Diritto e Fisco | Articoli

Reddito di cittadinanza: gli stranieri ne hanno diritto?

13 Febbraio 2019 | Autore:
Reddito di cittadinanza: gli stranieri ne hanno diritto?

Nel testo vengono equiparati agli italiani. Ma La Lega vuole stringere le maglie chiedendo nuovi requisiti. Gli immigrati regolari rischiano il sussidio?

Il reddito di cittadinanza è rimasto uno dei cavalli di battaglia (forse il più noto) del Movimento 5 Stelle. E non solo da quando ha iniziato la sua avventura al Governo insieme alla Lega: già nel 2013 Il 29 ottobre, per la precisione), i grillini presentarono al Senato un disegno di legge che prevedeva questo provvedimento come «l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà» [1]. Detto così, il beneficiario può risultare un po’ generico, quindi tanto vale precisare. Due articoli dopo, si legge che hanno diritto al reddito di cittadinanza «i soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea» ma anche «i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale», quindi non necessariamente comunitari [2]. Se ne deduce che anche gli stranieri hanno diritto al reddito di cittadinanza, secondo il disegno di legge presentato a suo tempo dal M5S.

Questo principio è stato confermato dal decretone grazie al quale il sussidio ha visto la luce nelle primissime settimane del 2019. Infatti, nel testo si legge che hanno diritto al reddito di cittadinanza i cittadini italiani, quelli stranieri provenienti dall’Unione europea e quelli nati in uno Stato terzo, cioè in un Paese extracomunitario. Tuttavia, su questi ultimi i cosiddetti «paletti» per impedire l’accesso al sussidio potrebbero essere più numerosi e più stretti. Alla Lega, infatti, piacerebbe che i cittadini extra-Ue dimostrassero la loro posizione contributiva e quanti sono i componenti del loro nucleo familiare. Con tanto di certificati alla mano: la parola non basta.

Va ricordato che sia la Corte Costituzionale sia l’Unione europea si sono espressi tempo fa sul diritto dei cittadini stranieri ad avere la stessa assistenza sociale degli italiani. E che, quindi, può apparire normale che si chieda ad un cittadino straniero di documentare la propria situazione economica. Il problema, però, potrebbe presentarsi e non per volere del diretto interessato: per molte delle persone che sono arrivate in Italia e che si sono stabilite qui da tempo potrebbe essere davvero difficile reperire un pezzo di carta nel loro Paese di origine, soprattutto se bastonato dalla guerra o dalla corruzione. Perderanno lo stesso il diritto al reddito di cittadinanza in questi casi?

Vediamo, intanto, quali sono i requisiti richiesti anche agli stranieri per avere diritto al reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: i requisiti per gli stranieri

Circa il 20% dei nuclei familiari che hanno fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza è formato da stranieri. Una famiglia su cinque. Per loro, il testo approvato dal Governo che introduce questa forma di sussidio prevede gli stessi requisiti che per i cittadini italiani.

Allo stato attuale, dunque, chi vuole avere il reddito di cittadinanza deve essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea oppure un suo familiare con in mano un permesso di soggiorno o un diritto di soggiorno permanente. Può trattarsi anche di un cittadino nato in un Paese terzo, cioè in uno Stato extracomunitario. In questo caso, deve avere un permesso di soggiorno di lungo periodo nel territorio europeo ed avere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.

A questi requisiti se ne aggiungono tutti gli altri che vengono chiesti agli italiani, ad esempio:

  • un reddito Isee inferiore a 9.360 euro;
  • un patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale non superiore ai 30mila euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro per chi vive da solo, che aumenta a seconda del numero di componenti del nucleo familiare o della presenza di familiari conviventi con disabilità;
  • un reddito familiare inferiore a 6mila euro l’anno (oppure 7.560 euro per la pensione di cittadinanza) moltiplicato per il relativo parametro della scala di equivalenza. La soglia sale a 9.360 euro se il nucleo familiare vive in una casa in affitto;
  • non avere avuto intestata una macchina di cilindrata superiore ai 1.600 cc o una moto di più di 250 cc nei due anni precedenti (esclusi i veicoli per disabili) e non avere nemmeno una barca.

Reddito agli stranieri: la proposta della Lega

Quello che la Lega vorrebbe è inserire qualche paletto in più sul diritto degli stranieri al reddito di cittadinanza. In pratica, secondo il Carroccio, il cittadino extracomunitario (quindi il senegalese ed il cinese come anche lo svizzero e, forse tra poco, l’inglese) dovrebbe presentare una certificazione rilasciata dall’autorità competente del suo Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’Autorità consolare italiana per verificare il numero dei componenti del suo nucleo familiare.

Dopodiché, avrà diritto al reddito di cittadinanza lo straniero che ha lavorato almeno 2 anni, anche se in modo saltuario, cioè con dei momenti di pausa tra un’attività ed un’altra. Inoltre, almeno uno dei componenti del nucleo familiare extraUe deve avere versato nei 10 anni precedenti la domanda di sussidio imposte e contributi da lavoro e per almeno 2 anni in modo continuativo. Non è importante la cifra: basta che li abbia versati e, soprattutto, che lo possa dimostrare.

Reddito di cittadinanza: il parere della Consulta

La Corte Costituzionale, come detto, si è pronunciata più volte sul diritto dei cittadini stranieri ad avere la stessa assistenza sociale degli italiani. Ce n’è una in particolare [3] frutto del ricorso presentato da una donna rumena in regola con il permesso di soggiorno a cui era stato negato l’assegno di invalidità civile. Secondo la Consulta, per quanto in certe occasioni chi non è nato nel nostro Paese non può avere accesso a certi servizi, si deve sempre rispettare i diritti primari della persona. Su questo, sostiene la Corte, qualsiasi discriminazione è intollerabile. Non si può – continuano i giudici costituzionali – negare «un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari che riguardano la sfera della tutela della persona umana che – ricorda ancora la Corte – è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare in quanto garanzia della sopravvivenza stessa del soggetto».

In altre parole, la Consulta richiama al principio costituzionale di eguaglianza sancito anche dal Testo unico sull’immigrazione, che mette sullo stesso piano cittadini italiani e stranieri quando si tratta di rispettare e di garantire il godimento dei diritti fondamentali civili o sociali. Ecco perché si ritiene che l’opinione della Corte espressa nella sentenza sull’assegno di invalidità negato alla cittadina rumena possa essere valido anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, considerato che si tratta di un sostegno contro la povertà assoluta di chi vive regolarmente nel territorio italiano.

Reddito di cittadinanza: il parere dell’Unione europea

Anche l’Unione europea ha stabilito delle norme ben precise in merito al sostegno economico di chi rischia la povertà. Una direttiva Ue del 2003 [4] sancisce il diritto degli stranieri «lunghi soggiornanti» (il 65% degli stranieri che abitano in Italia con permesso di soggiorno) ad avere parità di trattamento per quanto riguarda l’assistenza sociale rispetto ai cittadini nati nello Stato membro in cui abitano. Diritto che viene allargato a chi gode di protezione internazionale (ad esempio, chi ha chiesto ed ottenuto l’asilo politico) in un’altra direttiva comunitaria [5].

Oltre alla giurisprudenza della Consulta e alle normative europee, ci sono anche le altre forme assistenziali già riconosciute agli stranieri, come i bonus bebè, il bonus Renzi di 80 euro, la carta acquisti, l’assegno per famiglie numerose, ecc. Prestazioni inizialmente negate e poi ammesse per chi è lungo soggiornante o rifugiato in Italia ed attraverso le quali il legislatore ha ammesso che italiani e stranieri hanno lo stesso diritto all’assistenza sociale. Compreso il reddito di cittadinanza.

note

[1] Art. 2 ddl presentato al Senato il 29.10.2013.

[2] Art. 4 ddl presentato al Senato il 29.10.2013.

[3] Corte Cost. sent. n. 187/2010.

[4] Direttiva Ue n. 109/2003.

[5] Direttiva Ue n. 95/2011.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA