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Selfie: rischi legali

15 Aprile 2019 | Autore:
Selfie: rischi legali

Quale valore legale hanno le fotografie in un processo civile, penale o tributario?

Se digitiamo la parola selfie in una banca dati giuridica di sentenze, appaiono una serie di risultati che coinvolgono campi del diritto tra loro eterogenei. Ciò a dimostrazione di come la tecnologia possa avere conseguenze legali di svariato tipo: conseguenze a cui poco si pensa nel momento in cui, sotto la spinta della vanità, si utilizza lo smartphone e il social network per far sapere agli altri cosa si sta facendo. I rischi legali di un selfie coinvolgono così il diritto di famiglia, il diritto penale, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ecc. 

Ecco allora una rassegna di interessanti pronunce della giurisprudenza in cui si trova la parola selfie e quali sono stati i giudizi emessi dai giudici nel momento in cui hanno dovuto decidere quale valore accordare all’autoscatto fotografico.

Fotografia: ha valore legale?

Ricordiamo innanzitutto che, almeno nel processo civile e tributario, la fotografia può essere considerata dal giudice una prova documentale solo se non contestata dalla controparte. Non si deve trattare di una contestazione generica, come quella che viene rappresentata nei film: «Vostro onore, mi oppongo alla produzione della foto!». Bisogna anche chiarire al giudice per quali ragioni la foto potrebbe non fornire una rappresentazione veritiera dei fatti. Non è solo il tipico caso in cui, dallo scatto, non si possano vedere bene i soggetti (si pensi a due amanti che si baciano e i cui volti non siano facilmente riconoscibili). C’è anche l’elemento temporale a poter inficiare la validità di una prova; ad esempio, la foto non garantisce la certezza della data in cui è stata scattata, sicché ben potrebbe rappresentare una circostanza differente rispetto a quella per cui è causa.

Se però la parte contro cui la foto viene prodotta – e che quindi dovrebbe pregiudicarla – non batte ciglio e non insinua il dubbio sulla validità di tale documento, l’immagine diventa prova e il giudice ne deve tenere conto.

Selfie ed evasione fiscale

Attenzione a postare sui social fotografie fatte durante le vacanze in Paesi esotici e, nello stesso tempo, a presentare una dichiarazione dei redditi bassa. Non è successo di rado che l’Agenzia delle Entrate e la Finanza si siano messe a sbirciare sui profili Facebook o Instagram dei contribuenti sospetti: anche i selfie mostrano il tenore di vita di una persona. Ed allora lo scatto fatto nel corso di un viaggio costoso potrebbe rappresentare un indizio di evasione fiscale. Indizio che, unito ad altri elementi, potrebbe far scattare le sanzioni tributarie. Insomma, oggi le indagini tributarie e i controlli fiscali si avvalgono anche dei selfie.

Selfie e licenziamento

«Che stanno facendo, in questo momento, i lavoratori?». Il datore non può puntare impianti di videosorveglianza e telecamere sul posto di lavoro per verificare lo svolgimento delle mansioni da parte del dipendente; tuttavia, secondo la giurisprudenza, può controllare la sua attività sui social. E se, ad esempio, il capo dovesse scoprire, da un accesso su Facebook o su Instagram, che il profilo utente è in quel momento «attivo», ecco che potrebbe scattare la “provocazione”. Come? Secondo alcune sentenze è legittima l’apertura di un profilo fake adescatore, magari con le sembianze di una bella ragazza, per verificare se il dipendente “ci casca” e risponde. Ed allora – secondo alcune sentenze – lì scatterebbe il licenziamento o quantomeno una sonora sanzione disciplinare.

Anche i selfie sul luogo di lavoro possono essere sanzionati. A detta del tribunale di Milano [1], chi si fotografa col collega sta sottraendo tempo alla prestazione lavorativa ed allora può essere punito dal capo. Ma come? Una sanzione per quei pochi secondi di uno scatto? Già, secondo i giudici lombardi si tratta pur sempre di una condotta che integra una precisa responsabilità disciplinare, anche se non così grave da giustificare il licenziamento. E se invece l’azienda licenzia ugualmente il dipendente fanatico? Il licenziamento sarà sì ritenuto illegittimo perché sproporzionato ma, con le nuove regole del Jobs Act, non scatta la reintegra ma solo il risarcimento del danno: l’indennità è pari ad almeno 4 mensilità. 

La “restituzione” del posto si può invece ottenere solo quando il fatto contestato non è avvenuto o non ci sono le prove dello stesso. E il selfie, come detto, è difficilmente contestabile.

Selfie erotici

Scatta il reato di pornografia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie erotici per poi inviarli su Facebook. Ad affermarlo è la Cassazione [2] che, soffermandosi sulla differenza tra autodeterminazione e costrizione, stringe così le maglie sul cosiddetto sexting, condannando il responsabile a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa. Per la Corte nel caso di specie, nonostante la presenza di autoscatti della stessa vittima, la volontà di quest’ultima – quattordicenne all’epoca dei fatti – sarebbe stata annullata dalle continue vessazioni del ragazzo che l’avrebbero costretta a subire passivamente le richieste. 

Non sussiste invece alcun reato nel caso in cui il materiale pornografico oggetto di cessione od offerta sia realizzato dallo stesso minore ivi ritratto in modo consapevole, autonomo, senza induzione o costrizione alcuna alla realizzazione dell’immagine pornografica. Insomma, se il giovane si fa un selfie erotico e poi lo diffonde, chi riceve l’immagine non può essere incriminato [3].

Selfie e tradimento

Tempo fa la giurisprudenza [4] ha ritenuto responsabile la donna che, prima ancora di essersi completamente separata dal marito, aveva pubblicato sui social il selfie in una discoteca fatto insieme a un uomo a cui era abbracciata. Tale comportamento ha, di fatto, determinato una profonda vergogna nel consorte, additato pubblicamente come «cornuto» quando ancora la pronuncia di separazione non era stata emessa dal tribunale.

La Cassazione [5] ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale e ampiamente pubblica del marito tramite il suo profilo Facebook. Rendere pubblica una relazione extraconiugale integra gli estremi dell’illecito civile, a prescindere dal riconoscimento dell’addebito, se la condotta causa una sofferenza tale da ledere diritti costituzionalmente protetti.

Il tribunale di Prato [6] ha messo sotto accusa i comportamenti troppo libertini sui social network come foto provocanti, commenti ammiccanti e ambigui, ecc.

Il tribunale di Genova [7] ha dato valore agli autoscatti scambiati tra due amanti e “girati” su WhatsApp: una valida prova del tradimento, scoperta per caso dalla moglie.

Selfie e immigrazione

L’extracomunitario che chiede il permesso di soggiorno sulla base di un matrimonio fittizio può essere incastrato dalle foto, in questo caso non già da quelle eseguite ma da quelle che non sono state scattate. Difatti, il tribunale di Napoli [8] si è chiesto come mai la coppia non avesse neanche una foto di una presunta convivenza. Possibile, scrive il giudice nella sentenza, che non ci sia «neppure una fotografia raffigurante la giovane coppia di fidanzati e poi di sposi, neanche un “selfie” – per usare un orrido ma diffuso anglicismo – della vita in comune e delle vacanze trascorse insieme?». Così è stato rigettato il ricorso contro il diniego al rilascio del permesso all’ingresso in Italia.

Selfie con i figli di separati

Attenzione a voler far vedere a tutti che la convivenza con il figlio del proprio partner – figlio avuto da un precedente matrimonio – va a gonfie vele. Il tribunale di Rieti [9] è intervenuto a punire tali comportamenti. Non si possono pubblicare sui social foto di minori senza il consenso di entrambi i genitori. Dopo un divorzio il nuovo compagno non può pubblicare i selfie fatti con i figli del partner senza autorizzazione anche dell’ex coniuge di quest’ultimo.

note

[1] Trib. Milano, sent. n. 2203/2018.

[2] Cass. sent. n. 39039/2018. 

[3] Cass. sent. n. 11675/2016.

[4] Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2643/16 del 24.10.2016.

[5] Cass. sent. n. 18853/2011.

[6] Trib. Prato, sent. n. 1100/16 del 28.10.2016.

[7] Trib. Genova, sent. n. 1187/2018.

[8] C. App. Napoli, sent. n. 860/2016.

[9] Trib. Rieti ord. del 7.03.2019.

Autore immagine selfie di giovani. Di loreanto

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