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La nullità e l’annullabilità del contratto

12 Febbraio 2019 | Autore:
La nullità e l’annullabilità del contratto

Nullità e annullabilità: cosa sono e come funzionano? Quali sono le cause della nullità e quelle dell’annullabilità contrattuale?

Sottoscrivere un contratto significa assumere un impegno vincolante nei confronti dell’altro contraente: se venissi meno all’accordo, rischieresti di incorrere in conseguenze legali, come il risarcimento del danno. Oggi la sacralità del vincolo che sorge da un impegno contrattuale è andata perduta a causa della velocità con cui gli affari viaggiano: adesioni a nuove tariffe telefoniche; abbonamenti per televisione in streaming on demand; acquisto di libri e smartphone in internet; ecc. Ogni operazione compiuta, per rispettare i tempi frenetici in cui viviamo, deve essere conclusa nel minor tempo possibile: per tale ragione, basta un click con il mouse o una telefonata per aderire ad un contratto. Il fatto di non accorgerci della moltitudine di accordi che stringiamo ha in parte svilito la funzione del contratto, sempre meno vincolante grazie alle clausole (imposte dalla legge) che consentono al consumatore di poter recedere senza troppi affanni. Ovviamente, quando si tratta di concludere un affare importante, i tempi rallentano e si comincia a fare sul serio: quando il gioco si fa duro, torna in auge la trattativa, lo studio delle clausole, l’attenta valutazione, la stipulazione del preliminare, ecc. Pensa al mutuo da accendere presso una banca: sicuramente il contratto che ti verrà proposto sarà oggetto di attenta analisi, diversamente da quanto accade per un acquisto online. Una volta aderito all’accordo, questo diventa vincolante per tutti i contraenti, con obbligo per gli stessi di rispettare quanto disciplinato al suo interno. Devi sapere, però, che a volte un contratto, sebbene formalmente sottoscritto da tutte le parti, non produce alcun effetto, oppure, pur producendoli, gli stessi sono suscettibili di essere cancellati, come se non fossero mai esistiti: nel primo caso ricorre l’ipotesi della nullità del contratto; nel secondo, invece, quello dell’annullabilità. Nullità e annullabilità sono le due principali forme di invalidità del contratto, le quali ricorrono nel caso in cui il negozio giuridico concluso presenti dei vizi: molto gravi, nel caso della nullità; mediamente gravi, nel caso dell’annullabilità. Con questo articolo vorrei spiegarti, in modo semplice e chiaro, cosa accade ad un contratto nullo o annullabile; pertanto, se l’argomento ti interessa, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme cosa sono la nullità e l’annullabilità del contratto.

Nullità contrattuale: cos’è?

La nullità del contratto è l’ipotesi di invalidità più grave in cui possa incorrere un negozio giuridico: un contratto nullo, infatti, è un contratto giuridicamente inesistente, i cui effetti non si sono mai prodotti. Cosa significa? Vuol dire che, se hai stipulato con un tuo amico una compravendita, dovrete restituire quanto ricevuto dall’altro: ad esempio, se hai acquistato un’autovettura sulla base di un contratto nullo, il venditore dovrà restituirti il danaro e tu dovrai fare lo stesso con la vettura.

Quando un contratto è nullo?

La nullità è la massima forma di invalidità prevista dall’ordinamento, il quale sanziona in questa maniera il contratto che si presenta talmente distante dai precetti normativi da non meritare un riconoscimento giuridico: come detto nel paragrafo precedente, infatti, il contratto nullo è inesistente per il diritto.

Quali sono le ipotesi di nullità contrattuale? Secondo la legge, un contratto è nullo:

  • quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (cosiddetta nullità virtuale);
  • quando è carente di uno degli elementi essenziali (nullità strutturale);
  • per illiceità della causa o dei morivi comuni (contratto illecito);
  • in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge (nullità testuale) [1].

Nullità virtuale: cos’è?

La prima ipotesi di nullità del contratto è quella che viene definita “virtuale”: è nullo in contratto che è contrario ad una norma imperativa, per tale dovendosi intendere quella che deve necessariamente essere osservata dai contraenti e che non può essere derogata. Ad esempio, è nullo il contratto con il quale una persona offra come controprestazione la propria libertà personale, oppure un proprio organo vitale: il diritto all’integrità fisica e a quella morale, infatti, è un diritto assoluto, del quale non si può disporre né rinunciare. Ugualmente, sarebbe nullo un contratto che violi una norma penale oppure una di diritto amministrativo: si pensi a chi acquisti un bene demaniale.

Questa ipotesi di nullità del contratto, cioè quella derivante dalla violazione di norme imperative, viene definita nullità virtuale perché essa si desume dai principi generali che reggono l’intero ordinamento giuridico italiano.

