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Il Reddito di cittadinanza si può pignorare?

7 Marzo 2020 | Autore:
Il Reddito di cittadinanza si può pignorare?

Il nuovo contributo statale, lanciato come una forma di sostegno alla povertà è, invece, una misura di politica attiva del lavoro. Questo potrebbe portare i giudici a consentire il pignoramento di una quota del Rdc.

Dal 2019 è partito il Reddito di cittadinanza. La misura varata dal Governo Conte garantisce, a chi possiede un Isee inferiore a 9.360 euro, un assegno di 780 euro per 18 mesi (rinnovabili per altri 18). Tutto ciò solo a condizione che l’intera famiglia firmi un patto per il lavoro e si mobiliti nel cercare un’occupazione nel raggio di 100 chilometri (limite che cade al secondo rinnovo). Il rifiuto di una sola offerta di lavoro, pervenuta per il tramite di un centro per l’impiego, farà cadere il beneficio.

Chi percepisce il Reddito di cittadinanza sarà certamente felice se è vero che, fino al giorno prima, era “povero in canna”. Ma è anche vero che a brindare con lui ci saranno anche i suoi creditori: il condominio, i fornitori di luce e gas, finanche il droghiere sotto casa che, per molti giorni, hanno “segnato sul conto” ma non hanno ancora visto il saldo. Ci sarà probabilmente la banca, la finanziaria che ha concesso la carta revolving, l’amico sotto casa ancora in attesa della restituzione del prestito. A questo punto, il dubbio è d’obbligo: il Reddito di cittadinanza si può pignorare?

In tutto il decreto relativo al reddito di cittadinanza non c’è una disposizione che spieghi se il Reddito di cittadinanza si può pignorare o meno. Gli autori del testo hanno preferito lasciare la patata bollente ai giudici e agli interpreti. Sicché, non resta che ricavarci la risposta attraverso l’interpretazione dalle norme già esistenti.

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile? La domanda in realtà è meno banale di quanto sembri, così come la sua risposta. La norma che ha introdotto tale misura di sostegno (Dl 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n. 26), in realtà non dice nulla di specifico, limitandosi a identificare tale intervento come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il divieto di pignoramento dei sussidi ai poveri

In materia di pignoramento presso terzi, il nostro Codice di procedura civile [1] elenca una serie di somme che non si possono mai pignorare e altre (come stipendi e pensioni) che si possono pignorare entro determinate soglie (un quinto). Tra i crediti non pignorabili ci sono quelli alimentari, i sussidi di maternità e per malattie e soprattutto «i sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri». La legge si guarda bene dal chiamare per nome tali sussidi visto che, nella storia del nostro Paese, hanno avuto nomi diversi. Ad esempio, non era pignorabile il Rei, il Reddito di inclusione che il Reddito di cittadinanza ha soppiantato. Allo stesso modo, non sono pignorabili l’assegno sociale e la pensione sociale.

Al contrario, è pignorabile la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione in quanto sostituto del reddito, così come lo è la cassa integrazione.

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile?

Veniamo al reddito di cittadinanza (Rdc). Per capire se sia pignorabile o meno bisogna indagare sulla natura di tale sussidio.

Inizialmente lanciato come una forma di sostegno della povertà, il Rdc ha progressivamente cambiato il suo volto al fine di non apparire una misura assistenziale. Tant’è che lo stesso Governo, all’articolo 1, prova a definire il Reddito di cittadinanza come una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale». Una definizione molto ampia ma di certo quella che coglie più nel segno è proprio la sua natura di «politica attiva del lavoro». Lo scopo è, infatti, mobilitare i beneficiari alla ricerca di un’occupazione che potrebbe renderli autonomi. Tant’è vero che viene previsto l’obbligo della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché l’adesione ai percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo. Chi è completamente inabile al lavoro non può percepire il Reddito di cittadinanza, il che sottolinea ancor di più uno scopo non rivolto, in via immediata, a sostenere i poveri.

Ed ancora, la natura di misura attiva per il lavoro è confermata dagli sgravi dei contributi per le aziende private che assumono un beneficiario del Reddito di cittadinanza.

In questo, il Rdc è completamente diverso dal Rei che era nato, invece, proprio come sostegno per i poveri e che, in quanto tale, non poteva dirsi pignorabile. E del resto il confronto tra gli importi delle due misure (nettamente sproporzionato a favore del Reddito di cittadinanza) lo dimostra ancor di più.

Risultato: ci potrà ben essere qualche tribunale che ritenga di consentire il pignoramento del Reddito di cittadinanza – o meglio, degli importi accreditati sulla card – nei limiti in cui questi non siano necessari alla stretta sopravvivenza del beneficiario. Questo significa che la banca che vanta i crediti per le rate del mutuo, il condominio che non è riuscito a riscuotere gli oneri dei mesi precedenti, il padrone di casa che ancora non ha ottenuto il pagamento dell’affitto potrebbero decidere di pignorare il Reddito di cittadinanza.

Diverso è, invece, lo scopo della pensione di cittadinanza che, essendo indirizzata proprio a chi non può più lavorare, ha solo lo scopo di contrastare la povertà. Essa, dunque, difficilmente sarà pignorabile.

Riportiamo qui di seguito le conclusive parole riportate dal Sole24Ore, in un esaustivo chiarimento di S. Imbriaci: «Secondo un’interpretazione corrente, il Reddito di cittadinanza non ha natura alimentare e ciò porterebbe alla possibilità di un pignoramento, sia pure temperato e parziale. E, a conferma, è proprio la funzione di politica attiva del lavoro che ha assunto questa forma di sostegno a poter convalidare un’interpretazione di questo tipo, inizialmente lontana, probabilmente, dagli intenti del legislatore, ma nei fatti più conforme alla funzione che tale misura ha assunto (favorire la reimmissione del lavoratore nel mercato del lavoro). Del resto anche l’articolo 2, comma 3, della normativa citata conferma tale orientamento, prevedendo la preclusione dall’accesso al Reddito in caso di nuclei familiari che annoverano soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni non per giusta causa. Per la natura assistenziale del reddito militano invece ragioni oggettive, forse più pregnanti, riassumibili in sostanza nella natura dichiarata del Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

Si può pignorare il Reddito di cittadinanza? La risposta del Ministero

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) non è pignorabile, perché appartiene ai «crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza» (art. 545 del Codice di procedura civile). Lo precisa il ministero del Lavoro nella nota prot. 1631/2020, rispondendo a un apposito quesito. Riguardo al regime della pignorabilità, spiega il ministero, va preliminarmente considerato che l’art. 2740, comma 1, del Codice civile fissa il principio generale secondo cui «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri», fatte salve alcune eccezioni indicate al comma 2 dello stesso articolo, a norma del quale: «Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». In merito a tali eccezioni, aggiunge il ministero, deve ulteriormente considerarsi che l’art. 545 del Codice di procedura civile, nell’individuare i crediti impignorabili, opera una distinzione tra quelli per i quali l’impignorabilità è assoluta e quelli per i quali è relativa.

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2 Commenti

  1. Io volevo sapere come mai gente che e disoccupata parlo anche per mio figlio chhe e disoccupato insieme alla moglie anno chiesto il cd del 2017lanno che a lavorato e perso il lavoro non tocca nessun aiuto con un bimbo di 3anni?

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