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Posso offendere una religione?

30 Agosto 2018 | Autore:
Posso offendere una religione?

Cos’è il vilipendio? Quando è reato arrecare offesa a una religione? Cosa succede a chi profana una chiesa o un altro luogo di culto?

L’Italia è un Paese laico: questo significa che le sue istituzioni statali sono distinte e separate da quelle religiose. Allo stesso modo, l’ordinamento giuridico (cioè l’insieme delle norme che regolano una società) è libero da influenze religiose, nel senso che, sebbene il sentimento religioso sia tutelato, esso non può fungere da elemento discriminatorio tra i cittadini. In breve: la religione è oggetto di tutela da parte della legge, ma non è da essa influenzata. In pratica, questo atteggiamento si tramuta nel rispetto, da parte dello Stato, di ogni confessione religiosa e, di conseguenza, della scelta di ciascun individuo di seguire questa o quella fede. Cattolici, musulmani, induisti, protestanti: tutti sono uguali agli occhi della legge, e ogni religione professata va ugualmente tutelata. In ossequio a questo principio, la legge punisce penalmente chiunque offenda pubblicamente una confessione religiosa, oppure i fedeli o i ministri di culto della stessa. Ciò non significa che lo Stato non sia laico, ma semplicemente che l’adesione ad una fede va tutelata come manifestazione della personalità di un individuo, come aspetto fondamentale della sua esistenza, non diversamente dalla libertà di manifestazione del proprio pensiero o delle proprie convinzioni politiche. Tanto premesso, se l’argomento suscita il tuo interesse, oppure se ti stai chiedendo «posso offendere una religione?», ti invito a proseguire nella lettura di questo articolo: vedremo insieme quando offendere una religione è reato.

Vilipendio: cos’è?

La legge punisce chiunque offenda una confessione religiosa: in “legalese”, si parla di vilipendio. Il vilipendio consiste in una manifestazione di profondo disprezzo, fatta oralmente o per iscritto, avente ad oggetto valori ritenuti particolarmente degni di rispetto. Il nostro codice penale punisce le offese a una religione effettuate attraverso due modi: mediante vilipendio (cioè, insulto) di persone oppure mediante vilipendio o danneggiamento di cose. In pratica, come spiegheremo meglio nei prossimi paragrafi, non è sufficiente mostrare disprezzo per una religione: occorre che tale atteggiamento avvenga in maniera tale da offendere il sentimento religioso dei fedeli. Quindi, se ti stai ancora chiedendo «posso offendere una religione», ti consiglio a proseguire nella lettura per capire quando la tua condotta può costituire reato.

Offendere una religione: quando è reato?

La legge punisce con la multa da mille a cinquemila euro chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa; la multa è maggiore (da duemila a seimila euro) se il vilipendio riguarda un ministro del culto [1]. La prima condotta a rilevare, quindi, è l’offesa a una religione che si realizzi mediante esternazioni pubbliche di veemente disprezzo nei confronti dei fedeli oppure dei ministri del culto religioso.

Il primo elemento che balza all’occhio è la pubblicità della condotta: se offendi una religione parlando al bar con il tuo amico oppure al telefono con un’altra persona, non commetterai alcun reato. Offendere una religione è reato se le parole di forte disprezzo (gli insulti, cioè) avverranno pubblicamente: ad esempio, gridando in pubblica via o in piazza, o comunque in un luogo ove più persone possano sentire.

Poiché offendere una religione è concetto alquanto vago, la legge ha specificato che l’offesa penalmente rilevante deve consistere nel vilipendio di coloro che credono in quella religione oppure ne siano formali rappresentanti. Esempio: commette reato chi, in luogo pubblico, comincia a gran voce ad ingiuriare il parroco oppure i fedeli che si recano in chiesa per il solo fatto di essere credenti. È bene prestare attenzione su questo aspetto: tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero e la propria ideologia; questo significa che il non credente ha piena facoltà di criticare la religione, i religiosi e i fedeli, purché nei limiti del lecito. Orbene, l’offesa rilevante per il reato di cui parliamo non è quella diretta alla persona in sé per sé, bensì alla persona in qualità di fedele oppure di ministro di culto.

Se, ad esempio, ingiuri un parroco perché ritieni che si sia comportato male, non commetterai il reato di offesa ad una religione; al contrario, se lo ingiuri al fine di denigrare la sua religione, allora sì ti macchierai di questo delitto. Il vilipendio deve essere strumentale all’offesa della religione. Se disprezzi pubblicamente Tizio, utilizzando parole dure e irrispettose, commetterai il reato di offesa alla religione solamente se gli improperi sono diretti alla sua religione.

Offendere una religione mediante vilipendio o profanazione

Se ancora ti stai domando «posso offendere una religione?», avrai senz’altro capito che rischi di pagare una multa salata, oltre che di dover affrontare un procedimento penale. Ma c’è un’altra condotta ugualmente rilevante: anzi, sanzionata perfino con il carcere. La legge punisce con la multa da mille a cinquemila euro chi, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto. La pena è la reclusione fino a due anni per colui che, pubblicamente e intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto [2].

Si tratta di una condotta più grave di quella vista nel paragrafo precedente, perché in questa ipotesi la grave offesa alla religione deve essere commessa mediante vilipendio di oggetti di culto (cioè di cose oggetto di venerazione da parte dei fedeli, come le reliquie) oppure di cose destinate alle funzioni religiose (paramenti, ecc.), quando l’offesa sia fatta in luogo pubblico o aperto al pubblico, o addirittura in un luogo di culto. Ugualmente rilevante è il vilipendio commesso durante una funzione religiosa: si pensi a chi offenda apertamente il rito che si sta svolgendo in una chiesa.

La condotta è ancora più grave (ed è punita con la reclusione) se essa non si ferma ad una manifestazione verbale di disprezzo, ma ad un’azione concreta di distruzione, dispersione o imbrattamento di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto. Si tratta di condotte che, per molti, sarebbero sacrileghe: si immagini a colui che distrugge il tabernacolo presente nelle chiese cristiane, oppure a chi profani gli oggetti normalmente utilizzati durante una funzione religiosa.

note

[1] Art. 403 cod. pen.

[2] Art. 404 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com

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3 Commenti

  1. Ma desidero chiedere se anche i testimoni di geova, considerato che sono a mia conoscenza essere una setta religiosa, possono essere dichiarati una religione.
    Grazie

  2. Marito e moglie si separano. Il figlio va a vivere con la madre ma questa, dopo il divorzio, decide di abbracciare un’altra religione, passando dal cattolicesimo a quella dei testimoni di Geova. Così il sabato sera, nelle riunioni al Tempio, porta con sé anche il ragazzo ancora minorenne. Quest’ultimo, però, dopo aver passato anni nelle chiese cattoliche mostra di non gradire il cambiamento e partecipa al rito in modo seccato e imbarazzato. Lo viene a sapere il padre che, per reazione, intima all’ex moglie di astenersi da qualsiasi opera di conversione religiosa. La donna invece non ci sta: sostiene che, in quanto contitolare della potestà genitoriale, ha tutto il diritto di offrire al figlio una alternativa alla religione più comune in Italia. Chi dei due ha ragione? Si può convertire un figlio a un’altra religione?

    1. Quando si verificano dei contrasti tra i genitori sull’indirizzo dell’educazione da dare al figlio minorenne, in assenza di accordo tra i due a decidere è il tribunale. In particolare il padre o la madre può rivolgersi al giudice e chiedergli di adottare la decisione che ritiene più conveniente: non una terza via, ma una delle due in discussione. Nel decidere, il tribunale deve attenersi a un unico parametro: il miglior interesse del minore. Non rilevano eventuali convinzioni religiose o principi morali dei genitori. Il genitore non può imporre al minore la sua nuova religione se questa lo danneggia nella crescita e può compromettere il suo equilibrio emotivo. Ciò non vuol dire un’astensione totale dal proselitismo, ma neanche una assillante pretesa, né tantomeno una costrizione. Il bambino deve essere messo nella condizione di poter decidere da sé. E se è ancora immaturo per farlo, bisognerà scegliere la via meno traumatica, quindi quella tradizionale nella quale è stato già instradato. La consulenza psicologica insomma definirà se il genitore sta adottando tecniche di convinzione troppo “pervasive” o meno. Non giova al genitore invocare la libertà di religione tutelata dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani: il perseguimento del superiore interesse del minore, con l’obiettivo di una crescita sana ed equilibrata, può anche comportare l’adozione di provvedimenti che riducono la libertà individuale dei genitori se il relativo esercizio può danneggiare la salute psico-fisica e lo sviluppo del minore.

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