Nullità strutturale: cos’è?

La nullità del contratto può essere anche di tipo strutturale; essa ricorre ogni volta che il contratto manchi di uno dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge, e cioè: del consenso tra le parti, della causa, dell’oggetto oppure della forma, quando stabilita dalla legge a pena di nullità [2]. In pratica, la nullità del contratto è giustificata dall’assenza di uno di quegli elementi senza il quale non si potrebbe nemmeno parlare di negozio giuridico. Immagina la compravendita nella quale non sia stato stabilito il prezzo, né sia desumibile da altri fattori: il contratto sarebbe nullo in quanto indeterminato in uno dei suoi aspetti essenziali. È ugualmente nullo il contratto nel quale almeno una parte non abbia prestato il consenso: pensa agli attori che, recitando la propria parte, fingano di sottoscrivere un accordo. È altresì nulla la compravendita di un bene immobile stipulata oralmente.

Contratto illecito: cos’è?

La nullità del contratto si riscontra anche nell’ipotesi in cui la causa del contratto (cioè, la ragione che giustifica l’accordo stesso) o il motivo comune che ha spinto le parti a contrarre siano illeciti. Cosa significa? Vuol dire che se i contraenti hanno voluto il contratto per raggiungere uno scopo illecito, cioè contrario a norme imperative, buon costume od ordine pubblico, allora la legge interviene comminando la nullità del contratto. Pensa, ad esempio, al datore di lavoro che licenza e riassume più volte lo stesso lavoratore per impedire la nascita di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; oppure al contratto di locazione stipulato dai contraenti a prezzi particolarmente elevati nella consapevolezza che l’immobile locato verrà utilizzato per fini illegali (deposito di armi, casa di prostituzione, ecc.).

Nullità testuale: cos’è?

Infine, la nullità del contratto può scaturire ogniqualvolta sia la legge, con disposizione ad hoc, a prevederne l’invalidità: ad esempio, è nullo il contratto la cui condizione sia illecita, oppure il contratto a cui è apposta una condizione sospensiva meramente potestativa.

Nullità del contratto: caratteristiche

Il contratto nullo è radicalmente inefficace sin dall’inizio: tutto ciò che è stato dato o ricevuto sulla sua base deve essere restituito. Proprio perché la nullità rappresenta la forma di invalidità massima del contratto, essa presenta le seguenti caratteristiche:

  • è imprescrittibile, nel senso che può essere rilevata in ogni tempo [3];
  • può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, perfino d’ufficio dal giudice [4];
  • non è convalidabile, a meno che la legge non preveda diversamente [5].

Annullabilità del contratto: cos’è?

In presenza di vizi meno gravi di quelli che conducono alla nullità, il contratto è temporaneamente in grado di produrre i suoi effetti, ma ad una delle parti è attribuito il potere di chiedere al giudice una pronuncia che li faccia venire meno sin dall’inizio, cioè retroattivamente. In questi casi si parla di annullabilità del contratto.

L’annullabilità del contratto è una forma di invalidità meno grave rispetto alla nullità: la differenza principale, come detto, sta nel fatto che, mentre il contratto nullo è assolutamente improduttivo di effetti, il contratto annullabile ha efficacia sin dall’inizio, come se fosse un negozio perfettamente valido, solamente che su tali effetti pende una vera e propria spada di Damocle, rappresentata dalla possibilità di adire il giudice per chiedere l’annullamento retroattivo dell’accordo. Se, però, ciò non dovesse avvenire, il contratto rimarrebbe in piedi, anche in considerazione del fatto che l’azione di annullamento, a differenza di quella di nullità, è soggetta a prescrizione: trascorsi cinque anni, non sarà più possibile chiedere al giudice l’annullamento e, pertanto, il contratto non sarà più impugnabile.

Quando un contratto è annullabile?

L’annullabilità del contratto ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • quando una delle parti è incapace di contrattare in quanto è priva della capacità di agire o, pur essendo capace di agire, è priva della capacità di intendere e di volere al momento della stipulazione;
  • quando la volontà di una delle parti risulta viziata da errore, violenza o dolo.

Annullabilità del contratto per incapacità

L’annullabilità colpisce i contratti sottoscritti da chi, al momento dell’adesione, era incapace di intendere o di volere [6]. L’incapacità di cui parla la legge può essere di due tipi:

  • incapacità legale, quando è la legge o una pronuncia del giudice a ritenere una persona incapace di contrarre: è il caso del minore degli anni diciotto, dell’interdetto oppure dell’inabilitato e del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, nei casi in cui compiano atti loro vietati dal provvedimento del giudice;
  • incapacità naturale, che corrisponde a quella occasionale o, comunque, non accertata da sentenza del giudice: pensa a chi venda un proprio bene in preda ai fumi dell’alcol. Il contratto concluso dall’incapace naturale, però, può essere annullato solamente se la controparte ha agito in malafede, approfittandosi della visibile incapacità altrui, e ne è derivato un grave pregiudizio all’incapace.

