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Se denuncio un ricatto si viene a sapere?

11 Febbraio 2018 | Autore:
Se denuncio un ricatto si viene a sapere?

Se denuncio un ricatto si viene a sapere oppure è possibile denunciare in anonimato chi commette il reato?

Di fronte ad un torto o all’abuso da parte di una persona ci si chiede se sia possibile o meno denunciare il ricatto rimanendo anonimi. Il problema potrebbe porsi in caso di eventuali vendette o situazioni imbarazzanti che potrebbero porre la vittima nella condizione di preferire la rinuncia a far valere i propri diritti piuttosto che azionarsi innanzi alle competenti autorità. Insomma, il problema è: se denuncio un ricatto si viene a sapere?

Quando si procede ad una denuncia, ad una querela o ad un esposto davanti alle forze dell’ordine è obbligatorio fornire le proprie generalità e sottoscrivere il verbale davanti alla polizia. È un obbligo previsto dalla legge che solo in casi eccezionali ammette come prova l’utilizzo di documenti anonimi. Lo scopo principale è quello di garantire al presunto colpevole il diritto di difesa, poiché in caso di anonimato non potrebbe, ad esempio, procedere per calunnia qualora il denunciante fosse stato in malafede.
Esistono tuttavia alcune ipotesi in cui è possibile denunciare situazioni di irregolarità senza necessariamente fornire nome e cognome. Vediamo insieme come denunciare un ricatto in maniera anonima.

Cosa si intende per ricatto

Quando parliamo di ricatto facciamo riferimento a tutte quelle ipotesi di estorsione messe in atto soprattutto da organizzazioni criminali, delinquenti e gente senza scrupoli. Un esempio fra tutti potrebbe essere la richiesta del pizzo agli imprenditori di una determinata area, oppure l’estorsione di denaro per non diffondere una certa notizia. In linee generali può capitare a chiunque di essere vittima di un ricatto a prescindere dal ruolo che si riveste nella società, dal tipo di lavoro o dalle circostanze.

Si ha ricatto quando per l’adempimento di un dovere d’ufficio si chiedono tangenti in cambio (in questo caso si parla di concussione), ma anche se si obbliga una persona a dare soldi per ottenere un beneficio che non esiste (potremmo trovarci nell’ambito della truffa).

Le modalità con cui un ricatto può avvenire sono molteplici ma le caratteristiche alla base della condotta sono:

  • la coazione morale, ovverosia la costrizione psicologica da parte di un soggetto nei confronti della vittima,
  • il perseguimento di un profitto illecito, che può essere costituito da denaro, favori, vantaggi sociali, prestazioni sessuali o lavorative, ecc.

La coazione morale avviene con una serie di minacce che inducono il destinatario delle stesse a soddisfare le richieste del ricattatore. La vittima deve trovarsi in una situazione in cui è impossibile rinunciare ed è costretta ad adempiere per non subire conseguenze negative. Un’ipotesi frequente avviene sul posto di lavoro quando il datore fa firmare, in sede di stipula del contratto, le ”dimissioni in bianco” e se ne serve per impedire al dipendente di avvalersi dei suoi diritti oppure per scoraggiare una donna a rimanere incinta. Sempre nell’ambito del lavoro dipendente, si ha ricatto quando il datore consegna una busta paga più bassa di quella dovuta, minacciando che, in caso di mancata accettazione, dovrà licenziare il personale per crisi aziendale.

Altre ipotesi di ricatto avvengono nel mondo dei vip dove paparazzi senza scrupoli estorcono somme di denaro per impedire la diffusione di foto che potrebbero compromettere la reputazione di un personaggio pubblico. Casi di ricatto si possono avere in politica nei confronti di funzionari pubblici e addirittura nella vita privata quando viene commesso un illecito e si impedisce a qualcuno di denunciare il fatto. Da ultimo anche il mondo del web è ricco di esempi di ricatto che celano, nella maggioranza dei fatti, crimini come truffe, cyberbullismo, pedopornografia e body shaming (la pubblicazione di foto che ritraggono il corpo nudo di una persona).

Differenza fra ricatto e timore reverenziale

Non sempre la soggezione psicologica è perseguibile penalmente o configura una delle numerose ipotesi di ricatto. Esistono infatti contesti in cui il semplice timore che si nutre verso una persona non può essere considerato alla pari di una sottomissione morale senza vie di scampo. Facciamo un esempio per spiegare la differenza fra coazione morale e timore reverenziale.

