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Interrompere una funzione religiosa: cosa rischio?

29 Settembre 2018 | Autore:
Interrompere una funzione religiosa: cosa rischio?

Turbamento di funzioni religiose: cos’è? È reato disturbare o interrompere una Messa? Che succede a chi impedisce la prosecuzione di un rito religioso?

Sebbene l’Italia sia uno Stato laico, la religione è tutelata come un bene giuridico di assoluto rilievo. È la stessa Costituzione a sancire che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; la fede, poi, rappresenta uno dei modi attraverso cui si manifesta la personalità di ciascun individuo, costituendone elemento fondamentale della sua esistenza. Insomma, la religione va tutelata come aspetto essenziale di ogni persona. Da questi principi deriva la necessità di sanzionare tutti coloro che offendono coloro che appartengono ad un credo religioso. Sia chiaro: la Costituzione tutela alla stessa maniera il diritto inviolabile di manifestare il proprio pensiero. Ciò significa che tutti hanno diritto di dire la propria, anche se queste idee dovessero contrastare con quelle della maggioranza. Quindi, colui che non è credente può tranquillamente criticare le usanze religiose e chi le segue, purché tale atteggiamento non sfoci in una condotta completamente irrispettosa. La legge punisce chi offende pubblicamente la religione oltraggiando apertamente fedeli e ministri di culto, oppure danneggiando cose necessarie alla celebrazione di un rito religioso od oggetti di culto: si pensi a chi profani una chiesa o a chi distrugga una reliquia. Accanto a queste condotte illecite, ve n’è un’altra ugualmente grave che consiste nell’impedire o nell’interrompere la celebrazione di una funzione religiosa. Ebbene sì, hai capito bene: se ti trovi in chiesa e, preso dal fuoco sacro dell’agnosticismo, fai in modo che il sacerdote non possa proseguire, commetti reato. Quindi, se ti stai chiedendo «cosa rischio ad interrompere una funzione religiosa», ti consiglio di leggere quanto segue.

Interrompere funzione religiosa: è reato?

Devi sapere che interrompere una funzione religiosa è reato: la legge punisce con la reclusione fino a due anni chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Se l’impedimento è causato
mediante violenza alle persone o minaccia, la reclusione va da uno a tre anni [1].

Interrompere una funzione: quando è reato?

Ti stai domandando ancora «cosa rischio ad interrompere una funzione religiosa»? Se è così, allora ti interesserà sapere che la tua condotta costituisce reato, purché ricorrano le condizioni che vedremo di qui a un istante. Innanzitutto, interrompere una funzione religiosa è reato sia quando l’impedimento della funzione consiste nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa sino a determinarne la cessazione, sia quando c’è una mera turbativa del rito, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato sussiste in capo a chi, nel corso della celebrazione della Messa, abbia coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, essendo stati costretti a seguirlo fuori dalla chiesa [2].

Turbamento di funzioni religiose: caratteristiche

Il reato che stiamo esaminando si caratterizza, dunque, per la condotta volta ad impedire (cioè, ad ostacolare l’inizio o la prosecuzione) oppure a turbare il regolare svolgimento di un rito religioso. Per cerimonie religiose si intendono tutte quelle attività attraverso le quali si estrinsecano le azioni liturgiche, quale la celebrazione della Messa per i cattolici [3].

Non solo: secondo i giudici, chi impedisce o turba un funerale che si svolge con l’intervento di un ministro del culto cattolico risponde ugualmente del reato di turbamento di funzioni religiose [4]. Allo stesso modo, è reato la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa [5].

Il turbamento arrecato dalla condotta incriminata deve essere reale ed effettivo: così, la Suprema Corte ha escluso che integrasse reato la condotta di alcuni manifestanti che, nel corso della celebrazione eucaristica officiata da cappellani militari, avevano silenziosamente sollevato cartelli inneggianti alla pace, senza arrecare disturbo né tantomeno interruzione alla celebrazione del sacro rito [6].

L’elemento soggettivo del reato di turbamento di funzioni religiose è il dolo: è necessaria, in altre parole, la consapevolezza che la propria condotta arrechi disturbo alla funzione, oppure ne impedisca in toto la celebrazione. Di conseguenza, non commette reato la madre che non riesce ad interrompere il pianto del figlio, seppur le lacrime del bambino disturbino la funzione; alla stessa maniera, non commettono reato i fedeli che parlino ad alta voce tra loro o facciano squillare il cellulare, se non c’è la deliberata intenzione di interrompere o turbare il rito religioso.

note

[1] Art. 405 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 20739 del 02.05.2003.

[3] Cass., sent. n. 369 del 08.05.1967.

[4] Cass., sent. del 07.03.1955.

[5] Cass., sent. n. 28030 del 09.07.2009.

[6] Cass., sent. del 25.11.1986.

Autore immagine: Pixabay.com

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