Annullabilità del contratto per vizi del consenso

L’annullabilità del contratto ricorre quando la volontà di uno dei contraenti risulti non genuina in quanto influenzata da una cattiva percezione della realtà (di fatto o giuridica) esterna oppure dalla condotta scorretta di qualcun altro. I vizi della consenso idonei a rendere annullabile il contratto sono tre: l’errore, la violenza e il dolo. In pratica, quando il consenso è stato prestato per errore, estorto con violenza o carpito con l’inganno, la parte lesa può chiedere, entro cinque anni, l’annullamento del contratto, il quale verrà così cancellato come se non fosse mai esistito.

Annullabilità del contratto per errore

L’annullabilità del contratto per errore ricorre quando la parte ha prestato il proprio consenso a causa di una falsa o distorta rappresentazione della realtà di fatto (errore di fatto) o giuridica (errore di diritto); in poche parole, se non ci fosse stato l’errore il contraente non avrebbe aderito al contratto, oppure lo avrebbe fatto a condizioni differenti.

L’errore (a cui è equiparata l’ignoranza) giustifica l’annullamento del contratto solamente se è essenziale, cioè se cade su un elemento fondamentale del negozio giuridico (ad esempio, sul suo oggetto, sull’identità della controparte, ecc.), tale da essere determinante ai fini del consenso, e se è astrattamente riconoscibile dall’altro contraente, nel senso, quindi, che si è trattato di un errore palese [7]. Ad esempio, se fai un’offerta folle per un orologio che ritenevi fosse un Rolex ma, in realtà, era tutt’altro, potrai chiedere al giudice di annullare il contratto in quanto il tuo errore, oltre che riconoscibile da controparte, è stato decisivo per prestare il consenso alla definizione del negozio giuridico.

Annullabilità del contratto per violenza

L’annullabilità del contratto per violenza ricorre quando v’è una minaccia che costringe una persona a stipulare un contratto altrimenti non voluto, oppure voluto ma a condizioni diverse [8]. Secondo la legge, la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente, ovvero di un discendente (tipo il figlio) o di un ascendente  (il padre o la madre) di lui. In tutti gli altri casi, cioè se la minaccia è rivolta ad altre persone, la decisione circa l’annullamento del contratto è lasciato al prudente apprezzamento del giudice.

Annullabilità del contratto per dolo

L’annullabilità del contratto ricorre anche quando il consenso di una delle parti è stato carpito con l’inganno, al fine di danneggiarlo [9]. Il dolo deve essere stato determinante nella formazione del consenso della persona: ad esempio, se il venditore ti promette l’invio, dietro pagamento, di un determinato prodotto e, al suo posto, ti ritrovi un oggetto del tutto differente oppure di qualità decisamente scadente rispetto a quello promesso, allora potrai chiedere ed ottenere l’annullamento del contratto.

Annullabilità del contratto: caratteristiche

L’annullabilità del contratto, trattandosi di ipotesi di invalidità minore rispetto alla nullità, possiede le seguenti caratteristiche:

  • è prescrittibile, nel senso che l’azione per far valere l’annullamento di un contratto viziato deve essere proposta entro cinque anni (che decorrono dal momento in cui il soggetto ha acquistato la capacità d’agire oppure quella di intendere e di volere, oppure dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore oppure il dolo) [10];
  • può essere richiesta solamente dalla parte nel cui interesse è posta (ad esempio, dall’incapace oppure dalla persona ingannata) [11]. Non è, pertanto, rilevabile d’ufficio dal giudice;
  • è convalidabile, nel senso che colui che può far valere l’annullabilità del contratto può sanare il vizio e mettere al sicuro gli effetti fino a quel momento prodotti [12];
  • se pronunciata, cancella retroattivamente gli effetti prodotti, invalidando l’intero contratto.

note

[1] Art. 1418 cod. civ.

[2] Art. 1325 cod. civ.

[3] Art. 1422 cod. civ.

[4] Art. 1421 cod. civ.

[5] Art. 1423 cod. civ.

[6] Art. 1425 cod. civ.

[7] Art. 1428 cod. civ.

[8] Art. 1434 cod. civ.

[9] Art. 1439 cod. civ.

[10] Art. 1442 cod. civ.

[11] Art. 1441 cod. civ.

[12] Art. 1444 cod. civ.

Autore immagine: Pixabay.com

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