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Quali tipi di matrimonio sono riconosciuti?

3 Marzo 2018 | Autore:
Quali tipi di matrimonio sono riconosciuti?

Canonico, civile, acattolico, solo religioso, di coscienza: ecco i riti per potersi sposare in Italia, i documenti richiesti e le conseguenze giuridiche.

Volete sposarvi? Avete l’imbarazzo della scelta sul tipo di rito con cui celebrare le vostre nozze, anche se sarebbe sempre meglio decidere secondo la propria coscienza e le proprie credenze. Ad ogni modo, qualunque esse siano, chi sente il bisogno di andare oltre la convivenza e di sigillare il rapporto di coppia con un vincolo più impegnativo deve sapere quali tipi di matrimonio sono riconosciuti in Italia secondo l’ordinamento giuridico e quello canonico.

La maggior parte delle persone che si chiedono quali tipi di matrimonio sono riconosciuti pensa a due opzioni: l’unione civile e l’unione religiosa. Cioè in Comune o in chiesa. In realtà esistono altre opzioni, alcune a metà strada tra quelle due, altre poco praticate al giorno d’oggi.

Facciamo, allora, un ripasso a quali tipi di matrimonio sono riconosciuti e ai documenti da presentare in ogni caso.

Il matrimonio concordatario

È quello che tutti chiamano «sposarsi in chiesa». Il matrimonio concordatario è quello celebrato da un ministro della Chiesa cattolica e davanti alla comunità. Ha effetti anche giuridici in quanto il celebrante è riconosciuto come ufficiale di stato civile. Quindi, il matrimonio concordatario viene riconosciuto sia come sacramento sia come contratto, purché venga trascritto nell’apposito registro.

Il suo nome deriva dal Concordato lateranense sottoscritto dallo Stato e dalla Santa Sede.

Matrimonio concordatario: quali documenti bisogna presentare?

Gli sposi che, tra i vari tipi di matrimonio, hanno scelto quello concordatario, cioè in chiesa, devono presentare al proprio parroco (ad entrambi se risiedono in luoghi diversi) questi documenti:

  • certificati di nascita;
  • certificati di residenza;
  • certificati di cittadinanza;
  • certificati di battesimo;
  • certificati di cresima;
  • certificato di «Stato libero ecclesiastico» attestante che i richiedenti non abbiano già contratto matrimonio secondo il rito religioso (quindi che non siano già sposati, separati o divorziati dopo le nozze in chiesa. Tale requisito non viene richiesto per i vedovi). Questo documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato davanti al parroco (non vale barare);
  • attestato di partecipazione al corso prematrimoniale obbligatorio;
  • nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.

Matrimonio concordatario: come funzionano le pubblicazioni?

L’avrete visto e sentito in qualche film: poco prima di pronunciare il fatidico «sì», il celebrante chiede all’assemblea: «Se c’è qualcuno a conoscenza di qualche impedimento per la celebrazione di questo matrimonio, parli ora o taccia per sempre». È il momento in cui i genitori degli sposi sentono sudorazione elevata e salivazione azzerata e pregano Iddio perché nessun bambino si faccia avanti dicendo: «Papà, perché ti sposi con quella?»

Questa formula viene sostituita con le cosiddette pubblicazioni. Qualche settimana prima della celebrazione del matrimonio concordatario (ma lo stesso succede per quello civile) il parroco di uno dei due sposi rilascia la richiesta di pubblicazioni al Comune. In pratica, e per dirla in modo estremamente semplice: «Si avvisa il pubblico che Tizio e Tizia stanno per sposarsi». Così, se qualcuno ha qualcosa da dire in contrario, può farsi avanti senza aspettare il momento più critico e creare inutili imbarazzi.

Per il matrimonio concordatario è previsto un regime di doppia pubblicazione per 8 giorni:

  • pubblicazioni civili presso la Casa Comunale previste dal codice civile;
  • pubblicazioni ecclesiastiche da affiggersi alle porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse).

Se l’ufficiale di stato civile scopre qualche impedimento alla celebrazione del matrimonio, può rifiutare le pubblicazioni. In caso contrario, rilascia il certificato di nulla osta al.

Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco, il quale rilascia documento del «consenso religioso», confermando la data delle nozze.

In assenza delle pubblicazioni, il matrimonio concordatario potrà comunque essere trascritto nei registri di stato civile, ma prima della trascrizione l’ufficiale dovrà verificare l’inesistenza di impedimenti acquisendo i documenti necessari ed affiggendo un avviso contenente le generalità degli sposi, la data e il luogo in cui è avvenuta la celebrazione ed il nome del ministro di culto che ha celebrato. Questo avviso rimarrà affisso per 10 giorni consecutivi entro i quali possono essere fatte le opposizioni previste dal codice civile.

Matrimonio concordatario: come si fa?

Di solito, il matrimonio concordatario viene celebrato nella parrocchia di uno dei due sposi (più frequentemente in quella di lei). Se per qualsiasi motivo lo si volesse celebrare in una chiesa diversa, il parroco che ha svolto la pratica delle nozze dà licenza all’altro parroco trasmettendo l’attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal comune.

Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti spiega agli sposi e ai testimoni gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile.

Il sacerdote redige poi l’atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell’atto di matrimonio, il sacerdote le raccoglie nell’atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

L’atto di matrimonio deve contenere:

  • il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
  • la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
  • il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
  • l’attestazione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
  • le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
  • il nome e il cognome dell’Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
  • le generalità dei testimoni.

Matrimonio concordatario: quando ha effetti civili?

Il parroco della chiesa in cui è stato celebrato il matrimonio concordatario deve inviare uno degli originali dell’atto insieme alla richiesta di trascrizione all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il luogo di celebrazione, non oltre 5 giorni dalle avvenute nozze.

Se l’atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l’ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell’avvenuta trascrizione, con l’indicazione della data in cui è stata effettuata e degli estremi dell’atto.

Il parroco annota sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e la conserva nell’archivio parrocchiale.

Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell’ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

Matrimonio concordatario: quando non ha effetti civili?

Ci sono dei casi in cui il matrimonio religioso non può produrre gli effetti civili e non può essere trascritto. Questo succede quando:

  • gli sposi non hanno l’età richiesta dalla legge (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);
  • uno degli sposi è interdetto per infermità di mente;
  • tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili;
  • sussistono impedimenti derivanti da delitto;
  • sussistono impedimenti derivanti da affinità in linea retta.

Tuttavia, anche in presenza di un impedimento inderogabile, il matrimonio può essere trascritto (e, quindi, avere effetti civili) quando l’azione di nullità o di annullamento prevista dalla legge civile non possa essere più promossa.

Il matrimonio solo religioso

Questo è un caso abbastanza insolito ma che rientra, comunque, tra i vari tipi di matrimonio riconosciuti. Si tratta del matrimonio solo religioso, scelto da chi non vuole lo stato civile da coniugato ma desidera che l’unione sia benedetta da Dio e celebrata davanti alla comunità cristiana. Sebbene i cittadini italiani siano tenuti a regolarizzare la propria posizione con effetti civili, ci sono alcuni casi motivati in cui può essere rilasciata un’autorizzazione al matrimonio solo religioso.

Ad ogni modo, questo matrimonio ha solo effetti per la Chiesa cattolica e non per lo Stato.

Ci sono due modi in cui può essere celebrato il matrimonio solo religioso:

  • con la celebrazione della Messa: è, in tutto e per tutto, uguale al matrimonio canonico tranne che per la lettura degli articoli del Codice civile;
  • senza la celebrazione della Messa ma con la sola liturgia della Parola ed il rito nuziale.

Giusto perché non manchi alcuna opzione, è possibile celebrare un matrimonio senza Messa (quindi con il solo rito nuziale e, eventualmente, la lettura di qualche passaggio del Vangelo o della Bibbia) e chiedere che le nozze producano effetti civili.

Il matrimonio civile

Tra i vari tipi di matrimonio riconosciuti c’è anche il matrimonio civile, cioè quello che, di norma, viene celebrato in Comune o in altri luoghi previsti dal regolamento comunale, e viene officiato dal sindaco, da un assessore o da una persona delegata.

Il rito civile è un atto pubblico che produce effetti unicamente nell’ordinamento giuridico ed è disciplinato dalla legge. Richiede certe formalità, una su tutte le pubblicazioni del matrimonio sul sito Internet del Comune. Delle pubblicazioni si occupa l’ufficiale dello stato civile dopo aver accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Matrimonio civile: come si fa?

L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura di alcuni articoli del Codice civile, gli stessi che vengono letti agli sposi durante il matrimonio concordatario. Nello specifico, si tratta degli articoli:

  • 143, sui diritti e i doveri reciproci dei coniugi;
  • 144, sulle questioni inerenti l’indirizzo della vita familiare e la residenza di famiglia;
  • 147, sul dovere di entrambi verso i figli.

Quindi, gli sposi manifestano pubblicamente di volersi prendere in marito e moglie e vengono dichiarati formalmente uniti in matrimonio. Se i contraenti lo desiderano, possono aggiungere ulteriori dichiarazioni sulla scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni, nonché il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio.

Il matrimonio acattolico

Un altro tipo di matrimonio riconosciuto in Italia è il matrimonio acattolico. Come facile intuire dal nome, viene celebrato da un ministro di culto non cattolico (ad esempio ebreo, metodista, ecc.) di fede ammessa nello Stato. L’unione ha gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di certe condizioni, tra cui la trascrizione nei registri dello stato civile.

La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni e l’atto di matrimonio dovrà essere inviato all’ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione per la trascrizione negli appositi registri.

Il matrimonio di coscienza

Infine, tra i tipi di matrimonio riconosciuti in Italia esiste anche il matrimonio di coscienza. Raramente si viene a sapere di una di queste unioni, se non altro perché, per definizione, restano segrete.

Il matrimonio di coscienza, infatti, è un’unione canonica qualificata come eccezionale, tant’è che dev’essere preventivamente autorizzata dal vescovo. È sempre il prelato ad autorizzare, eventualmente, la sua trascrizione nel registro dello stato civile.

In pratica, il matrimonio di coscienza viene scelto da chi vuole la benedizione di un ministro della Chiesa ma non desidera che si sappia che è sposato. Ecco perché viene celebrato in segreto. Si devono dare, comunque, alcune circostanze imposte dal Diritto Canonico e cioè:

  • che ci sia una grave ed urgente causa;
  • che ci sia la possibilità di svolgere prima del matrimonio le dovute indagini per sapere se, comunque, i due richiedenti possono sposarsi;
  • che della celebrazione conservino il segreto il vescovo, il celebrante, gli sposi ed i testimoni.

L’obbligo di conservare il segreto – si legge ancora sul Codice di Diritto Canonico – cessa per il vescovo se dalla sua osservanza incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio.

Il matrimonio di coscienza viene annotato solo nello speciale registro conservato nell’archivio segreto della Curia. A meno che, come detto, il vescovo autorizzi la trascrizione nel registro dello stato civile.

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