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E-commerce: come si fa e come funziona

17 Maggio 2018 | Autore:
E-commerce: come si fa e come funziona

Acquistare e vendere su internet è comodo e vantaggioso. Ma come funziona il commercio online e come si fa e-commerce?

Il commercio online, conosciuto anche come e-commerce, è in continua crescita. La concorrenza su internet consente di risparmiare e di acquistare senza spostarsi da casa: basta avere un computer, una carta ricaricabile o un account Paypal ed il gioco è fatto. In pochi click portiamo a casa vestiti, accessori moda, prodotti tecnologici a prezzi convenienti.
Nonostante acquistare e vendere online possa risultare semplice, per fare e-commerce è necessario rispettare diverse leggi che tutelano il consumatore ed il venditore. Ad esempio è obbligatorio informare l’acquirente, consentire di restituire il prodotto ed ottenere il rimborso, dare la possibilità di contattare il venditore per qualsiasi dubbio. La vendita su internet è aperta a tutti, sia commercianti che privati, ma una serie di regole disciplinano la compravendita di alcuni prodotti per evitare frodi fiscali oppure operazioni rischiose. C’è chi vende un oggetto usato e chi commercializza prodotti fatti a mano, ma in tutti i casi è bene conoscere le norme che disciplinano il commercio online.
Ma come si fa e come funziona l’e-commerce? Vediamo insieme gli aspetti più importanti del mercato online.

Come si fa e-commerce?

Un negozio, un’impresa, un libero professionista possono proporre i loro prodotti anche su internet: questo tipo di attività prende il nome di e-commerce, o commercio online, che consiste nella vendita di beni (materiali o immateriali) e servizi di diverso genere.
Per fare e-commerce non è necessaria alcuna autorizzazione [1], però esistono alcuni settori in cui la vendita di beni e servizi su internet può essere soggetta al consenso di alcune autorità. Un esempio sono le attività bancarie, di trading, quelle editoriali, ed esistono casi in cui il giudice può limitare o vietare la vendita per questioni di pubblica sicurezza, difesa nazionale oppure ordine pubblico.

L’e-commerce può essere fatto sia per vendere prodotti al dettaglio, sia per proporre l’acquisto di beni all’ingrosso, ed anche in questo caso non sono necessari adempimenti burocratici. Ovviamente bisogna essere già imprenditori, possedere una partita IVA e, se liberi professionisti, essere iscritti ad un albo.
I prodotti distribuiti con il commercio online si dividono in due categorie:

1) beni materiali. Sono tutti quegli oggetti che saranno spediti al cliente dopo aver ordinato il prodotto. La transazione può avvenire online, mediante bonifico bancario o in contrassegno, ma per la consegna del bene è necessaria l’intermediazione di un corriere espresso;

2) beni immateriali. Un esempio sono i software per PC, le app, l’acquisto dei biglietti per i servizi di trasporto, i libri digitali, i brani musicali, i film e tutto ciò che può essere visualizzato su supporto digitale. Il cliente paga il prodotto e può usufruirne immediatamente tramite download o con codici di accesso. Tra i servizi rientrano anche le consulenze professionali: un avvocato può fornire supporto tramite web, ma non può assistere il cliente in sede processuale servendosi dell’interazione di un computer [2].

Quali sono i vantaggi del commercio elettronico?

I pro ed i contro dell’e-commerce riguardano sia l’imprenditore che i clienti.
Le imprese possono:

  1. – risparmiare sui costi di gestione tipici di un negozio (affitto di un magazzino, assunzione di commessi, consumo di energia elettrica);
  2. – avere più clienti, magari sparsi in tutto il mondo;
  3. – sfruttare la pubblicità fatta dagli stessi clienti sui social network (i cosiddetti feedback).

I consumatori, invece:

  1. – possono comprare in ogni momento (anche di notte) ed in qualsiasi luogo;
  2. – risparmiano sul prezzo di ciascun bene, non gravato dalle spese supportate dall’impresa;
  3. – possono visionare i prodotti in tranquillità, scegliendo come e quando comprare;
  4. – sono maggiormente tutelati se pagano con sistemi come Paypal, che permette di aprire controversie con il venditore per ottenere il rimborso.

Come si utilizza l’e-commerce?

La compravendita di prodotti online può avvantaggiare sia professionisti, sia imprese e consumatori. Un’azienda può sfruttare l’e-commerce per trovare fornitori, anche stranieri, e usufruire dei sistemi di logistica per ottimizzare i tempi di consegna. L’e-commerce tra professionisti assume il nome di business to business, o B2B e coinvolge una stretta cerchia di persone in grado di sostenere transazioni economiche medio alte. Si parla di compravendite nell’ordine di migliaia di euro, e alla base vengono stipulati contratti particolari per tutelare acquirenti e fornitori. Come i contratti di licenza d’uso di un marchio o i contratti di franchising, quelli di affiliazione e, da ultimo, i contratti di logistica.

Il consumatore usa internet per diversi scopi, ed attraverso la navigazione esprime preferenze per specifici ambiti. Può essere interessato al settore dell’abbigliameno o a quello della tecnologia (si informa su siti specifici, mette “mi piace” ai post) e con le preferenze offre un aiuto per incanalare la pubblicità promossa dall’imprenditore. Attraverso una serie di algoritmi presenti su internet le pubblicità visualizzate sui vari siti corrisponderanno agli interessi del consumatore che sarà invogliato a visitare un negozio online per acquistare i prodotti. L’e-commerce tra imprenditori e consumatori assume il nome di business to consumer, o B2C ed ha le caratteristiche di essere:

  1. – diretto, il consumatore interagisce direttamente con l’azienda;
  2. – versatile, i metodi di pagamento sono diversi e strutturati a seconda delle esigenze dei clienti;
  3. – efficace, il cliente ottiene ciò che desidera in poco tempo.

L’e-commerce può avvenire anche:

  1. – tra consumatori (consumer to consumer, o C2C) che utilizzano una piattaforma per proporre oggetti in disuso o prodotti fatti a mano. La compravendita è disciplinata dalle regole previste dai gestori del portale;
  2. – tra consumatori e imprese (consumer to business, o C2B). È l’esempio delle aste su Ebay promosse da alcune aziende;
  3. – tra pubblica amministrazione ed aziende o cittadini, che hanno la possibilità di interagire con l’ente per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche (pagamento di imposte, di diritti di segreteria, per visure catastali e camerali, ecc).

Quali sono le norme che regolano l’e-commerce?

Nonostante il commercio online sia in continua evoluzione, le leggi che disciplinano l’e-commerce sono pochissime ed è necessario fare spesso riferimento alle norme del codice civile. Il Codice del Consumo prevede i contratti a distanza [3] ed un decreto specifico promuove la libera circolazione dei beni nel commercio elettronico [4]. Esistono norme che regolamentano l’uso della moneta elettronica [5], la validità della PEC come raccomandata [6], mentre per il regime fiscale trovano applicazione le regole in tema di IVA e dichiarazione di redditi diversi (per chi vende occasionalmente prodotti su internet). La legislazione fiscale applicata varia a seconda della sede legale dichiarata dell’azienda.

Dal commercio elettronico sono escluse alcune attività, tra cui:

  1. – la compravendita di beni immobili, ad esclusione delle locazioni (un esempio sono gli affitti di case vacanza su AirBnB);
  2. – le attività che richiedono l’intervento di organi giurisdizionali o pubblici ufficiali (notai);
  3. – i giochi d’azzardo, le scommesse sportive ed i giochi di fortuna, disciplinati da normative specifiche.

Come sono i contratti di e-commerce?

