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Ci si può baciare in chiesa?

23 Settembre 2018 | Autore:
Ci si può baciare in chiesa?

Cos’è il galateo della chiesa? Come ci si comporta durante una Messa? Baciarsi in chiesa costituisce reato di atti osceni in luogo pubblico?

Il diritto canonico è l’insieme delle norme che disciplina l’ordinamento della Chiesa cattolica, applicabile non solamente a chi è ordinato (i preti, per intenderci), ma anche ai laici che si sono sottoposti a quelle regole. Ad esempio, chi si sposa con rito concordatario (il classico matrimonio celebrato con rito religioso ma avente effetti anche civili) sottopone la propria unione non solamente alle regole civili, ma anche a quelle canoniche. Ovviamente, chi infrange il diritto canonico non va incontro alle conseguenze tipiche della legge italiana: ad esempio, non si rischia di dover pagare una somma di danaro oppure di dover andare in carcere. Tuttavia, ciò non significa che il diritto canonico non sia importante e di grande interesse. Accanto a queste regole scritte ne esistono altre che sono state ricavate implicitamente dalle stesse e che formano quello che potremmo definire il galateo della chiesa: si tratta di norme comportamentali che tutti (specialmente i fedeli) sono tenuti a rispettare nel momento in cui partecipano alla celebrazione eucaristica oppure ad altra funzione religiosa. Non si tratta di precetti equiparabili a quelli contenuti nel codice di diritto canonico, ma semplici regole di buon senso legate al concetto di buon costume, proprio anche del diritto civile. L’infrazione di queste norme non comporta una sanzione vera e propria, ma al massimo un rimprovero verbale da parte di colui che celebra la funzione. Se questo argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo come ci si comporta e se ci si può baciare in chiesa.

Cos’è il diritto canonico?

Come anticipato, il diritto canonico costituisce l’insieme delle regole che disciplina l’ordinamento della Chiesa: in particolare, esso fornisce le norme che stanno alla base dell’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche ovunque si trovino, nonché quelle che disciplinano le relazioni ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Il diritto canonico è altresì il diritto che si applica nello Stato di Città del Vaticano: in questo caso, rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico statale. Il diritto canonico non va confuso con il diritto ecclesiastico, che corrisponde alle norme emanate da ciascun Stato per regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose.

Il diritto canonico, così come il diritto di qualsiasi Stato, annovera tra le sue branche anche quella penale. Il diritto penale canonico racchiude tutte le norme che disciplinano e sanzionano quelle condotte che, a causa della loro rilevante gravità, meritano una risposta sanzionatoria particolarmente forte.

Come ci si comporta in chiesa?

Sicuramente saprai che, se intendi entrare in chiesa per seguire una funzione, devi rispettare alcune regole. Il codice di diritto canonico nulla dice a riguardo, se non che nel luogo sacro è vietata qualunque cosa sia «aliena dalla santità del luogo» [1]. Dall’interpretazione di questa norma sono derivate alcune regole di comportamento; di seguito vedremo le principali, normalmente prescritte in ogni chiesa:

  • innanzitutto, devi osservare il silenzio, in segno di rispetto non soltanto della sacralità del luogo, ma anche delle altre persone che sono raccolte in preghiera;
  • cerca di arrivare in orario; altrimenti, non disturbare la funzione già in atto;
  • spegni il cellulare, o almeno silenzialo: sarebbe davvero sconvenienti mettersi a parlare con amici e parenti;
  • indossa abiti consoni al luogo, che siano decorosi e che rispettino l’importanza del culto. Ciò significa non soltanto non indossare indumenti eccessivamente corti, ma anche vestire in modo adeguato e rispettoso: in pratica, è quantomeno inopportuno andare in chiesa come se si andasse a fare una scampagnata oppure a giocare a calcetto;
  • anche se non sei credente e ti trovi in chiesa solamente per accompagnare una persona a te cara, non interrompere gli altri nella preghiera e non assumere atteggiamenti “scanzonati” (tipo masticare a bocca aperta un chewingum, sbadigliare rumorosamente, tenere le gambe accavallate; giocare con il cellulare ecc.);
  • non mangiare e non bere, a meno che non sia strettamente necessario: la chiesa non è un cinema o un teatro.

In chiesa ci si può baciare?

«In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto» (Pablo Neruda)

Veniamo al punto cruciale: in chiesa ci si può baciare? Domanda quasi provocatoria, se solo si pensa che nei film americani il sacerdote, immancabilmente, dopo aver celebrato il matrimonio si rivolge allo sposo dicendogli che può baciare la sposa. A parte il fatto che tale consuetudine non è prescritta da nessuna parte, il problema è più ampio e riguarda la possibilità di lasciarsi andare ad effusioni durante la celebrazione di una funzione religiosa.

Da quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente si evince facilmente che in chiesa non sono ammessi atteggiamenti lascivi di alcun genere, né tantomeno è possibile esternare sentimenti di affetto in modo plateale o sconveniente. Insomma: ci si può baciare in chiesa se trattasi di un bacio sulla guancia o, al più, di un breve e fugace bacio sulle labbra tra due fidanzati o, comunque, tra partner. Ad esempio, alcune persone, al momento dello scambio della pace, accostano le guance come per baciarsi amichevolmente: sebbene sia una manifestazione liturgicamente non richiesta, senza dubbio è un comportamento tollerato.

Va detto che non esiste una regola precisa e che, pertanto, ci si potrebbe trovare in situazioni diverse a seconda della chiesa frequentata e del celebrante: esistono luoghi di culto retti da regole molto severe, puntualmente fatte rispettare dall’officiante e sanzionate perfino con l’allontanamento dalla chiesa, mentre in altri posti potrebbe esserci molta più tolleranza.

Baciarsi in chiesa: è atti osceni in luogo pubblico?

Baciarsi in chiesa, al di là delle regole canoniche o del galateo, può costituire reato e, in particolar modo, può esser considerato come atti osceni in luogo pubblico? La risposta è senz’altro negativa, se il bacio non supera i limiti della decenza. Secondo la giurisprudenza, gli atti osceni sono tutti quelli che riguardano la sfera della sessualità e che hanno come scopo quella di richiamarne gli aspetti più scabrosi. L’atto osceno non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale ma comprende anche l’oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico [2]. È da escludere, pertanto, che un bacio possa essere un atto osceno.

V’è da dire, tra l’altro, che a seguito della depenalizzazione del 2016 [3] il compimento di atti osceni in luogo pubblico è punito solamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a trentamila euro [4]. Ciò significa che la persona colta nel compimento di un atto indecente o scandaloso non rischia il carcere, ma soltanto di pagare una salatissima sanzione economica. Una sanzione amministrativa minima (da 51 a 309 euro) si applica se il gesto sconcio avviene per colpa, cioè senza la precisa intenzione di compierlo per offendere l’altrui pudore.

Gli atti osceni in luogo pubblico costituiscono ancora reato solamente se realizzati in luoghi particolari e, per la precisione, se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. In questa circostanza, si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.

Gli atti osceni, quindi, diventano un illecito penale a tutti gli effetti solamente quando c’è il rischio che all’atto possa assistere un minorenne. Si noti bene che la legge non dice che il reato si integra se un minore di diciotto anni assiste, ma anche se vi è solamente il pericolo che ciò possa accadere. Da tanto deriva che una condotta particolarmente “ardita”, se commessa in prossimità di un oratorio abitualmente frequentato da fanciulli, è idoneo a costituire il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Bacio in chiesa: si può?

«Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo messo tra le parole t’amo» (Edmond Rostand)

Ci si può baciare in chiesa? La risposta è sì, se il bacio non trascende la decenza e il normale buon costume, ossia il complesso dei principi della morale sociale normalmente riconosciuti. Anzi, abbiamo detto che alcuni baci, come quello dei novelli sposi o dei fedeli che si scambiano la pace, sono normalmente ammessi. Si tratta, però, di eccezioni: di regola, in chiesa bisognerebbe mantenere un atteggiamento consono alla sacralità del luogo, rispettoso anche delle persone raccolte in preghiera o che, comunque, attribuiscono al momento religioso una considerazione molto importante. Non deve farsi l’errore di ritenersi al di là delle regole solamente perché non credenti oppure in disaccordo con le stesse: in questi casi, se proprio non si riesce a rispettare le norme di condotta che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, sarebbe buona educazione quella di allontanarsi del tutto.

Non bisogna dimenticare, d’altronde, che la legge attribuisce una particolare dignità alle funzioni sacre: pensa solamente che il codice penale dedica un intero titolo ai delitti contro il sentimento religioso e punisce con la multa o addirittura con la reclusione espressioni di massimo disprezzo nei confronti della religione come il vilipendio, il danneggiamento di cose consacrate al culto o comunque destinate al medesimo, ovvero ancora il turbamento di funzioni religiose [5].

Se, poi, il bacio dato in chiesa supera i limiti della decenza, è possibile che l’effusione venga sanzionata come atto osceno in luogo pubblico: i focosi amanti, pertanto, possono attendersi una sanzione amministrativa pecuniaria che consiste nel pagamento di una somma che va da cinquemila a ben trentamila euro! Resta ferma, poi, la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

note

[1] Can. 1210 cod. can.

[2] Cass., sent. n. 19178/2015.

[3] D. lgs. n. 8/2016 del 15.01.2016.

[4] Art. 527 cod. pen.

[5] Artt. 403, 404 e 405 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com

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