Diritto e Fisco | Articoli

Sito annunci escort: quand’è favoreggiamento prostituzione

3 Marzo 2018 | Autore:
Sito annunci escort: quand’è favoreggiamento prostituzione

Vorrei aprire un sito web di annunci per escort. A quali implicazioni legali posso andare incontro? Quali limiti non devo superare per non rientrare nel cosiddetto “favoreggiamento”. Ad esempio: gli annunci possono fare chiaro riferimento a tipologie di prestazioni sessuali, a compensi economici ed altro o devono rimanere sul generico? L’annuncio verrebbe interamente compilato dalla escort ed io mi limiterei ad un lavoro di eventuale “censura” nel caso difoto particolarmente spinte. Gli eventuali “limiti” sono legati alla società che possiede il sito o a dove si trova il sito? Posso aggirare il problema se il sito si trova fisicamente in un Paese straniero oppure dovrei anche avere una società straniera?

Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, un sito che raccolga le inserzioni pubblicitarie delle escort non è illegale. Tuttavia, l’attività del lettore dovrà limitarsi semplicemente a mettere a disposizione dell’utenza uno spazio pubblicitario; nulla più. Questi deve comportarsi come un giornale che pubblica annunci e inserzioni. Se, infatti, dovesse intromettersi con l’attività dei clienti, favorendo la diffusione degli annunci, lavisibilità, oppure curandone il contenuto, incorrerà nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Lostesso accadrà, ovviamente, qualora il lettore dovesse fungere da intermediario tra escort e clienti. In conclusione,dovrà offrire un servizio asettico e neutrale.

A tal proposito, si riportano alcune sentenze della Corte di Cassazione, tutte inerenti alla pubblicizzazione delle prestazioni di chi esercita la prostituzione e quasi tutte richiamate dalla fondamentale sentenza 19novembre 2015, n. 45898.

– “Il limite tra l’attività lecita e l’attività illecita deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimentodi una qualche attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scoposia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o comunque causale –l’appetibilità dei servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, daparte di chi eserciti la prostituzione” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45898/15, depositata il 19 novembre);

– “Per la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione mediante inserzioni pubblicitarie,la semplice condotta di inserzione su un quotidiano di donne che si offrono per incontri sessuali non è sufficiente: occorre che vengano compiute altre attività finalizzate ad agevolare la prostituzione onderendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con in maggior numero di clienti (comel’interessamento di chi effettui le inserzioni a pubblicare le foto delle donne da contattare, ovvero il farsottoporre le stesse a servizi fotografici erotici)” (Cassazione, sezione penale, sentenza n. 91215/2015);

– “rientra nella attività di favoreggiamento della prostituzione, penalmente sanzionata, non ognicomportamento che sia idoneo a rendere un servizio in favore di chi eserciti la prostituzione, ma solamentequella attività che oggettivamente comporti un aiuto all’esercizio stesso dei meretricio”(Cassazione, Sez. III penale, 21 settembre 2012, n. 36595);

– “non integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione a mezzo stampa di cui all’art. 3 della, leggen. 75 del 1958, la condotta di chi si limiti alla raccolta ed alla successiva pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su un giornale ovvero su di un sito web, di persone che si offrono per incontri sessuali apagamento, trattandosi di attività del tutto svincolata dal meretricio da tali persone esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione di un servizio e non anche l’intermediazione tra chi si prostituisce eil cliente” (Cassazione, Sez. III penale, 25 novembre 2014, n. 4898);

– “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito internet, pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi” (Cassazione, Sez. III penale, 2 febbraio 2012, n. 4443);

