Diritto e Fisco | Editoriale

Un processo penale va in prescrizione?

26 Aprile 2018 | Autore:
Un processo penale va in prescrizione?

La prescrizione si applica ai reati ed alle pene: quando ed in che modo?

Hai commesso un furto o ti sei appropriato indebitamente di qualcosa nel lontano 2005 e, non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte del tribunale, né della persona offesa, hai paura che prima o poi la giustizia busserà alla tua porta, per cui ti chiedi cosa ti potrà accadere dopo tanti anni e, soprattutto, se devi vivere con l’ansia e la paura per sempre? O sei imputato in un processo che dura da anni, rinviandosi di udienza in udienza, per i più svariati motivi (incompetenza del tribunale, assenza testimoni, astensione dei difensori) e ti chiedi se potrai essere condannato anche dopo così tanti anni? Vediamo insieme se un processo penale (ovvero, per essere più precisi, un reato) va in prescrizione.

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione, civilisticamente, viene definita come una modalità (generale) di estinzione dei diritti, determinata dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare del diritto stesso (che, nel caso di un processo penale, è lo Stato rappresentato dal pubblico ministero) [1]. Che significa in parole ancora più semplici? Potremmo dire che ‘nulla è per sempre’ e che se il titolare di un diritto non lo esercita per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, perde la possibilità di farlo: in effetti, il suo disinteresse verso il suo diritto gli fa perdere la possibilità di farlo valere. Questo discorso non vale, però, per tutti i diritti in quanto ne esistono alcuni che non si prescrivono mai (ed, infatti, sono definiti imprescrittibili), come ad esempio i diritti della personalità (tra i quali, per chiarezza, si annoverano il diritto all’onore, al decoro, all’immagine, alla riservatezza).

Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni; ciò vuol dire che se la legge non dispone diversamente tutti i diritti si prescrivono in questo lasso di tempo. Se, però, la regola è quella di una prescrizione decennale, bisogna sapere che la legge prevede anche termini più brevi (uno, due o cinque anni) e termini più lunghi (venti anni). In questo caso stiamo parlando della prescrizione dei diritti; cosa succede, invece, per i reati? I processi penali vanno in prescrizione?

 La prescrizione penale

L’istituto della prescrizione nasce, oltre che per la tutela di diritti, anche (e soprattutto) per evitare che il cittadino venga sottoposto ad un processo penale infinito e che resti in balia della legge per una vita intera. Possiamo dire, quindi, che la prescrizione, in campo penale, si prefigge principalmente lo scopo di evitare che l’imputato (colui che ha commesso il reato e che per questo sia sottoposto ad un procedimento penale) possa essere sottoposto ad un processo senza limiti di tempo: decorso un certo termine, infatti, il reato dovrà essere dichiarato estinto (per intervenuta prescrizione), a prescindere dall’accertamento giudiziale circa la innocenza o la colpevolezza del soggetto processato [2].

In concreto, se hai commesso un reato decine e decine di anni fa, in linea di massima puoi stare tranquillo, in quanto dovresti riuscire a restare esente da condanna. Usiamo il condizionale perché il termine oltre il quale non potrai più essere processato (o, se il processo è in corso, non potrai più essere condannato) dipende dal tipo di reato e dalla pena prevista dalla legge. Spieghiamoci ancora meglio.

L’istituto della prescrizione (cosiddetta breve) prevede che, decorso un certo limite di tempo (corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore ai sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione), il reato venga dichiarato estinto. A seconda del tipo di reato avremo un diverso termine di prescrizione: più grave è il reato, più alta è la pena prevista, maggiore sarà il termine prescrizione.

Da quando decorre la prescrizione?

La regola generale prevede che il termine di prescrizione decorre:

  • per il reato consumato (cioè il furto nel quale il ladro sia riuscito a scappare con la refurtiva o l’omicidio nel quale l’assassino sia riuscito ad uccidere la vittima), dal giorno della consumazione (ovvero, nel nostro esempio, dal giorno del furto o dell’omicidio);
  • per il reato tentato (cioè il furto nel quale il ladro sia stato fermato prima di uscire dal supermercato o l’omicidio nel quale la vittima sia rimasta in vita) dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole;
  • per il reato permanente (o continuato), dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (il reato permanente è quello che si protrae nel tempo, come i maltrattamenti che permangono per tutto il periodo della convivenza, per cui il termine decorre da quando è terminata la convivenza o, comunque, dal’’ultimo atto di violenza commesso);
  • per determinati reati (maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione, pornografia minorile detenzione di materiale pedopornografico), se commessi nei confronti di minore, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa; oppure, se l’azione penale è stata esercitata precedentemente, dall’acquisizione della notizia di reato [3].

Per esempio, il reato di furto semplice (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), secondo la regola della prescrizione breve, dovrebbe prescriversi in sei anni (fatto commesso nell’aprile 2006, se entro l’aprile 2012 il processo non è iniziato o non si è concluso, il reato è prescritto): ma il calcolo non è così facile e lineare, in quanto bisogna calcolare le interruzioni e le sospensioni della prescrizione (lassi di tempo da aggiungere alla prescrizione breve).

La sospensione della prescrizione

Il corso della prescrizione è sottoposto a delle sospensioni, durante le quali (come dice la parola stessa) il termine è sospeso: questo significa che alla prescrizione breve prevista dalla legge va sommato il periodo nel quale, per legge, la prescrizione è dichiarata sospesa. Spieghiamo quali sono i casi di sospensione della prescrizione e poi facciamo un esempio chiarificatore.

Le sospensioni previste dal nostro codice penale sono le seguenti [4]:

  • autorizzazione a procedere, che comporta che la prescrizione resti sospesa dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
  • deferimento della questione ad altro giudizio, che comporta che la prescrizione sia sospesa sino al giorno in cui viene decisa la questione (la norma è divenuta più specifica, in precedenza si limitava a dichiarare soltanto il deferimento ad altro giudizio);
  • sospensione del procedimento per ragioni di impedimento dei difensori o delle parti ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore (in tali casi l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento);
  • rogatorie all’estero, che comportano che la prescrizione sia sospesa dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria fino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
  • dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado (termine contestuale, entro quindici giorni o entro novanta giorni dalla lettura del dispositivo) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, sino ad un massimo però di un anno e sei mesi;
  • dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

Facciamo un esempio: il difensore, all’udienza fissata per il giorno 14.01.2018, presenta una istanza di legittimo impedimento, il giudice la accoglie e rinvia all’udienza del 14.02.2018 (in questo caso la prescrizione resterà sospesa per trenta giorni che si andranno ad aggiungere al calcolo totale). Se si trattava di furto semplice commesso il 3 dicembre 2016, la prescrizione ordinaria avrebbe determinato l’estinzione del reato per prescrizione il 3 dicembre 2022 (decorsi sei anni), con la sospensione per 30 giorni, il reato si prescriverà il 2 gennaio 2023 (data a cui andrà aggiunto il periodo interruttivo).

Volendo fare un ulteriore esempio, se tra il deposito della sentenza di primo grado di furto semplice e l’udienza in corte di appello decorrono tre anni (e non vi meravigliate, nei grossi tribunali questi tempi sono nella norma), si potrà operare una sospensione della prescrizione di soli 18 mesi (da aggiungere al termine di prescrizione breve di sei anni). Quindi se il furto è stato commesso il 3 dicembre 2016 il reato potrà essere dichiarato prescritto il 3 giugno 2023 (data a cui andrà aggiunto il periodo interruttivo).

L’interruzione della prescrizione

Il termine di prescrizione è interrotto (inizia cioè a decorrere da zero) da diversi atti [4]:

  • sentenza di condanna;
  • decreto di condanna;
  • ordinanza che applica le misure cautelari personali;
  • ordinanza di convalida del fermo e dell’arresto;
  • interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
  • interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (questa parte è stata aggiunta con la riforma);
  • richiesta di rinvio a giudizio;
  • provvedimento di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
  • decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
  • ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • decreto che dispone il giudizio immediato;
  • decreto di citazione a giudizio.

Tuttavia in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per esempio, se la pena edittale massima di un reato è di otto anni, il termine di prescrizione comprensivo di interruzione sarà al massimo di anni 10 (otto a cui si aggiunge un quarto); termine massimo a cui (ricordiamolo) vanno comunque aggiunte le ulteriori sospensioni avute.

note

[1] Art. 2934 cod. civ.

[2] Art. 157, co.1 cod. pen.

[3] Art. 158, co. 1 cod. pen.

[4] Art. 159 cod. pen.

[5] Art. 160, cod. pen.

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