Quando si acquista online la transazione è efficace, proprio come avviene quando si va al negozio. Sul sito dove si compra online è possibile prendere visione delle condizioni generali di vendita o dei “Termini e Condizioni” che si trovano spesso nella sezione dedicata alle informazioni sull’azienda. Il venditore deve fare in modo che l’utente possa accedere facilmente a questi dati, anche adottando il sistema del “point & click”, ossia rendendo valida la transazione solo qualora il consumatore abbia accettato (con spunta) i termini e le condizioni. Il “point & click” è considerato come accettazione dell’offerta, un po’ come la firma che viene apposta alla stipula di un contratto.

Chi fa e-commerce deve attenersi agli obblighi di informazione necessari per:

  1. – identificare l’azienda che vende, o il professionista che propone i suoi servizi;
  2. – contattare i responsabili per la risoluzione di qualsiasi dubbio;
  3. – conoscere le modalità di reso e di rimborso;
  4. – utilizzare secondo legge i servizi concessi in licenza.

Se non si rispettano gli obblighi di informazione si è passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro.

Ulteriori obblighi riguardano:

  • – le caratteristiche fisiche o tecniche del bene o del servizio;
  • – il prezzo del prodotto già compreso d’IVA;
  • – il costo della spedizione a carico dell’acquirente;
  • – modalità di acquisto e di pagamento;
  • – eventuali codici di condotta;
  • – modalità per presentare reclami.

Proprio per i reclami, tutti i siti di e-commerce devono indicare la via da seguire in caso di controversie tra venditore e compratore. Per le controversie che sorgono tra imprenditori e consumatori residenti in Stati diversi, esiste una piattaforma europea che ne facilita la risoluzione.

La conclusione della vendita su un sito e-commerce avviene in questo modo:

1) il negozio online propone la vendita di beni o servizi, descrivendo le caratteristiche dei prodotti, il relativo prezzo, costi di spedizione e modalità di pagamento;

2) l’utente interessato visita il negozio e prende visione dei prodotti offerti, inserendoli in una lista virtuale (la lista dei desideri o, in alternativa, il carrello);

3) al momento del pagamento all’utente viene chiesto di identificarsi, anche mediante registrazione sul sito. Egli deve inserire dati anagrafici e dati relativi al sistema di pagamento scelto e prima di procedere con l’acquisto viene invitato ad accettare i “termini e le condizioni” del venditore (point & click);

4) per concludere la transazione il cliente dovrà cliccare un pulsante che, in maniera inequivocabile, deve riguardare il pagamento finale (sul pulsane può esserci scritto “paga adesso” o “effettua il pagamento”);

5) il venditore avviserà l’utente per e-mail, sms o notifica quando l’ordine sarà spedito, informandolo eventualmente sul nome dell’azienda che effettuerà le consegne.

Esistono altre due modalità con cui il contratto telematico si considera concluso: mediante accettazione del venditore (è il caso delle aste su Ebay) oppure attraverso lo scambio di e-mail. Se si opta per le e-mail, il contratto si considera concluso quando chi fa una proposta (di vendita o di acquisto) ha conoscenza dell’accettazione della controparte.
A prescindere dalla modalità con cui avviene la compravendita, il venditore deve inoltrare al compratore una “ricevuta dell’ordine”, ossia un documento che contiene il numero di prodotti acquistati, il tipo di pagamento e le condizioni contrattuali adottate, informazioni sul recesso ed i costi di consegna.

Come si fa la pubblicità dell’e-commerce?

Per pubblicità si intendono le comunicazioni a carattere commerciale, quindi le offerte promosse dal negozio online. Secondo la legge [7], quando si fa pubblicità è necessario specificare che si tratta di una comunicazione commerciale, indicando la persona fisica o la società per cui si effettua tale comunicazione. Ciò avviene quando si inoltrano e-mail o si utilizzano blog di utenti terzi come vetrina pubblicitaria. Inoltre, per inviare messaggi promozionali a cadenza regolare è obbligatorio che il destinatario abbia prestato il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali. Per cui se Tizio vuole pubblicizzare il proprio negozio online attraverso e-mail o comprando spazi pubblicitari su internet, deve attenersi a queste disposizioni per non incorrere in sanzioni pecuniarie.

I consumatori possono invece utilizzare i c.d. “registri negativi”, di cui ogni Stato dell’UE deve dotarsi per consentire agli interessati di potersi iscrivere ed esprimere l’intenzione di non voler ricevere comunicazioni di carattere commerciale.
Il professionista che fa consulenze telematiche, può fare pubblicità attenendosi alle regole di deontologia professionale, svolgendo la propria attività in maniera trasparente e leale.

Come funziona l’e-commerce sui siti stranieri?

Internet consente di acquistare prodotti anche da negozi non italiani, che magari si trovano a migliaia di chilometri da casa. I problemi che possono sorgere in questo caso riguardano le leggi da applicare per rendere valida la transazione economica e riconoscere ai clienti tutti quei diritti appena elencati (informazione, recesso, rimborso, ecc).
La disciplina che si applica fa riferimento al diritto internazionale privato che ciascuno Stato prevede all’interno del proprio ordinamento.
Per conoscere le leggi applicate è importante capire la nazionalità del negozio online su cui si effettua l’acquisto: spesso quest’ultima si desume dai suffissi che seguono il dominio (ossia il nome del sito: .com, .uk, .it) ma non sempre è possibile evincere chiaramente lo Stato dove ha sede l’e-commerce. Sicuramente, per stabilire quali norme applicare, la legge [8] individua come sede quella in cui l’azienda svolge attività economica, quindi eventualmente la sede legale. Un buon modo per conoscere lo Stato di appartenenza potrebbe essere quello indicato nella sezione “termini e condizioni”, all’interno del quale il venditore dovrà indicare la sede dell’attività ed il foro competente per eventuali controversie.

Quali sono i metodi di pagamento utilizzati dagli e-commerce?

L’acquisto dei prodotti online può avvenire in diversi modi. I più tradizionali sono con l’utilizzo della carta di credito (o di una carta prepagata) e le transazioni effettuate con Paypal. In entrambi i casi il pagamento è immediato, ma per concludere l’acquisto l’utente dovrà rilasciare alcuni dati in riferimento alla titolarità della carta o dell’account Paypal. Queste procedure avvengono, nella maggior parte dei casi, servendosi di sistemi criptati che impediscono il furto dei dati bancari e l’utilizzo improprio delle carte di credito clonate.
I metodi di pagamento indiretti, che avvengono senza l’ausilio di internet si chiamano off-line: è l’esempio del contrassegno, del bonifico bancario o postale, oppure dell’accredito su carte prepagate. Le credenziali bancarie e postali vengono comunicate dal venditore per telefono, e-mail o sms e nella maggior parte dei casi sono utilizzati per transazioni di un certo tenore e per disincentivare truffe di vario genere.

In entrambi i casi il livello di sicurezza è garantito, perché i pagamenti avvengono previo inserimento di password (conosciute solo dall’acquirente) o servendosi dei soli dati utili per l’accredito della somma di denaro. Chi paga con Paypal riceve una comunicazione e-mail che avvisa dell’avvenuto pagamento indicando importo e nome dell’azienda che ha beneficiato della transazione.

note

[1] Art. 6 D. Lgs. n. 70 del 09.04.2003

[2] Art. 1 D. Lgs. n. 70 del 09.04.2003

[3] Artt. 50 e ss del D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005

[4] D. Lgs. n. 70 del 09.04.2003

[5] D.Lgs. 45/2012 Attuazione della Dir.CE 2009/110

[6] DM 2.11.2005

[7] art. 8 D.Lgs. n. 70 del 09.04.2003

[8] Considerando n. 19 Dir. 2000/31/CEE

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