– “Appare pertanto chiaro quale sia, in tema di pubblicizzazione delle prestazione di chi eserciti laprostituzione, il limite fra l’attività, lecita, di mera informazione resa al pubblico attraverso mezzi dicomunicazione sociale della esistenza di determinati soggetti disposti ad offrire prestazioni sessuali apagamento, e l’attività, illecita, di favoreggiamento della prostituzione; siffatto limite è ravvisabile nella realizzazione di un quid pluris rispetto al mero trasferimento della informazione, consistente, a titolo esemplificativo, nella ideazione e redazione del contenuto della inserzione e non nella semplice ricezione di un contenuto già da altri confezionato e trasmissione di esso per la pubblicazione; nella realizzazione delle immagini destinate a corredare l’inserzione pubblicitaria o nella scelta di quelle ritenute più idonee allo specifico fine; il predetto limite deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimento, in altreparole, di una qualche attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scopo sia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o, comunque,causale – la appetibilità del servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da chi eserciti la prostituzione. Infatti, nel momento in cui l’attività cessa di essere meramente informativa ma viene consapevolmente indirizzata all’incremento dei potenziale mercimonio delleprestazioni sessuali, cessa di essere un servizio reso alla singola persona che esercita la detta attività ma decampa verso quella di favoreggiamento del mercato dei sesso.” (Corte di Cassazione, Sezione III Penale,sentenza 7 aprile – 19 novembre 2015, n. 45898).

– “La pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata “come un normale servizio in favore della persona”. Tale giudizio è stato confermato dalla sentenza, sempre di questa Sezione, n. 4443 del 12/1/2012, nella cui motivazione si opera una precisazione, nel senso che il reato di favoreggiamento risulta, invece, integrato allorchè alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla personainteressata “si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna… evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitarel’approccio col maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente”. (Cassazione penale, sentenza n. 20384/2013)

Sempre con sentenza n. 20384 del 13.05.2013, la Corte di Cassazione si è ancora pronunciata per l’esclusione di responsabilità penale in capo a chi si occupi di gestire la mera pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in favore di soggetti dediti abitualmente alla prostituzione, e ciò qualora il servizio offerto non ecceda le normali tariffe previste per tale tipologia di attività pubblicitaria. “muovendo dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro … la Corte ha ritenuto di individuare il discrimen fra lecito e illecito nel passaggio da una prestazione di servizi cd. ordinari a quellache potremmo definire come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato“. Se il serviziodovesse essere offerto a prezzi molto alti, si tratterebbe di un vero e proprio sfruttamento della prostituzione.

Per quanto riguarda le note legalida indicare sul portale, è bene specificare che:

– il sito fornisce esclusivamente degli spazi per annunci pubblicitari e non ha nessun ulteriore rapporto con gli inserzionisti e le attività che essi compiono;

– il sito non svolge alcuna attività di intermediazione tra gli inserzionisti (le escort) e i soggetti terzi (iclienti) che dovessero venire in contatto tramite gli annunci presenti sul portale;

– il sito non è un’agenzia, né è in alcun modo coinvolto nelle attività esercitate dalle accompagnatrici, escort, trans, gigolò e qualunque altro inserzionista che abbia acquistato uno spazio pubblicitario sul sito.

È inoltre necessario predisporre un regolamentoche gli inserzionisti devono rispettare nella pubblicazione degli annunci, nel quale indicare i contenuti vietati (ad esempio quelli pedopornografici, quelli violenti o a sfondo razziale), e che gli utenti devono poter visionare; proprio per questo, è bene specificare che il sito non garantisce sulla veridicità del contenuto degli annunci, che non ha alcuna responsabilità sul buon esito delle trattative tra inserzionisti e soggetti terzi, così come è altrettanto esente da qualsiasi responsabilitàeventualmente derivante da finalità illecite delle pubblicazioni, nonché da usi illegittimi e/o impropri delle pubblicazioni da chiunque effettuati. Questi disclaimer, però, non la esenteranno da responsabilità qualora violasse le regole ricordate dalle sentenze della Cassazione sopra citate.

Detto ciò, va anche detto che diversi siti che si sono occupati di questo tipo di annunci sono stati indagati dalla magistratura, quasi sempre venendo assolti. Rimane un’attività borderline, in quanto non c’è una legge che esplicitamente si occupi della responsabilità del gestore di questo tipo di siti internet. Dalla giurisprudenza sopra riportata, comunque, parrebbe che l’attività sia lecita, nei limiti e con le modalità tassativamente indicate.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. E invece per quanto riguarda le recensioni di escort?
    E’ possibile fare un sito web (naturalmente che rientri nella legalità) verticale in questo ambito?

  2. ho letto che contattare le escort per proporre offerte di risalita e top list non è reato dice la cassazione ma sottolineava che le escort erano già iscritte al sito.
    la mia domanda è ma se invece le escort non sono iscritte al sito si può telefonare per proporre l’iscrizione e la realizzazione del semplice annuncio?

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA