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I preti possono candidarsi alle elezioni?

25 Gennaio 2018 | Autore:
I preti possono candidarsi alle elezioni?

Sacerdoti e suore possono iscriversi a partiti politi e fare attività partitico-politica? Possono essere eletti come parlamentari, deputati o senatori?

Quando si tratta di politica siamo abituati a vederne delle belle. Abbiamo assistito alla candidatura di magistrati, attori, comici, pregiudicati, persino pornostar. Ma ancora non abbiamo visto concorrere alle elezioni un sacerdote o una suora. Sicché potrebbe giustamente porsi il dubbio: i preti possono candidarsi? Chissà che faccia farebbe Peppone sapendo che Don Camillo non solo gli ruba le anime dei concittadini ma anche i voti. «Ricordate, nel segreto della cabina elettorale, Dio vi vede» diceva una propaganda cattolica nell’epoca del dopo guerra «Ma Stalin no», ribatteva proprio Don Camillo in una delle storiche pellicole. Era un’epoca in cui l’Italia era un Paese fortemente diviso in due file: i comunisti e la vecchia democrazia cristiana. Oggi invece che le correnti sono svariate e i programmi elettorali finiscono per confondersi gli uni con gli altri c’è solo una certezza: la differenza la fa l’uomo, il candidato. E se il paesino dovesse avere fiducia nel proprio parroco, potrebbe chiedergli di rappresentarlo in Parlamento? Vediamo cosa dice la legge.

Quando abbiamo a che fare con le questioni riguardanti la chiesa cattolica non c’è solo da considerare il diritto italiano, ma anche quello canonico ossia l’insieme delle norme giuridiche formulate dalla chiesa stessa. La legge dello Stato è libera ovviamente di regolare gli affari di casa propria, ma se questi interferiscono con la religione è necessario che vi sia un raccordo tra i due ordinamenti, cosa che non sempre succede. Non è detto, infatti, che quel che è consentito dall’uno lo sia anche per l’altro. Si pensi al divorzio, ritenuto lecito dalla legge italiana ma non da quella cattolica. Si pensi anche all’annullamento del matrimonio che, secondo la Cassazione, può essere chiesto non al più tardi di tre anni di convivenza, limite che invece non sussiste per il tribunale ecclesiastico. Ha quindi poco senso stabilire se una determinata condotta è lecita o vietata per la legge se poi l’ordinamento canonico prevede diversamente. Vediamo allora cosa dicono le leggi dello Stato italiano e quelle dello Stato pontificio in merito alla possibilità per i preti di candidarsi alle elezioni.

In base al diritto costituzionale italiano, anche gli ecclesiastici possono candidarsi al parlamento italiano. Ciò si deduce dal fatto che non c’è alcuna norma che espressamente lo esclude. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di deputato o senatore sono ben altre e non contemplano la figura dei preti o delle suore.

In particolare non sono eleggibili: i deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle Giunte provinciali; i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; i capi di Gabinetto dei Ministri; il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna; il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche ; i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Non sono eleggibili inoltre:

  • coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempi menti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
  • i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al pro- fitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
  • i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Insomma, il nostro diritto costituzionale tratta, almeno ai fini della candidatura alle elezioni, i preti al pari di tutti gli altri cittadini italiani e, pertanto, non è impossibile che, per la legge italiana, un parroco si candidi nelle liste di un partito e venga anche eletto.

Vediamo invece cosa dice il codice del diritto canonico. In base alle norme della chiesa cattolica, è espressamente vietato a un sacerdote fare attività politica partitica e, di conseguenza, candidarsi alle elezioni [1]. Questo però non significa che, se lo facesse, l’eventuale candidatura o addirittura l’elezione sarebbe nulla. L’unica conseguenza è che il parroco verrebbe sospeso, non potrebbe cioè più esercitare il suo ministero. Non verrebbe – per usare un termine mondano – “radiato” per sempre; potrebbe riprendere a fare il prete una volta cessata l’attività politica. Insomma, dai a Dio quel che è di Dio, e a Cesare quel che è di Cesare. Ma se proprio vuoi fare entrambe le cose, sappi che non è possibile.

Il fatto che preti e suore non possano candidarsi non vuol però dire che non possa schierarsi politicamente  e neanche possano suggerire ai propri fedeli un candidato piuttosto che un altro. Questa attività è pienamente libera e non comporta alcuna sospensione dalla carica.

note

[1] Can. 287 – §1. I chierici favoriscano sempre in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia fondate sulla giustizia.

§2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune.

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1 Commento

  1. Se i preti o le suore partecipassero alla vita politica sarebbe il massimo, il parroco nella lista di DX, il curato nella lista di SX, e il dibattito politico sul pulpito parrocchiale nella messa cantata

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