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Reddito di cittadinanza: a chi viene negato?

4 Febbraio 2019 | Autore:
Reddito di cittadinanza: a chi viene negato?

Casa di proprietà, seconda casa, conti, carte, libretti, redditi, rifiuto offerte di lavoro: in presenza di quali requisiti il reddito di cittadinanza si perde o viene ridotto.

Da una misura pressoché universale, con pochissimi limiti e condizioni, a un beneficio riservato a pochi: è questa la recente evoluzione del reddito di cittadinanza, il nuovo sussidio dedicato alle famiglie bisognose. Pur restando uno strumento, in linea generale, maggiormente accessibile rispetto all’attuale reddito d’inclusione Rei, il reddito di cittadinanza, nel corso degli ultimi mesi, è stato più volte ridimensionato, a causa della necessità di ridurre il deficit

Innanzitutto, se l’abitazione è di proprietà il sussidio è ridotto in misura pari a 280 euro mensili; il reddito, poi, non spetta alle famiglie che possiedono un secondo immobile di valore superiore a 30mila euro, ed ai nuclei familiari con un patrimonio mobiliare superiore a un determinato limite, che nella generalità dei casi va dai 6mila ai 10 mila euro: una soglia abbastanza facile da superare, considerando che nel patrimonio mobiliare sono inclusi tutti i conti, le carte prepagate, i libretti, i depositi, i titoli e le partecipazioni di tutti i componenti del nucleo familiare. L’indicatore Isee non può andare oltre i 9.360 euro, e non si possono possedere auto e moto nuove, o superiori a una certa cilindrata, navi e imbarcazioni da diporto.

A questi limiti si aggiungono, comunque, ulteriori condizioni, come l’obbligo di prestare servizio per il proprio comune, quello di accettare una delle prime tre offerte di lavoro eque proposte (la prima offerta, se si percepisce il sussidio da un anno) e di partecipare a tutte le misure di politica attiva del lavoro.

Allo stato attuale, dunque, il reddito di cittadinanza a chi viene negato? Facciamo il punto della situazione.

Come funziona il reddito di cittadinanza?

Ricordiamo innanzitutto le caratteristiche fondamentali del nuovo reddito di cittadinanza: questo sussidio consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore di coloro che possiedono un reddito sotto la soglia di povertà.

È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini del reddito di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai 780 euro mensili, in caso di nucleo familiare con un solo componente non proprietario di casa: in caso di nucleo con più componenti, il reddito è aumentato dello 0,4 per il coniuge e dello 0,2 per ogni figlio minore.

L’indicatore Isee della famiglia (si tratta, in pratica, di un indice che “misura la ricchezza delle famiglie”) richiesto per il diritto al sussidio ammonta, in base a quanto reso noto sinora, a 9.360 euro. Inoltre sono previsti limiti legati al patrimonio mobiliare e immobiliare.

La prestazione sarà erogata con una carta acquisti, una sorta di bancomat, che consentirà di pagare le utenze e l’acquisto di beni di prima necessità.

Il reddito di cittadinanza non interesserà soltanto i lavoratori che si trovano sotto la soglia di povertà, ma anche i pensionati. Nello specifico, tutti gli over 67 riceveranno un’integrazione del reddito sino a 780 euro mensili, se possiedono i requisiti economici richiesti. L’attuale integrazione al trattamento minimo, pari a 513 euro mensili (dal 2019), e le ulteriori maggiorazioni, dovrebbero dunque essere assorbite dalla pensione di cittadinanza per chi ne ha i requisiti.

A quanto ammonta il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza dovrebbe ammontare sino a un massimo di 780 euro per ogni persona adulta e disoccupata senza alcun reddito; per chi ha un reddito sotto soglia, il reddito di cittadinanza integrerà gli importi percepiti sino ad arrivare a 780 euro al mese. Nello specifico, l’importo del reddito di cittadinanza è determinato da due quote:

  • la prima quota, a integrazione del reddito familiare, ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, 500 euro al mese (630 euro al mese, 7.560 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro, cioè a 1.050 euro al mese;
  • la seconda quota, a integrazione del reddito familiare, è riconosciuta ai nuclei che pagano l’affitto dell’abitazione, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto (150 euro al mese, 1.800 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza);
  • la seconda quota è pari alla rata del mutuo, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui, nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia.

In ogni caso il beneficio economico:

  • non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente, ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a 19.656 euro all’anno (1.638 euro al mese , anche se nel concreto sarà inferiore);
  • non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).

Per una famiglia di tre persone, con genitori disoccupati a reddito zero e figlio minorenne a carico, il reddito di cittadinanza del nucleo dovrebbe aumentare del 40% per il coniuge e del 20% per il figlio minore.

Il reddito di cittadinanza sarà però ridotto per chi è proprietario della prima casa e non paga l’affitto: la riduzione, in particolare, dovrebbe corrispondere al cosiddetto affitto imputato ed ammontare a circa 280 euro al mese, 150 euro per chi percepisce la pensione di cittadinanza. Chi paga l’affitto, invece, ha diritto a un incremento in misura corrispondente, entro il tetto di 780 euro al mese.

Chi paga il mutuo, poi, ha diritto a un incremento del reddito pari a 150 euro mensili, entro il tetto di reddito di 780 euro.

Il reddito di cittadinanza sarà esentasse e non pignorabile.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza?

Potranno chiedere il reddito di cittadinanza i cittadini maggiorenni che soddisfano le seguenti condizioni:

  • si trovano in stato di disoccupazione o risultano inoccupati (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato); coloro che hanno presentato le dimissioni sono esclusi dal reddito per un anno, così come i detenuti ed i ricoverati in una struttura a carico dello Stato;
  • sono cittadini italiani,
  • in alternativa, sono cittadini dell’Unione Europea, o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  • sono residenti stabilmente in Italia da almeno 10 anni;
  • percepiscono un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà, cioè sotto i 780 euro mensili;
  • percepiscono una pensione inferiore alla soglia di povertà, pari, come abbiamo detto, a 780 euro mensili;
  • possiedono un Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
  • possiedono un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
  • possiedono al massimo due immobili nel nucleo familiare, ma il secondo immobile non deve avere un valore superiore a 30mila euro;
  • possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i  massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo;
  • nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati nei 6 mesi precedenti, con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto; sono esclusi i veicoli per disabili.

Sarà dunque richiesta la dichiarazione Isee per beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza.

Chi lavora o percepisce la disoccupazione ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, come abbiamo osservato, sarà compatibile con l’attività lavorativa: nello specifico, se il lavoratore ha un contratto part time, il suo salario sarà integrato, attraverso il reddito di cittadinanza, fino ad arrivare a 780 euro al mese.

Naspi e altre prestazioni collegate allo stato di disoccupazione saranno compatibili col reddito di cittadinanza sino al limite di 780 euro mensili.

Chi percepisce prestazioni di assistenza avrà diritto al reddito di cittadinanza?

Il decreto in materia prevede che, ai fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee, ed include i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, come l’assegno di accompagnamento.

Nel valore dei trattamenti di assistenza non rilevano il pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, i rimborsi di spese sostenute, i buoni servizio o altri  titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rileva il bonus bebè.

Per ottenere il reddito di cittadinanza si deve lavorare?

In base a quanto previsto dalle attuali proposte, il reddito di cittadinanza obbligherà il beneficiario non solo a cercare assiduamente un lavoro ed a riqualificarsi, ma anche ad offrire lavoro gratuito per il proprio Comune di residenza.

Chi si rifiuterà di lavorare perderà il sussidio.

Per quanto riguarda, poi, la partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro previste per il beneficiario del reddito, sarà obbligatorio (a meno che l’interessato non sia pensionato):

  • iscriversi presso i centri per l’impiego e offrire subito la disponibilità al lavoro;
  • iniziare un percorso per essere accompagnati nella ricerca del lavoro dimostrando la reale volontà di trovare un impiego;
  • offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività;
  • frequentare percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale;
  • effettuare ricerca attiva del lavoro regolarmente, accedendo a un’apposita piattaforma;
  • comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito;
  • accettare uno dei primi tre lavori che verranno offerti: nel dettaglio, l’interessato che percepisce il reddito di cittadinanza può rifiutare al massimo tre proposte lavorative congrue nell’arco di due anni; ha anche la possibilità di recedere dall’impiego per due volte nell’arco dell’anno solare; superati questi limiti, perde la somma;
  • in caso di fruizione del beneficio in fase di rinnovo deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.

Chi ha un lavoro a tempo pieno, ma è sottopagato, avrà comunque diritto all’integrazione del reddito, senza bisogno di partecipare alle iniziative di politica attiva del lavoro.

Ma vediamo più nel dettaglio tutti gli adempimenti necessari per non perdere il reddito di cittadinanza.

Quali adempimenti per mantenere il reddito di cittadinanza?

Una volta ottenuto il sussidio, i componenti del nucleo familiare maggiorenni devono dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, presso i centri per l’impiego o tramite un’apposita piattaforma digitale (Siulp), entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Sono esonerati i componenti del nucleo studenti, disabili (come definiti dalla normativa sul collocamento mirato), con carichi di cura, già occupati o di età pari o superiore a 67 anni.

Il richiedente, se non rientra tra gli esonerati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dal centro per l’impiego se uno dei componenti della sua famiglia:

  • è disoccupato da non più di due anni;
  • ha un’età inferiore ai 26 anni;
  • è beneficiario della Naspi, di un altro sussidio di disoccupazione, o ne ha terminato la fruizione da non più di un anno;
  • ha sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego.

La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa anche dagli altri componenti non esonerati del nucleo, entro i 30 giorni successivi al primo incontro del richiedente o del suo sostituto.

Patto per il lavoro

I beneficiari del reddito di cittadinanza non esonerati dagli obblighi devono stipulare, presso un centro per l’impiego o un intermediario accreditato, un patto per il lavoro, che ha le stesse caratteristiche del patto di servizio personalizzato previsto per chi richiede l’indennità di disoccupazione, ma prevede delle attività aggiuntive.

In particolare, sottoscrivendo il patto per il lavoro ci si obbliga a:

  • collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del patto per il lavoro;
  • accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare:
  • registrarsi sull’apposita piattaforma digitale, e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro;
  • svolgere attività di ricerca attiva di lavoro, secondo le modalità definite nel patto;
  • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, o ai progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel patto, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di fruizione del beneficio in fase di rinnovo, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua; per sapere quando un’offerta è idonea: Offerta di lavoro congrua per il reddito di cittadinanza;
  • offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti comunali utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un massimo di 8 ore alla settimana.

Patto per l’inclusione sociale

Nel caso in cui la famiglia affronti problematiche complesse, non legate soltanto alla mancanza di lavoro, e una condizione di forte disagio e povertà, i beneficiari devono sottoscrivere un patto per l’inclusione sociale, che coinvolge i centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti.

A chi è negato il reddito di cittadinanza?

In base alle condizioni osservate per il diritto al reddito di cittadinanza, possiamo stabilire quali saranno i nuclei familiari tagliati fuori dalla misura.

Ecco a chi è negato il reddito di cittadinanza:

  • persone/ nuclei familiari che già ricevono un reddito o una pensione superiore alla soglia di povertà;
  • persone/ nuclei familiari che oltre alla casa d’abitazione possiedono un secondo immobile (può trattarsi anche di un terreno) per un valore complessivo superiore a 30mila euro;
  • nuclei familiari che possiedono conti, carte prepagate, libretti, titoli, partecipazioni, buoni fruttiferi, per un valore totale del patrimonio mobiliare (considerando tutti i componenti della famiglia) superiore alle soglie stabilite; per approfondire: Niente reddito di cittadinanza per chi risparmia;
  • persone/ nuclei familiari con Isee superiore a 9.360 euro;
  • nuclei familiari in cui un componente ha rassegnato le dimissioni, nei 12 mesi precedenti;
  • persone detenute;
  • persone ricoverate in una struttura a carico dello Stato;
  • persone che non sono residenti stabilmente in Italia da almeno 10 anni, o che non hanno un valido titolo di soggiorno;
  • nuclei familiari che possiedono un valore del reddito familiare superiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
  • nuclei familiari in cui un componente possiede autoveicoli immatricolati nei 6 mesi precedenti, con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto; sono esclusi i veicoli per disabili;
  • nuclei familiari in cui il disoccupato rifiuta di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro (ricerca di lavoro, incontri di orientamento, corsi di formazione…);
  • nuclei familiari in cui il disoccupato rifiuta di offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività;
  • nuclei familiari in cui gli obbligati non sottoscrivono o non rispettano il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale;
  • nuclei familiari in cui il disoccupato rifiuta di accettare una di tre offerte di lavoro eque, o la prima offerta, se il sussidio è rinnovato;
  • nuclei che non hanno presentato la dichiarazione Isee.

Chi perde il reddito di cittadinanza?

È molto facile decadere dal diritto al reddito di cittadinanza: per chi utilizza documenti falsi, omette informazioni obbligatorie o non dichiara le variazioni di reddito è prevista addirittura la reclusione, assieme alla perdita del sussidio per 10 anni.

Nel dettaglio, se per ottenere o mantenere il beneficio sono utilizzati o presentati dichiarazioni e documenti falsi o attestanti cose non vere, o si omettono informazioni dovute, chi consegue indebitamente il sussidio è punito:

  • con la reclusione da 2 a 6 anni;
  • con la revoca retroattiva del beneficio;
  • con l’impossibilità di chiedere il sussidio prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.

Le sanzioni vanno da 1 a 3 anni di reclusione per chi non comunica la variazione del reddito: la variazione del reddito è presunta nel caso in cui sia accertato che l’interessato lavora in nero o “in grigio”, cioè che ha un rapporto di lavoro non dichiarato o un rapporto per il quale è dichiarata una retribuzione più bassa, come il “finto part time”.

Si decade dal reddito di cittadinanza anche quando uno dei componenti del nucleo familiare:

  • non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
  • non lavora gratuitamente nell’ambito dei progetti comunali, se istituiti;
  • rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due;
  • rifiuta un’offerta congrua dopo il rinnovo del beneficio;
  • non effettua le comunicazioni obbligatorie, o effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una dichiarazione Isee aggiornata, in caso di variazione del nucleo familiare;
  • rende una dichiarazione mendace (anche nella dichiarazione Isee).

Il reddito di cittadinanza si perde anche:

  • alla terza assenza alle convocazioni disposte nel patto;
  • alla seconda assenza alle iniziative di orientamento, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare;
  • in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel patto per l’inclusione sociale, al quarto richiamo formale.

L’Inps si occupa di applicare le sanzioni diverse da quelle penali e del recupero del sussidio non dovuto: le informazioni sulle violazioni sono trasmesse all’istituto dai centri per l’impiego e dai comuni.

Se l’interessato decade dal sussidio, il reddito di cittadinanza può essere richiesto solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di decadenza. Non può essere richiesto prima del termine da un altro componente della famiglia.

Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, il termine per richiedere nuovamente il reddito di cittadinanza è ridotto a 6 mesi.

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6 Commenti

  1. oltre alle succitate …se un richiedenre ha condanne definitive puo ricevere il reddito di cittadinanza.anche in presenza delle condizioni…..chi ha debiti non pagati all inps riceve il RDC?

    1. Per scoprire chi ha diritto al reddito di cittadinanza, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/238893_reddito-di-cittadinanza-2019
      Possono chiedere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza i cittadini maggiorenni che soddisfano le seguenti condizioni:

      si trovano in stato di disoccupazione o in stato di non occupazione (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato), o in stato di disoccupazione parziale (ossia hanno un lavoro, ma un reddito inferiore a determinate soglie); per i beneficiari di pensione di cittadinanza, gli studenti o i lavoratori il cui nucleo ha un reddito inferiore alle soglie di povertà, il requisito non è richiesto;
      non hanno presentato le dimissioni nei 12 mesi precedenti la domanda; i lavoratori dimissionari sono infatti esclusi dal reddito per un anno, ma il nucleo può beneficiare del sussidio;
      per i detenuti ed i ricoverati in una struttura a carico dello Stato il sussidio è sospeso (la famiglia ha diritto al reddito, ma il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di queste persone); il diritto al reddito è ugualmente sospeso per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati [2];
      sono in possesso della cittadinanza italiana o di Stati dell’Unione europea, o sono familiari di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di altri Stati in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
      sono residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo (questo requisito deve essere verificato dai Comuni entro 30 giorni dalla concessione del sussidio);
      possiedono un indicatore Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
      possiedono un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro, riferito al singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
      possiedono immobili, oltre alla prima casa, per un valore totale inferiore a 30mila euro, anche all’estero;
      possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, depositi, obbligazioni, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; questa soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
      nessun componente della famiglia deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli immatricolati nei 2 anni precedenti, o con cilindrata superiore a 250 cc; nessuno deve possedere navi o imbarcazioni da diporto; possono essere posseduti i veicoli per disabili;
      è presente una dichiarazione Isee in corso di validità per il nucleo familiare.

  2. Salve in breve: ho 57 anni. Sono disoccupato dal 1/1/2018. Ho percepito la Naspi sino al 01/02/2019. Mi è stato negato il Rdc perché risulto proprietario di un immobile sito in un Comune limitrofo ma diverso dalla mia attuale residenza (era dei miei genitori) nel quale non risiedo da moltissimi anni, nel quale risiede mia sorella. L’immobile è ipotecato da una banca con la quale ho contratto un mutuo ristrutturazione nel 2006 che per necessità smesso di pagare nel Ottobre 2011. Non so più cosa fare. AIUTO !

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