Diritto e Fisco | Articoli

Chat e giochi erotici con minorenne: fin quando non è reato?

9 Giugno 2018 | Autore:
Chat e giochi erotici con minorenne: fin quando non è reato?

Un mio amico, 36 anni, conosce una ragazza di 17 su una chat. I due si scambiano qualche messaggio hot, lui le dice anche di togliere i pantaloni. Accennano più che altro per gioco (soprattutto lei) alla possibilità di vedersi. Lei chiede di scambiarsi i contatti facebook, lui le da il suo, quello che da lei si rivela finto. Lui dice di smettere, perchè lei è in effetti molto piccola. Spaventato dal fatto che stesse facendo qualcosa di illegale dice di aver scherzato sulla sua età. Alla fine la ragazza si dichiara essere in realtà un uomo, e dice che sta andando dai carabinieri a denunciare il fatto. In caso la denuncia fosse avvenuta cosa rischia il mio amico? Tecnicamente non ha fatto nulla di illegale credo.

In effetti non si ravvedono profili di illiceità penale nella condotta descritta. In Italia, la soglia della rilevanza penale dei reati a sfondo sessuale è di 14 anni per gli atti sessuali con minorenne e per la corruzione di minorenne, aumentata a 16 anni solamente se ci siano particolari rapporti con la vittima. La soglia è di 18 anni nel caso di prostituzione, di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico: nel primo caso, occorrerebbe il mercimonio, cioè il pagamento a fronte dell’atto sessuale; nel secondo (pornografia minorile) e nel terzo (detenzione materiale pedopornografico), invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che non incorre in reato chi diffonde o tiene per sé immagini pedopornografiche che gli siano state offerte dal minore stesso (sentenza del 21 marzo 2016 n. 11675).

Per cui, i delitti di produzione, cessione, ecc…, di materiale pedopornografico sono punibili solo quando il materiale sia stato realizzato attraverso l’utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi. In sostanza sono esclusi i cosiddetti selfie dalla punibilità. Quindi, anche se quelle immagini fossero state divulgate, non si incorrerebbe in reato. Ma dal quesito pare di capire che nel caso prospettato non ci sia stato nemmeno lo scambio di foto.

L’unica ipotesi di reato che maggiormente si potrebbe avvicinare a quanto narrato è quella di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) che punisce il comportamento di chiunque carpisca la fiducia di un minore di sedici anni attraverso artifici, lusinghe e minacce, anche mediante l’utilizzo di internet, al fine di compiere, fra gli altri, i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. In effetti, l’età dichiarata dalla minore è superiore al limite di legge (sedici), ma la legge (art. 609-sexies c.p.) dice che l’ignoranza dell’età della persona offesa non scusa, a meno che non fosse un’ignoranza inevitabile. Orbene, via chat sicuramente non è facile capire l’età di una persona; il compito, tuttavia, diventa molto più agevole vedendo foto o altre immagini. Da quello che il lettore sostiene sembra di capire che, ad un certo punto, il suo amico si è reso conto che la ragazza fosse più piccola di quanto dicesse, e per questo ha interrotto i contatti.

La norma da ultimo citata non punisce qualsiasi forma di adescamento, anche se realizzato con artifici, lusinghe e minacce, ma soltanto l’adescamento che sia finalizzato alla commissione di reati sessuali. La prova dell’adescamento, però, andrebbe fornita dalla vittima, vittima che a quanto pare non ci sia, visto che dietro il falso profilo si celava un uomo. Sarebbe infatti importante effettuare un rigoroso accertamento del dolo specifico, e cioè del fatto che il colpevole abbia agito allo scopo di commettere uno dei reati sessuali espressamente richiamati dall’art. 609-undecies c.p.

Alla luce di ciò, non si ravvisa alcuna ipotesi di reato concreta.

 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA