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Tassa sulla pubblicità: quando non si paga

11 Giugno 2018 | Autore:
Tassa sulla pubblicità: quando non si paga

Imposta locale su manifesti, insegne, cartelloni pubblicitari, targhe e frecce direzionali: quando bisogna pagare.

Stai per avviare una nuova attività commerciale. Il passaparola sarà certamente il modo più rapido per farti conoscere, accompagnato magari da una po’ di comunicazione su internet e sui social network. Tuttavia non intendi tralasciare neanche la pubblicità tradizionale, quella cioè fatta di volantini e cartelli. Ma, essendo all’inizio e non avendo grandi disponibilità economiche, cerchi i metodi meno costosi. E certamente un peso di cui tenere conto lo ha l’imposta sulle insegne e sui manifesti che dovresti pagare al Comune. Perciò ti chiedi quando non si paga la tassa sulla pubblicità. In questo articolo prenderemo spunto da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone [1] per fornirti alcuni utili chiarimenti.

Volantinaggio: si pagano tasse sulla pubblicità?

Buone notizie per quanto riguarda il volantinaggio: non solo non devi pagare imposte sulla pubblicità, ma non devi neanche chiedere autorizzazioni al Comune per valerti dei giovani che immettono i flyier nelle cassette della posta dei condomini o sui parabrezza delle auto. Esistono delle agenzie che svolgono questa attività a cui devi solo consegnare il materiale pubblicitario (materiale che, a sua volta, puoi far stampare anche tramite numerosi siti internet che propongono prezzi competitivi). 

In caso contrario potrai contattare tu le persone a cui affidare incarichi “a giornata” o per singole ore.

Cartelli su cavalletti a doppia faccia: si pagano tasse sulla pubblicità?

Hai presente quei cartelli pubblicitari stampati su entrambe le facciate e che si reggono in piedi da soli, su un cavalletto, posti di solito sul marciapiede in prossimità dell’entrata del negozio? Sono di solito sorretti da lastre di metallo che ne garantiscono la facile mobilità ma anche la stabilità. Chissà quanti ne avrai visti vicino ai bar, alle pizzerie o alle paninoteche. Ebbene, sui cavalletti bifacciali di dimensioni inferiori a 5 metri non si pagano imposte sulla pubblicità. Secondo la Ctp di Frosinone, infatti, quando questi strumenti di comunicazione sono collocati vicino all’ingresso dell’esercizio commerciale e riportano gli orari di apertura o indicano (con la tradizionale freccia) l’ingresso del negozio, non sono soggetti a imposizione fiscale. Se però il cartello è posto su una strada, il Comune potrebbe – ma non è detto che lo faccia – richiedere la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

Cartelli che indicano la direzione: si pagano tasse sulla pubblicità?

La giurisprudenza più recente esclude l’applicazione della tassa per tutti quei cartelli che non hanno funzione di pubblicizzare un determinato esercizio commerciale, ma servono solo a identificare l’attività come quelli, ad esempio, che servono per dare le indicazioni stradali o che contengono il nome del negozio con una freccia per instradare i passanti. Secondo, ad esempio, la Ctp di Pavia tali insegne, non avendo la valenza di messaggio pubblicitario atto a stimolare il pubblico alla consumazione del bene o alla fruizione del servizio in vendita, ma limitandosi a fornire agli interessati le informazioni per l’individuazione del luogo in cui è possibile fruire del servizio, non scontano l’imposta sulla pubblicità se sono al di sotto delle dimensioni che la normativa in materia prescrive per dette installazioni pari cioè a mezzo metro quadrato.

Cartelli pubblicitari sul palazzo, vetrine, porte o nel negozio

L’imposta sulla pubblicità si paga quando l’insegna, il cartello, la targa, ecc. è posta in un luogo pubblico o aperto al pubblico localizzabili nel territorio comunale, o che sia da tali luoghi percepibile. Quindi si paga anche se apposta sulla facciata di un edificio condominiale che, per quanto privato, è visibile da tutti i passanti; e così anche per lo striscione affisso sul balcone di un palazzo. Non si paga invece se il manifesto è posto all’interno del locale commerciale, sulla vetrina, sulla porta di ingresso del locale o nelle immediate vicinanze al punto di vendita. Quindi si possono installare, dentro il perimetro del negozio, al chiuso, tutte le insegne che si vuole senza dover pagare nulla al Comune. 

Quando si paga la tassa sulla pubblicità

La tassa sulla pubblicità è regolata dalla normativa comunale, per cui sarà bene informarsi presso il proprio municipio. In via generale, comunque, si applica su insegne, cartelli, targhe (anche quelle per studi professionali come avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.) stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, roll-up o qualsiasi altro mezzo purché di dimensioni pari o superiore a 300 centimetri quadrati. Quindi, per targhe o altre insegne inferiori a 300 cmq non si paga alcuna imposta. 

Per maggiori informazioni sul punto leggi Imposta sulla pubblicità per insegne, targhe e cartelli.

note

[1] Ctp Frosinone, sent. n. 362/01/18.

[2] Ctp Pavia, sent. n. 353/02/17.

Omissis) Parte ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto per carenza assoluta di motivazione e per assenza del presupposto impositivo perché trattasi di cartello privo di messaggi pubblicitari e quello posto sulla facciata del locale indicava la sede in cui si svolgeva l’attività. L’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del dlgs 507/93; l’illegittimità della pretesa per inesistenza pubblicitaria come da documentazione fotografica depositata. ( )

Il Collegio visto gli atti, ritiene che il ricorso debba essere accolto. ( ) Il secondo mezzo pubblicitario «cavalletto bifacciale» di mq. 2, dalla visura della documentazione fotografica in atti, emerge che non riporta la pubblicità di alcun esercizio commerciale ma solo l’informativa dei giorni di apertura. Tra le esenzioni dal pagamento dell’imposta (pubblicità o pubbliche affissioni) si ricordano, tra le altre:

a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede (principale e secondaria) ove si svolge l’attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. In caso di pluralità di insegne, l’esenzione è riconosciuta, nei limiti di superficie suddetta, tenendo presente la superficie complessiva delle insegne (i comuni possono prevedere, nel regolamento, l’esenzione per superfici superiori ai 5 mq.). Una esenzione, ottenuta dopo una specifica azione messa in campo da Confcommercio a tutela delle attività del settore;

b) i listini prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi non obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi non obbligatori, non sono assoggettati a imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun avviso sia di mezzo metro quadrato per ciascun mezzo e che l’eventuale indicazione dell’azienda che li espone non superi i 300 centimetri quadrati; in caso di eccedenza si pagherà un metro quadrato.

Nella fattispecie in esame non si tratta, quindi, di mezzo pubblicitario e, ove lo fosse, non supera le superfici normativamente regolate.

Del pari anche la circostanza che l’indicazione è affissa su cavalletto amovibile, questa (l’amovibilità) eventualmente configura l’occupazione di suolo pubblico ove situata su di esso, ma non l’obbligo di denuncia ai fini pubblicitari. Anche il cartello esposto a ridosso del muro esterno del locale è esente dall’imposta delle pubbliche affissioni e, in ogni caso, anche qui si tratta di una superficie di 1 mq non tassabile per i motivi sopra detti. Da quanto sopra ne consegue che le contestazioni sollevate dalla ricorrente sono legittime e fondate. ( ).

 

 

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