Tizio, noto personaggio politico, viene paparazzato sulle spiagge di una famosa località balneare in compagnia di una giovane donna. Lui, nella società, rappresenta una persona dalla condotta irreprensibile, un soggetto a cui molti si ispirano per onestà e fiducia. Le foto con quella donna (per quanto siano innocue), qualora fossero pubblicate su una rivista di gossip, potrebbero minare la sua reputazione soprattutto in prossimità di una campagna elettorale. Tizio, con la paura che gli scatti vengano ceduti al miglior offerente, contatta il paparazzo e offre a costui una somma di denaro per l’acquisto delle stesse foto. In questo caso non c’è alcuna minaccia nè verbale nè fisica, ma Tizio conosce la temerarietà del paparazzo e teme per la diffusione di immagini che lo ritraggono nella vita privata. Nell’esempio non si ha coazione morale, ma semplice timore reverenziale non supportato dalla presenza di una condotta biasimevole messa in atto dal fotografo.

Al contrario, Tizio potrebbe trovarsi minacciato dallo stesso paparazzo che avverte sull’imminente pubblicazione delle foto qualora non ci sia una contro-offerta da parte del primo. Tizio si troverebbe con le spalle al muro ed è costretto ad offrire un’ingente somma di denaro per impedire la pubblicazione degli scatti. In questo caso si è in presenza di un vero e proprio ricatto poiché per ottenere un profitto illecito (estorsione del denaro) si procede mediante una condotta coercitiva (minacce).
La differenza fra ricatto e semplice timore spesse volte è labile poiché basta davvero poco per trasformare la semplice paura in una condizione psicologica di pura soggezione.

Perché non si può denunciare anonimamente

Il codice di procedura penale [1] impedisce l’acquisizione di documenti anonimi da parte delle forze dell’ordine e del pubblico ministero. Il perché è presto detto in quanto chi denuncia si assume la responsabilità delle dichiarazioni contenute nei verbali di querela e negli esposti. Per il cittadino onesto può sembrare ingiusto non poter denunciare in maniera anonima, soprattutto qualora abbia paura di eventuali ritorsioni: molte volte è capitato che qualcuno sia stato costretto a ritirare una querela proprio a seguito delle minacce. Ma se fosse permesso sempre e comunque di denunciare in forma anonima ci troveremo in una situazione confusionale e potremmo addirittura denunciare quel vicino di casa che ci sta tanto antipatico.

Per scongiurare queste ipotesi e garantire il diritto di difesa a chi viene accusato ingiustamente della commissione di un reato, chi subisce una denuncia ingiusta può a sua volta denunciare per calunnia se il denunciante e in malafede.
Quando si presenta una denuncia è compito del pubblico ministero esercitare l’azione penale e fare luce sui fatti dichiarati dal denunciante e per farlo si serve dell’aiuto della polizia giudiziaria che avrà il compito di raccogliere le prove e le testimonianze. Nonostante le indagini siano coperte dal segreto istruttorio [2] quasi sempre giornali e programmi televisivi riescono a diffondere informazioni di ogni genere. A maggior ragione se si tratta di personaggi di spicco o di reati di particolare gravità.

Se dalle indagini il Pubblico Ministero reputa insufficienti le prove raccolte oppure infondata la notizia di reato [3], egli procede con la richiesta di archiviazione. Il GUP, se lo riterrà necessario, accoglierà la richiesta e dichiarerà definitivamente concluse le indagini.
Qualora la denuncia sia stata alla mercé dei mass media, la reputazione del denunciato è fortemente compromessa e quest’ultimo vivrebbe in una condizione di forte stress psicologico. Potrebbe trovarsi improvvisamente emarginato dalla società, abbandonato dalla famiglia o potrebbe aver perso delle chance per la sua carriera professionale. In questo caso il denunciato ha tutto il diritto di presentare una contro denuncia per calunnia chiedendo addirittura il risarcimento del danno da lesione per la reputazione.

Quando è possibile denunciare anonimamente un ricatto

Tuttavia esistono casi sporadici in cui è possibile denunciare in forma anonima comportamenti compiuti da alcuni soggetti e che configurano le ipotesi di ricatto appena descritte. Vediamo insieme quali sono.

1) La denuncia anonima del dipendente nei confronti dell’azienda: si tratta di alcune irregolarità che si possono verificare sul posto di lavoro. Nel caso del ricatto potrebbe essere la condotta ingiustificata del datore di lavoro che minaccia il licenziamento se il lavoratore non esegue specifiche mansioni non previste per contratto o fuori dalle proprie competenze. Può essere anche l’esempio della donna lavoratrice a cui vengano richiesti favori sessuali per mantenere il posto di lavoro o quando si minaccia la mancata regolarizzazione del rapporto per il dipendente che lavora in nero. La denuncia anonima può essere presentata all’Ispettorato Provinciale del Lavoro che avvierà le dovute indagini per accertare l’illecito all’interno dell’azienda.

2) Sempre nel comparto del lavoro, da qualche anno a questa parte si parla di whistleblowing (letteralmente ”soffiata”) per tutte quelle volte in cui il dipendente pubblico segnala illeciti come corruzione, peculato, concussione realizzati all’interno di un ufficio della pubblica amministrazione. La legge [4] tutela parzialmente il dipendente poiché in concomitanza dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del denunciato si fa assoluto divieto di rivelare l’identità del denunciante. Salvo il consenso di quest’ultimo.
Proprio l’anno scorso il Governo ha esteso l’obbligo di dotarsi di sistemi di whistleblowing anche a specifiche aziende private, in modo tale da favorire la denuncia anonima delle violazioni commesse sul posto di lavoro, da segnalare al proprio datore [5].

3) Negli ultimi anni si è assistito ad una controtendenza. È vero che il Pubblico Ministero non può utilizzare in alcun modo una denuncia anonima, ma secondo la Cassazione [6] è possibile avviare le indagini anche quando si riceve una segnalazione anonima. Infatti il PM, qualora si trovi dinnanzi ad un’ipotesi di reato molto grave, non solo può accertare la fondatezza della denuncia, ma addirittura procedere con il sequestro dei beni oggetto del reato.
Si potrebbe quindi ipoteticamente denunciare una persona che chiede enormi somme di denaro per non diffondere il video di un rapporto sessuale consenziente procedendo con una lettera anonima inviata alla polizia giudiziale. La richiesta di anonimato potrebbe essere supportata dalla necessità di mantenere nascosta l’identità del soggetto ritratto nel video ed il sequestro del telefono sarebbe addirittura giustificato dalla fondatezza del reato.

4) Infine uno strumento molto potente è dato da alcuni programmi televisivi a carattere informativo che consentono di fare delle segnalazioni anonime senza riferire alcun dato identificativo. Pur non trattandosi di un mezzo riconosciuto dalla legge, molti servizi televisivi sono stati il punto di inizio di indagini ben più importanti poiché sono gli stessi giornalisti ad indagare sul caso.

Come si viene a sapere se denuncio un ricatto

Se denuncio un ricatto, anche in maniera anonima, è possibile che si venga a sapere chi è stato?
Se l’invio di una lettera anonima può far partire le indagini nei confronti di un soggetto che ha commesso un ricatto, è possibile che egli abbia un’idea di chi possa essere stato ad effettuare la segnalazione, soprattutto qualora la vittima sia una sola. Quando si ha ”la coda di paglia” è facile capire chi potrebbe essere il denunciante e strutturare la propria difesa su queste presunzioni.

In realtà, secondo la legge, la fase delle indagine dovrebbe essere coperta dal segreto istruttorio e l’indagato può venire a conoscenza di un procedimento nei suoi confronti solo quando riceverà l’avviso di garanzia. Però molto spesso la fuga di notizie avviene senza problemi mentre è diritto di chi ne faccia richiesta accedere al registro delle notizie di reato [7].

Cosa succede quando si denuncia anonimamente un ricatto

Posto che l’orientamento giuridico attuale ha alleggerito molto il divieto perentorio della legge sull’utilizzo delle denunce anonime (da parte del Pubblico Ministero per l’avvio delle indagini), qualora la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero decidano di procedere, gli scenari potrebbero essere i seguenti.

  • le prove raccolte sono sufficienti per procedere con il rinvio al giudizio del denunciato. L’atto di rinvio a giudizio apre il processo davanti al giudice che deciderà o meno sulla colpevolezza dell’imputato. L’avvocato della difesa potrebbe adottare una linea difensiva basata sull’anonimato della denuncia e sulla necessità dell’imputato di avvalersi del diritto di difesa. Il ricatto potrebbe derivare da una vendetta o essere la conseguenza di una condotta posta in essere dal denunciante. In questo caso il giudice potrebbe tener conto di tali circostanze per commisurare la pena da infliggere all’imputato.
  • le prove raccolte sono sufficienti per intentare un processo, ma per ottenere ulteriore ristoro è necessario che la vittima del presunto ricatto si costituisca parte civile. Infatti per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni il denunciante deve esporsi nel processo e fornire le generalità per l’accredito della somma di denaro stabilita dal giudice. Qualora si voglia rimanere anonimi si potrebbe rinunciare ad un diritto riconosciuto sia dalla legge civile che dalla legge penale.
  • le prove raccolte inducono il PM a ritenere infondata la notizia di reato. In questo caso egli stesso potrebbe avviare un procedimento per calunnia contro ignoti e raccogliere prove sufficienti per individuare l’autore della denuncia. A maggior ragione qualora il denunciato venga a conoscenza delle indagini nei suoi confronti tramite mezzi di comunicazione di massa.

Denunciare un ricatto è un diritto riconosciuto dalla legge, che prevede termini perentori per esporre querela ed esposti alla Polizia Giudiziaria o al tribunale. I termini vanno da tre mesi fino a sei mesi per alcuni reati di grave entità e sono perentori, ovverosia non prorogabili a favore della vittima. Se si è in buona fede la denuncia in forma anonima non serve, a meno che non si ha paura di ritorsioni da parte dei parenti o dei prossimi congiunti del denunciato.

note

Autore immagine: 123rf com

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