stati indagati dalla magistratura, quasi sempre venendo assolti. Rimane un’attività borderline, in quanto non c’è una legge che esplicitamente si occupi della responsabilità del gestore si siti escort. Dalla giurisprudenza sopra riportata, comunque, parrebbe che l’attività sia lecita, nei limiti e con le modalità tassativamente indicate.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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