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Frequentare siti di incontri: si rischia separazione con addebito?

16 Aprile 2018 | Autore:
Frequentare siti di incontri: si rischia separazione con addebito?

Separazione e divorzio: si è responsabili per l’amicizia platonica su internet o qualche messaggio scambiato con una persona mai vista e mai toccata?

Da qualche giorno ti sei iscritto ad alcuni siti di incontri online: hai creato un tuo account e hai iniziato a inviare richieste di contatto. Hai anche scambiato alcuni messaggi con qualche ragazza. Lo hai fatto per curiosità ma anche un po’ per il gusto di conoscere nuove persone e, chi lo sa, avere qualche flirt… sia pure solo virtuale. Sei infatti sposato e non intendi crearti situazioni “parallele”. Non è almeno questo il tuo proposito iniziale. È successo però che, un giorno, hai lasciato il computer aperto e tua moglie ha visto cosa stavi combinando durante le notti davanti al computer da solo. Non starò a raccontare ai lettori cosa è successo in quel momento e quale sia stata la sua reazione (cosa facilmente intuibile): il fatto però che tu stia leggendo questo articolo dimostra che siete arrivati ai ferri corti e ora ti stai chiedendo se a frequentare siti di incontri si rischia la separazione con addebito. Il non aver avuto alcun contatto fisico con nessun’altra donna ti fa sentire rassicurato del fatto che non hai commesso adulterio: il tradimento, a tuo avviso, è ben altro. Tua moglie dice invece di aver perso la fiducia in te e, oltre a non credere alle tue rassicurazioni, non è comunque interessata a proseguire una relazione con chi frequenta piattaforme di dating. Chi dei due ha ragione? La questione è stata decisa proprio qualche ora fa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in questa interessante occasione.

Le conseguenze dell’infedeltà

Sono ormai numerosissimi i siti di incontri online per cercare appuntamenti e relazioni. Non è un’attività illegale, per come facilmente intuibile. Lo sarebbe solo se si trattasse di prostitute: in quel caso, a commettere reato di sfruttamento della prostituzione sarebbe solo il gestore e sempre che non si limiti a mettere a disposizione una piattaforma di condivisione (cosa che di per sé sarebbe lecita), ma promuova gli appuntamenti e dia magari suggerimenti su come acquisire “clienti”. Detto ciò, bisogna chiedersi se l’iscrizione a un normale sito di incontri viola l’obbligo di fedeltà che deve esistere tra coniugi. Come noto il codice civile [2] stabilisce che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà: marito e moglie non possono tradirsi l’un l’altro. L’eventuale adulterio però non costituisce un illecito penale, ma ha solo ricadute sotto il profilo civile: si perde – è questa l’unica conseguenza – il diritto al mantenimento in caso di separazione. Per cui, se a tradire è il coniuge che ha un reddito più basso, questi non può rivendicare l’assegno mensile dall’ex; invece se il fedifrago è il coniuge benestante, per questi non ci sono conseguenze di sorta (visto che, sia con che senza il tradimento avrebbe comunque dovuto versare il mantenimento).

Peraltro ricordiamo che il tradimento non è causa di addebito se questo comportamento non è la causa ma la conseguenza di un’unione già venuta meno perché la comunione morale e materiale tra i coniugi si è già disgregata per altre ragioni (leggi Quando tradire è lecito).

L’amicizia platonica o la conoscenza online sono tradimento?

Occupiamoci ora di comprendere se il cosiddetto «tradimento apparente» è causa di addebito, se cioè il comportamento di chi si limita a chattare con una persona, a scambiarsi messaggi e sia pure foto erotiche possa essere considerato violazione dell’obbligo di fedeltà.

A riguardo la Cassazione ha più volte detto che basta l’aver determinato il semplice sospetto di infedeltà a giustificare la richiesta di separazione con addebito. La relazione platonica che per gli aspetti esteriori con cui è coltivata e l’ambiente ristretto di frequentazione dei coniugi, dà luogo a verosimili sospetti di infedeltà, genera un’offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge che dà diritto a rivolgersi al giudice. Peraltro anche l’infedeltà del coniuge rimasta allo stadio di semplice tentativo, per non essere stata ricambiata da parte del terzo “incomodo”, è causa di addebito.

Detto ciò è facile comprendere come, per l’attuale giurisprudenza, anche la semplice iscrizione a un sito di incontri online può ritenersi un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie.

«La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet», scrive la Cassazione, è «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».

Quindi, chi scopre che il marito o la moglie ha un account su una piattaforma di dating ha diritto a separarsi con addebito a carico dell’altro.

note

[1] Cass. ord. n. 9384/18 del 16.04.2018.

[2] Art. 143 cod. civ.

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1 Commento

  1. Secondo me, la Corte di Cassazione sta chiedendo all’essere umano l’inaudito, fa il processo alle intenzioni, si comporta come l’Inquisizione e le terribili tirannie del secolo scorso guidate da esseri perversi che pretendevano di essere amati e osannati dal popolo pena i campi di lavoro poi divenuti campi di sterminio. Era sufficiente un atteggiamento di freddezza verso Hitler e Stalin per finire in carcere o nei Gulag siberiani. La famiglia oggi è il nuovo gulag dove una fantasia o un desiderio è causa di pene atroci, addebiti per la vita. Così si distrugge la voglia di sposarsi. Desiderio, amore, fiducia non si possono imporre per legge.

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