L’esperto | Editoriale

Intercettazioni di comunicazioni tra presenti e attività criminosa

9 Aprile 2018 | Autore:
Intercettazioni di comunicazioni tra presenti e attività criminosa

È consentita l’intercettazione di comunicazione tra presenti nel domicilio altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Quello delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, quale mezzo di ricerca della prova, sul quale si imbattono sovente i protagonisti del sistema giudiziario (pubblici ministeri, giudici ed avvocati) al fine di sostenerne o meno l’utilizzabilità in giudizio, è un argomento particolarmente delicato che è stato di recente oggetto di riforma attraverso l’emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017 (“Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82,83, lettere a) b) c) d) ed e), della legge 23 giugno 2017 n. 103).

In particolare, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti più di altre si innesta all’interno di un delicato sistema di garanzie costituzionali poste a tutela di libertà fondamentali, quali quelle previste dagli artt. 14 e 15 della Carta Costituzionale, riferiti, rispettivamente, il primo all’inviolabilità del domicilio ed il secondo all’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra comunicazione.

Intercettazione di comunicazioni tra presenti: di cosa si tratta? 

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti sic et simpliciter è un’attività di captazione occulta del contenuto di comunicazioni tra persone presenti. Seppur avente quale fine, così come l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, quello di acquisire all’insaputa dei soggetti tra i quali si instaura una interlocuzione il contenuto della conversazione, si differenzia sostanzialmente dallo strumento delle intercettazioni telefoniche per concretizzarsi ed esaurirsi all’interno di uno specifico spazio ed alla presenza di soggetti presenti sul luogo della captazione.

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti trova fondamento normativo nell’articolo 266 del codice di procedura penale ed in particolare nel secondo comma dello stesso articolo ove espressamente si sancisce la legittimità dell’intercettazione tra presenti nei procedimenti relativi a determinati reati espressamente indicati dal primo comma dello stesso articolo. Si tratta in particolare di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a cinque anni, delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive, delitti di contrabbando, reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, delitti previsti dall’art. 600 ter (Pornografia minorile), terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies (Adescamento di minorenni), delitti previsti dagli artt. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 515 (Frode nell’esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), e 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) ed il delitto previsto dall’art. 612-bis (Atti persecutori) del codice penale.

Quando è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti?

Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti così come le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, come appena accennato, sono consentite solo in relazione a procedimenti relativi a precise tipologie di reato elencate dal primo comma dell’art. 266 del codice di procedura penale.

Tuttavia, a differenza delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, le operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti necessitano di un’ulteriore presupposto ove venissero effettuate nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale, ovvero nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi. Tale presupposto è rappresentato dal fumus committenti delicti, ossia dal fondato motivo di ritenere che nei luoghi appena menzionati si stia svolgendo l’attività criminosa.

Il presupposto dello svolgimento dell’attività criminosa  

Il legislatore del 1988, al momento dell’emanazione del nuovo codice di procedura penale, consapevole della particolare invasività delle captazioni domiciliari strettamente correlata al concreto rischio di intercettare indiscriminatamente conversazioni private all’interno di luoghi di vita privata e dinamiche familiari ne ha limitato l’acquisizione e la conseguente utilizzabilità solo in presenza di esigenze di giustizia particolarmente rilevanti. Tale necessità è stata garantita attraverso l’imprescindibile presupposto che in luoghi di domicilio o di privata dimora o nelle appartenenze di essi si stia svolgendo l’attività criminosa.

L’obiettivo che il legislatore si è prefissato, oltre ad un necessario bilanciamento tra le esigenze investigative volte alla repressione di determinati reati da un lato e la tutela di libertà fondamentali dell’individuo dall’altro, è stato altresì quello di evitare captazioni di conversazioni calibrate solo ed esclusivamente su una “potenzialità criminale” dei soggetti coinvolti quanto piuttosto sulla fondatezza del sospetto che nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale si stia svolgendo l’attività criminosa.

In sostanza, percorrendo l’iter normativo tracciato ab origine dal legislatore, il Pubblico Ministero prima e l’organo giudicante dopo, attraverso una valutazione prognostica caso per caso devono accertarsi ex ante che gli elementi emersi a seguito delle indagini siano tali da rivestire di verosimiglianza l’ipotesi che in quei luoghi possa essere commessa un’attività criminosa che comunque dovrà essere ricompresa nelle tipologie di reato espressamente indicate dal primo comma dell’art. 266 del codice di procedura penale.

L’utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazioni ambientale non risulta però ancorata al presupposto che in uno specifico luogo domiciliare o di privata dimora sia in corso la flagranza di uno dei reati previsti dall’art. 266 del codice di procedura penale essendo sufficiente che, allo stato delle attività investigative, siano presenti quegli elementi tali da far ritenere verosimile il sospetto che proprio in quei luoghi si stia svolgendo un’attività criminosa.

Avv. Antonio Lamonica Miraglio

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