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Reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

6 Ottobre 2018 | Autore:
Reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Guida completa all’immigrazione clandestina e al suo favoreggiamento: quando è reato, quali sono le pene e quando ricorre lo stato di necessità.

In Italia il problema dell’immigrazione clandestina è uno dei più sentiti dall’opinione pubblica: dal Mediterraneo giungono migliaia di persone in cerca di riparo, molte delle quali in fuga da condizioni davvero disastrose. Senza entrare nel merito del dibattito politico, con questo articolo voglio spiegarti cosa sia il reato di immigrazione clandestina dal punto di vista prettamente giuridico e qual è la differenza con il diverso, ma affine, reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sul tema, infatti, corre molta disinformazione e molto spesso si tende a confondere una condotta per un’altra. Ti spiegherò, poi, come l’ordinamento giuridico italiano punisca il reato di ingresso illegale nel territorio su più fronti: in pratica, la legge ha dichiarato guerra a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, a scopo di lucro oppure senza profitto, mediante trasporto oppure soltanto ospitalità, favorisce l’ingresso o il permanere in Italia dello straniero che non abbia assolto agli obblighi di legge, cioè allo straniero irregolare. Quindi, ritieni di essere interessato a questo argomento, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo cosa dice l’ordinamento a proposito del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Immigrazione clandestina: cos’è?

Prima di parlare del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, devo necessariamente spiegarti cos’è l’immigrazione clandestina. La legge parla di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con riferimento alla condotta dello straniero che entra in Italia senza il rispetto delle procedure ordinarie; la pena è l’ammenda da cinquemila a diecimila euro [1].

Introdotta nel 2009, l’immigrazione clandestina è una contravvenzione, cioè un reato minore, punita solamente con una sanzione pecuniaria: ciò significa che, chi fa ingresso in Italia senza sottoporsi ai controlli, non rischia il carcere. La legge dice che per il reato di immigrazione clandestina non è possibile accedere all’oblazione, cioè a quel rito speciale che consente di evitare il processo penale pagando una somma di denaro.

Competente a giudicare del reato di immigrazione clandestina è il giudice di pace, davanti al quale l’immigrato irregolare colto in flagranza di reato può essere portato direttamente mediante il rito più celere della presentazione immediata a giudizio.

Ingresso in Italia: quando è legale?

Fondamentale per comprendere il reato di immigrazione clandestina è capire qual è la procedura affinché uno straniero possa essere ammesso in Italia regolarmente. Si tratta di un sistema abbastanza complesso che qui di seguito cercherò di spiegarti a grosse linee. La legge dice che il cittadino straniero che intenda varcare i confini italiani deve essere in possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente, nonché del visto d’ingresso (salvi eccezionali casi di esenzione); l’ingresso nel territorio italiano, poi, può avvenire, salvi casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Ciò non basta. L’ingresso è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione che confermi lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi questi requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati particolarmente gravi, come quelli concernenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o ancora per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, sono considerati validi anche i motivi indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme comunitarie.

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

Il permesso di soggiorno va richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Speciali modalità di rilascio sono previste relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi.

Respingimento: cos’è?

Eccezionalmente, la legge dice che non scatta il reato di immigrazione clandestina se lo straniero è già destinatario del provvedimento di respingimento, ovvero è stato identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Ma cos’è il respingimento? Si tratta della procedura che attua la polizia per allontanare gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge per l’ingresso nel territorio dello Stato.

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che:

  • entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo;
  • sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

In pratica, il respingimento è una procedura immediata (o quasi) che comporta l’allontanamento di coloro che, se entrassero, commetterebbero il reato di immigrazione clandestina, in quanto privi dei requisiti previsti dalla legge per accedere legittimamente nel territorio italiano.

Quindi, il legislatore ha deciso di punire penalmente soltanto coloro che fanno il loro ingresso illegale in Italia e che non sono andati incontro al provvedimento di respingimento, il quale può essere comminato anche dopo aver superato i confini, ma sono stati fermati subito dopo.

Quando è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?

Abbiamo detto che il reato di immigrazione clandestina consiste nell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, cioè nel varcare i confini italiani senza seguire la procedura descritta nei paragrafi precedenti. Abbiamo anche visto che si tratta di un reato piuttosto marginale, nel senso che per esso non è prevista la reclusione ma solo un’ammenda. Ben più grave, invece, è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che consiste nella condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero anche di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa di quindicimila euro per ogni persona fatta entrare illegalmente nel territorio dello Stato [2].

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione è, quindi, molto più serio di quello di ingresso illegale nel territorio dello Stato (cioè, di immigrazione clandestina): la legge ha deciso di punire aspramente coloro che approfittano dello stato di bisogno degli immigrati per trasportarli in Italia senza il rispetto delle procedure stabilite dall’ordinamento. È un po’ il ragionamento che il legislatore ha fatto per la prostituzione o per gli stupefacenti: la prostituzione è legale, non lo è il favoreggiamento; l’uso personale di droghe è legale, non lo è lo spaccio. Nel nostro caso, invece, l’immigrazione clandestina è reato, ma di entità minore, mentre il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è delitto ben più grave.

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: come avviene?

Chiunque può commettere il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: a differenza della contravvenzione dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da uno straniero, il favoreggiamento è reato comune, che può essere realizzato da chiunque, italiano o straniero che sia.

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina presuppone il dolo dell’agente, cioè la consapevolezza di favorire l’ingresso illegale nel territorio italiano di stranieri che non ne hanno i requisiti. Se mancasse questa coscienza, allora non si integrerebbe nessuna condotta illecita.

Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è un reato a condotta libera, nel senso che detto favoreggiamento può avvenire nei modi più svariati: si pensi a chi nasconda un immigrato irregolare al fine di favorirne l’ingresso, oppure a chi procura documenti falsi, ovvero ancora a chi si preoccupa di trasportarli o di facilitarne il trasporto in Italia.

È sempre previsto l’arresto in flagranza per chi viene colto nell’atto di commettere una qualsiasi condotta che realizzi il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina

La legge punisce ancor più severamente, e cioè con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona, chi commette il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel caso in cui:

  • il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  • la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
  • la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
  • il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  • gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Si tratta di un’ipotesi aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, punita più severamente per via del ricorrere di alcune circostanze che rendono il delitto particolarmente odioso. Il ricorrere di almeno due delle ipotesi appena menzionate comporta un ulteriore aumento della pena; stessa cosa accade nel caso in cui il favoreggiamento:

  • è commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o lavorativo;
  • riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
  • è commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Le pene sono invece diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Favoreggiamento della permanenza illegale

La legge non punisce solamente il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina inteso come insieme delle condotte che permettono, agevolano o quantomeno tentano di realizzare l’ingresso illegittimo in Italia, ma anche tutti quei comportamenti che consentono il permanere della situazione di illegalità sul territorio.

Secondo la legge, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. La pena è aumentata se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero se riguarda la permanenza di cinque o più persone.

Ancora, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. La condanna comporta sempre la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Immigrazione clandestina: responsabilità del trasportatore

La legge non trascura di regolamentare la posizione di colui che, in buona fede, trasporta verso i confini italiani gli immigranti: questi, infatti, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di queste regole, non scatta il reato ma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.500 a 5.500 euro per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

Favoreggiamento dell’immigrazione e stato di necessità

La legge sull’immigrazione prevede, infine, un’ipotesi in cui la condotta di favoreggiamento è giustificata: essa consiste nelle attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno che sono presenti nel territorio dello Stato. In pratica, estendendo la causa di giustificazione dello stato di necessità già prevista nel codice penale, la legge scusa la condotta di coloro che prestano soccorso agli stranieri che, pur rientrando nella categoria degli immigrati irregolari (e, quindi, illegali), si trovano in gravi condizioni di salute.

note

[1] Art. 10-bis, d. lgs. n. 286 del 25.07.1998 (Testo Unico sull’immigrazione).

[2] Art. 12, T.U. immigrazione.

Autore immagine: Pixabay.com

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1 Commento

  1. Sottolineo che se non esistesse il reato d’immigrazione clandestina, lo straniero irregolare che chiede d’essere aiutato ad entrare illegalmente in Italia, ovverosia, far scaturire il reato di favoreggiamento della stessa immigrazione illecita per conto altrui, potrebbe a sua volta essere accusato d’agevolazione reale di reato (art. 379 Codice Penale).

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