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Foto minorenni nude su internet: è reato vederle?

3 Febbraio 2018 | Autore:
Foto minorenni nude su internet: è reato vederle?

Un mese fa navigavo su un sito per adulti perfettamente legale ma ho visionato un video di una ragazza di 17 anni, credo ritratta in atteggiamenti intimi. Non ho scaricato nulla né tantomeno condiviso. Ho cercato su Google il nome di questa ragazza, riportato nel video e sono stato indirizzato da un link ad una piattaforma a me sconosciuta, dove in maniera illegale (Anonib) erano postate foto di ragazze a loro insaputa presumo. È reato l’aver solo cercato questa ragazza ed averla trovata su questa piattaforma?

Prima di rispondere al quesito, è bene premettere che la legge prevede che sia considerata e punita come reato sia la condotta di chi assiste ad “esibizioni o spettacoli pornografici” in cui siano coinvolti minori degli anni 18, sia di chi si procuri materiale pornografico realizzato con l’impiego di minori degli anni 18.

La prima condotta è punita dall’art. 600-ter comma 6 cod. pen. (pornografia minorile) con la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa da € 1500 ad € 6000. La norma indica chiaramente che per “esibizioni o spettacoli” si intende qualunque rappresentazione, con ogni mezzo, di minori coinvolti in attività sessuali esplicite: vi può quindi rientrare anche la condotta di chi, come il lettore, si limiti a visionare fotografie, video o altro materiale online ritraente minorenni in atteggiamenti sessuali espliciti.

Quanto invece alla seconda ipotesi (detenzione di materiale pornografico), l’art. 600-quater cod. pen. prevede una pena fino a tre anni di reclusione, con multa minima pari ad € 1549.

Questa norma, tuttavia, subordina esplicitamente la punibilità al fatto che chi si procuri il materiale pedopornografico lo abbia fatto “consapevolmente”.

Se l’art. 600-quater c.p.p. è più esplicito nello stabilire la punibilità solo di chi sia procurato il materiale consapevolmente, entrambi i reati esposti sono comunque punibili soltanto a titolo di “dolo” e non anche di “colpa”: di conseguenza un’eventuale condanna penale richiede in entrambi i casi la prova che la condotta dell’assistere ad esibizioni o del procurarsi materiale pornografico ritraente minori sia consapevole e non frutto di colpa o errore.

Nel caso specifico, qualora il lettore dovesse essere identificato come visitatore delle pagine contenenti materiale pedopornografico, il rischio di subire conseguenze penali sarebbe concreto solo sevi fosse la prova che quando questi ha ricercato su Google il nome della ragazza era consapevole della minore età di costei: solo in questo caso, infatti, gli si potrebbe contestare che lui, pur conoscendo la minore età della donna, ha consapevolmente cercato online del materiale, pur potendo prevedere che si trattasse di materiale pornografico.

Viceversa, se non vi fosse questa prova (molto difficile, comunque, da ottenere) nulla potrebbe essere rimproverato al lettore.

Tutto ciò, ovviamente, riguarda la possibilità che questi possa subire una condanna all’esito di un procedimento penale. Quanto invece al rischio che il lettore, qualora identificato comevisitatore di quelle pagine possa essere indagato per reati in materia di pedopornografia, tale rischio è senza dubbio sussistente: la sola consultazione, anche per errore, di tali pagine implica inevitabilmente il rischio di essere identificati come visitatori e, quindi, di subire accertamenti da parte di eventuali autorità giudiziarie o organi di polizia.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Andrea Iurato

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